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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 411/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/01/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. RICHICHI ROSA ANNA RITA
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 29/10/2013) Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PREMARIACCO (UD),
in data 14/10/2017, con atto trascritto al n. 6, nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2017 tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1. dà atto che la casa sita in Premariacco (UD), località Orsaria, via S.
Antonio n. 21, di proprietà del sig. , resta nella sua disponibilità con gli Pt_1
arredi e le suppellettili in essa contenute, come da raggiunto accordo in sede di separazione;
2. dispone che la figlia minore resti affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Premariacco, Viale Papa Giovanni XXIII 6/4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le previsioni dell'art. 337-ter c.c., concordando le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute.
3. Dispone che il padre veda e frequenti liberamente la figlia previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e lavorative di ciascun genitore, come già
attualmente avviene, con una cadenza di uno/ due giorni a settimana nei quali trascorre la giornata con il padre fermandosi anche a dormire Per_1
presso la casa paterna in alcune occasioni.
4. Per consentire la necessaria organizzazione e sopperire a tutte le esigenze della figlia, prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda e secondo tempi utili il proprio calendario lavorativo, ugualmente tempestiva comunicazione reciproca dovrà essere data non appena gli stessi saranno a conoscenza del piano ferie in corrispondenza delle festività
2 e delle vacanze estive in modo da poter organizzare la permanenza della minore presso i genitori durante le stesse.
5. Ciascun genitore concorrerà al mantenimento della figlia in proporzione alle proprie capacità economiche e patrimoniali e, in considerazione del maggior tempo trascorso dalla minore presso la residenza materna e dei maggiori oneri di cura ed assistenza su di essa incombenti e relativi anche all'abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario di con il Per_1
versamento sul conto corrente della signora della somma mensile Pt_1
di euro 300,00 (trecento//00), da corrispondersi alla madre entro il giorno 10
di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Pone a carico di entrambi i genitori, inoltre, per metà ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive della figlia, da individuarsi e corrispondersi secondo le modalità previste dal Protocollo delle spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia n.
3477/2015, vigente presso il Tribunale di Udine.
7. Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non residuano questioni patrimoniali tra di loro.
8. Dà atto che i coniugi danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio anche a favore della figlia minore.
9. Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PREMARIACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 18.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 411/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/01/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. RICHICHI ROSA ANNA RITA
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 29/10/2013) Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PREMARIACCO (UD),
in data 14/10/2017, con atto trascritto al n. 6, nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2017 tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1. dà atto che la casa sita in Premariacco (UD), località Orsaria, via S.
Antonio n. 21, di proprietà del sig. , resta nella sua disponibilità con gli Pt_1
arredi e le suppellettili in essa contenute, come da raggiunto accordo in sede di separazione;
2. dispone che la figlia minore resti affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Premariacco, Viale Papa Giovanni XXIII 6/4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le previsioni dell'art. 337-ter c.c., concordando le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute.
3. Dispone che il padre veda e frequenti liberamente la figlia previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e lavorative di ciascun genitore, come già
attualmente avviene, con una cadenza di uno/ due giorni a settimana nei quali trascorre la giornata con il padre fermandosi anche a dormire Per_1
presso la casa paterna in alcune occasioni.
4. Per consentire la necessaria organizzazione e sopperire a tutte le esigenze della figlia, prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda e secondo tempi utili il proprio calendario lavorativo, ugualmente tempestiva comunicazione reciproca dovrà essere data non appena gli stessi saranno a conoscenza del piano ferie in corrispondenza delle festività
2 e delle vacanze estive in modo da poter organizzare la permanenza della minore presso i genitori durante le stesse.
5. Ciascun genitore concorrerà al mantenimento della figlia in proporzione alle proprie capacità economiche e patrimoniali e, in considerazione del maggior tempo trascorso dalla minore presso la residenza materna e dei maggiori oneri di cura ed assistenza su di essa incombenti e relativi anche all'abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario di con il Per_1
versamento sul conto corrente della signora della somma mensile Pt_1
di euro 300,00 (trecento//00), da corrispondersi alla madre entro il giorno 10
di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Pone a carico di entrambi i genitori, inoltre, per metà ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive della figlia, da individuarsi e corrispondersi secondo le modalità previste dal Protocollo delle spese straordinarie dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia n.
3477/2015, vigente presso il Tribunale di Udine.
7. Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non residuano questioni patrimoniali tra di loro.
8. Dà atto che i coniugi danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio anche a favore della figlia minore.
9. Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PREMARIACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 18.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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