CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di: LL NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MO CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia;
udite le conclusioni dell'Avv. ROBERT RANIELI, per la ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025 il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di NE NA avverso l'ordinanza emessa il 13 aprile 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti della NE la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, annullava la citata ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 1116 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 del G.I.P. e per l'effetto revocava la misura cautelare applicata all'indagata, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato. Alla NE, in particolare, era stat6, contestato di avere messo a disposizione di OD FA ZO e OD AN, esponenti apicali del sodalizio mafioso costituito dalla articolazione territoriale operante nella provincia di Brescia della cosca calabrese Alvaro di Sinopoli, la propria opera di suora incaricata dell'assistenza spirituale ai detenuti delle case circondariali della zona, al fine di veicolare messaggi fra gli appartenenti al sodalizio criminale e i soggetti detenuti partecipi o comunque contigui alla consorteria, in tal modo consentendo ai sodali di mantenere vivi sia il vincolo associativo che i legami con soggetti esterni al sodalizio. L'ordinanza qui impugnata dava atto che la Corte di Cassazione, con sentenza resa il 16 aprile 2025, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame che pure aveva annullato quella del G.I.P., ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, ritenendo l'argomentazione sviluppata nel provvedimento impugnato in alcuni passaggi carente e manifestamente illogica e in particolare: 1) nell'avere omesso di dar conto di quel passo delle conversazioni intercettate in cui OD affermava che la suora gli "raccontava cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo"; 2) nell'avere omesso di valutare compiutamente i contenuti delle captazioni dalle quali si sarebbe potuto desumere che OD fosse stato tranquillizzato circa il fatto che il detenuto NA, pur avendo iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, non avrebbe reso dichiarazioni contro di lui per l'intervento della suora;
3) nell'avere omesso di valutare quella parte delle conversazioni da cui sarebbe risultato che OD aveva incaricato la suora di parlare con tale Candeloro, indiziato di un'azione omicidiaria, per sapere cosa avrebbe potuto dire;
4) nell'avere omesso di chiarire, per il caso in cui nessuna delle condotte ascritte alla NE potesse essere ritenuta effettivamente realizzata, quale interpretazione dovesse essere data alle dichiarazioni e alle affermazioni che la accusavano. Quanto al primo punto l'ordinanza qui impugnata, che ancora una volta riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affermava che tali condotte erano state attribuite alla NE sulla base delle mere asserzioni dello stesso OD. Quanto al secondo punto rassegnava che OD aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni rese da NA ricevendo le carte processuali dall'avvocato e dopo aver letto il relativo faldone aveva escluso l'esistenza di dichiarazioni accusatorie nei propri confronti. Quanto al terzo punto affermava che non vi era alcuna prova del fatto che l'indagata avesse portato a esecuzione l'incarico di OD FA di parlare con il detenuto IL. In relazione al quarto punto affermava che non poteva che essere confermato quanto già argomentato con l'ordinanza annullata, ossia che non vi era alcuna prova che la NE avesse trasmesso, per conto del OD, ordini e direttive nei confronti di soggetti sodali o contigui al sodalizio reclusi in carcere. Osservava inoltre, sotto altro profilo, che in ogni caso mancava la dimostrazione dell'effettiva rilevanza causale del contributo che la NE avrebbe fornito alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione criminale, elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto conto del fatto che assai generico e privo di contenuti risultava il "patto" che la stessa avrebbe concluso con OD FA, così come generico, nell'enunciato dello stesso OD, risultava l'aiuto che ella avrebbe fornito al sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che il giudice del rinvio aveva fondato la propria decisione sulle medesime argomentazioni sviluppate nell'ordinanza annullata, caratterizzate da contraddittorietà in punto di fatto rispetto alle risultanze ricavabili dagli atti del processo. Lamentava che il provvedimento impugnato conteneva un generico riferimento all'assenza di prove nonché l'individuazione dell'elemento di prova di un patto fra la NE e il capo cosca OD FA nelle sol q dichiarazioni rese da quest'ultimo. Richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC RO, non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato di aver ricevuto le confidenze del detenuto NA EN in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente, che all'interno del carcere veicolava le comunicazioni tra lo stesso NA e i OD. Evidenziava alcuni elementi di riscontro a tali dichiarazioni, costituiti dalle dichiarazioni dello stesso OD FA, che aveva affermato di aver ricevuto "i saluti" in carcere dallo NA proprio tramite la NE, e dal contenuto delle conversazioni intercettate il 2 dicembre 2021, ancora una volta non considerate dal giudice del rinvio, nel corso delle quali un soggetto straniero non meglio identificato aveva affermato che lo NA gli aveva confidato che una suora, poi identificata nella NE, era "il collegamento di OD FA ZO" e che era disponibile a veicolare eventuali messaggi a quest'ultimo. Rappresentava il Pubblico Ministero ricorrente che il "portare i saluti" in carcere fra detenuti, uno dei quali a capo di una cosca, aveva un significato ben più pregnante rispetto a una generica manifestazione di solidarietà umana e deduceva che l'intervento della NE aveva, di fatto, consentito il mantenimento del vincolo associativo fra NA e il sodalizio mafioso, che altrimenti sarebbe stato compromesso. Osservava anche che le conversazioni intercettate non presentavano particolari problemi di interpretazione rispetto alla lettura proposta dalla parte pubblica ricorrente, considerato che gli interlocutori avevano sempre discusso in maniera esplicita, senza adottare un linguaggio criptico, e richiamava in particolare le affermazioni di OD FA ZO, fatte oggetto di captazione, a tenore delle quali egli aveva concluso un patto con la NE, la quale gli riferiva "cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo". Quanto alla vicenda relativa al detenuto IL il ricorrente richiamava una ulteriore conversazione intercettata nel corso della quale il OD aveva intimato alla NE di dire al IL che era "l'amica di FA" e la NE aveva replicato con una domanda, chiedendo se il IL avesse "ammesso", con ciò rendendo evidente che il suo intervento, lungi dall'essere dettato da motivi umanitari, sarebbe stato funzionale a far percepire al IL la presenza del OD al fine di scongiurare una eventuale scelta del primo di collaborare con la giustizia. Quanto al concreto contributo fornito dall'indagata alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminale, il ricorrente rappresentava che proprio il mantenimento dei rapporti fra il detenuto NA e i OD, favorito e garantito dall'intervento della NE, aveva contribuito alla scelta dello stesso NA di non coinvolgere i OD nelle dichiarazioni dal medesimo rese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione generica e carente in relazione a una serie di risultanze processuali che sono state puntualmente richiamate dal ricorrente e non considerate nel provvedimento impugnato, con il quale il Tribunale, ha omesso di sottoporre a nuovo vaglio l'intero quadro indiziario, ciò che era stato imposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. Con particolare riguardo alla omessa compiuta valutazione delle conversazioni intercettate dalle quali poteva desumersi che OD FA fosse stato tranquillizzato dal fatto che, in ragione dell'intervento della suora, il detenuto NA, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, non lo avrebbe accusato, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata ha affermato che da tali conversazioni era emerso che il OD aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni dello NA non in ragione dell'intervento della NE, bensì per aver ricevuto le relative carte processuali dall'avv. Occhipinti, ma ha omesso totalmente di considerare e di valutare le dichiarazioni — richiamate nel ricorso del pubblico ministero - di RC RO, che aveva affermato che lana gli aveva riferito che una suora fungeva da intermediaria fra lui e i OD, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in quelle dello stesso OD, che aveva affermato di aver ricevuto i saluti di NA tramite la suora, nonché nelle affermazioni di altro detenuto, di nazionalità straniera, fatte oggetto di attività captativa e non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato che lo NA gli aveva riferito che la suora fungeva da collegamento con OD FA. In relazione a una possibile interpretazione delle dichiarazioni e affermazioni accusatorie nei confronti della NE alternativa rispetto a quella sposata dal pubblico ministero ricorrente, nell'ordinanza impugnata si afferma che non vi sarebbe alcuna prova che l'indagata avesse portato a compimento l'incarico di OD FA di parlare con il detenuto IL nonché del fatto che la stessa avesse trasmesso per conto del OD ordini e direttive ad altri detenuto, sodali o contigui al sodalizio, e si afferma altresì che il fatto che la NE avesse concluso un patto con il OD risultava esclusivamente dalle affermazioni di quest'ultimo; tali considerazioni non risultano sorrette da idonee argomentazioni poiché non tengono conto di alcune circostanze che pure sono emerse agli atti e sono state evidenziate nel ricorso, quali il significato particolare che ragionevolmente doveva essere dato alla frase "portare i saluti", in considerazione dello specifico contesto nel quale la stessa era stata pronunciata, nonché il fatto che la NE, alla richiesta del OD che gli aveva chiesto di parlare con il detenuto AN, aveva replicato allo stesso OD chiedendogli informazioni in merito una eventuale decisione di quest'ultimo di collaborare con la giustizia. Si tratta di circostanze all'evidenza rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato, che tuttavia non sono state valutate e neppure richiamate nel provvedimento impugnato. Infine, riguardo all'efficienza causale delle condotte attribuite alla NE in relazione alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione criminale, il pubblico ministero ricorrente ha evidenziato che la condotta dell'indagata aveva contribuito a mantenere saldi i rapporti fra il detenuto NA e i OD, circostanza rispetto alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di motivare. 2. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché velgano colmate le carenze motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co.
7. c.p.p. Così deciso il 21/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MO CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia;
udite le conclusioni dell'Avv. ROBERT RANIELI, per la ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025 il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di NE NA avverso l'ordinanza emessa il 13 aprile 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti della NE la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, annullava la citata ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 1116 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 del G.I.P. e per l'effetto revocava la misura cautelare applicata all'indagata, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato. Alla NE, in particolare, era stat6, contestato di avere messo a disposizione di OD FA ZO e OD AN, esponenti apicali del sodalizio mafioso costituito dalla articolazione territoriale operante nella provincia di Brescia della cosca calabrese Alvaro di Sinopoli, la propria opera di suora incaricata dell'assistenza spirituale ai detenuti delle case circondariali della zona, al fine di veicolare messaggi fra gli appartenenti al sodalizio criminale e i soggetti detenuti partecipi o comunque contigui alla consorteria, in tal modo consentendo ai sodali di mantenere vivi sia il vincolo associativo che i legami con soggetti esterni al sodalizio. L'ordinanza qui impugnata dava atto che la Corte di Cassazione, con sentenza resa il 16 aprile 2025, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame che pure aveva annullato quella del G.I.P., ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, ritenendo l'argomentazione sviluppata nel provvedimento impugnato in alcuni passaggi carente e manifestamente illogica e in particolare: 1) nell'avere omesso di dar conto di quel passo delle conversazioni intercettate in cui OD affermava che la suora gli "raccontava cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo"; 2) nell'avere omesso di valutare compiutamente i contenuti delle captazioni dalle quali si sarebbe potuto desumere che OD fosse stato tranquillizzato circa il fatto che il detenuto NA, pur avendo iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, non avrebbe reso dichiarazioni contro di lui per l'intervento della suora;
3) nell'avere omesso di valutare quella parte delle conversazioni da cui sarebbe risultato che OD aveva incaricato la suora di parlare con tale Candeloro, indiziato di un'azione omicidiaria, per sapere cosa avrebbe potuto dire;
4) nell'avere omesso di chiarire, per il caso in cui nessuna delle condotte ascritte alla NE potesse essere ritenuta effettivamente realizzata, quale interpretazione dovesse essere data alle dichiarazioni e alle affermazioni che la accusavano. Quanto al primo punto l'ordinanza qui impugnata, che ancora una volta riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, affermava che tali condotte erano state attribuite alla NE sulla base delle mere asserzioni dello stesso OD. Quanto al secondo punto rassegnava che OD aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni rese da NA ricevendo le carte processuali dall'avvocato e dopo aver letto il relativo faldone aveva escluso l'esistenza di dichiarazioni accusatorie nei propri confronti. Quanto al terzo punto affermava che non vi era alcuna prova del fatto che l'indagata avesse portato a esecuzione l'incarico di OD FA di parlare con il detenuto IL. In relazione al quarto punto affermava che non poteva che essere confermato quanto già argomentato con l'ordinanza annullata, ossia che non vi era alcuna prova che la NE avesse trasmesso, per conto del OD, ordini e direttive nei confronti di soggetti sodali o contigui al sodalizio reclusi in carcere. Osservava inoltre, sotto altro profilo, che in ogni caso mancava la dimostrazione dell'effettiva rilevanza causale del contributo che la NE avrebbe fornito alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione criminale, elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto conto del fatto che assai generico e privo di contenuti risultava il "patto" che la stessa avrebbe concluso con OD FA, così come generico, nell'enunciato dello stesso OD, risultava l'aiuto che ella avrebbe fornito al sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che il giudice del rinvio aveva fondato la propria decisione sulle medesime argomentazioni sviluppate nell'ordinanza annullata, caratterizzate da contraddittorietà in punto di fatto rispetto alle risultanze ricavabili dagli atti del processo. Lamentava che il provvedimento impugnato conteneva un generico riferimento all'assenza di prove nonché l'individuazione dell'elemento di prova di un patto fra la NE e il capo cosca OD FA nelle sol q dichiarazioni rese da quest'ultimo. Richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC RO, non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato di aver ricevuto le confidenze del detenuto NA EN in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente, che all'interno del carcere veicolava le comunicazioni tra lo stesso NA e i OD. Evidenziava alcuni elementi di riscontro a tali dichiarazioni, costituiti dalle dichiarazioni dello stesso OD FA, che aveva affermato di aver ricevuto "i saluti" in carcere dallo NA proprio tramite la NE, e dal contenuto delle conversazioni intercettate il 2 dicembre 2021, ancora una volta non considerate dal giudice del rinvio, nel corso delle quali un soggetto straniero non meglio identificato aveva affermato che lo NA gli aveva confidato che una suora, poi identificata nella NE, era "il collegamento di OD FA ZO" e che era disponibile a veicolare eventuali messaggi a quest'ultimo. Rappresentava il Pubblico Ministero ricorrente che il "portare i saluti" in carcere fra detenuti, uno dei quali a capo di una cosca, aveva un significato ben più pregnante rispetto a una generica manifestazione di solidarietà umana e deduceva che l'intervento della NE aveva, di fatto, consentito il mantenimento del vincolo associativo fra NA e il sodalizio mafioso, che altrimenti sarebbe stato compromesso. Osservava anche che le conversazioni intercettate non presentavano particolari problemi di interpretazione rispetto alla lettura proposta dalla parte pubblica ricorrente, considerato che gli interlocutori avevano sempre discusso in maniera esplicita, senza adottare un linguaggio criptico, e richiamava in particolare le affermazioni di OD FA ZO, fatte oggetto di captazione, a tenore delle quali egli aveva concluso un patto con la NE, la quale gli riferiva "cose dei carcerati, questo è pentito, questo si sta pentendo". Quanto alla vicenda relativa al detenuto IL il ricorrente richiamava una ulteriore conversazione intercettata nel corso della quale il OD aveva intimato alla NE di dire al IL che era "l'amica di FA" e la NE aveva replicato con una domanda, chiedendo se il IL avesse "ammesso", con ciò rendendo evidente che il suo intervento, lungi dall'essere dettato da motivi umanitari, sarebbe stato funzionale a far percepire al IL la presenza del OD al fine di scongiurare una eventuale scelta del primo di collaborare con la giustizia. Quanto al concreto contributo fornito dall'indagata alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminale, il ricorrente rappresentava che proprio il mantenimento dei rapporti fra il detenuto NA e i OD, favorito e garantito dall'intervento della NE, aveva contribuito alla scelta dello stesso NA di non coinvolgere i OD nelle dichiarazioni dal medesimo rese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione generica e carente in relazione a una serie di risultanze processuali che sono state puntualmente richiamate dal ricorrente e non considerate nel provvedimento impugnato, con il quale il Tribunale, ha omesso di sottoporre a nuovo vaglio l'intero quadro indiziario, ciò che era stato imposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. Con particolare riguardo alla omessa compiuta valutazione delle conversazioni intercettate dalle quali poteva desumersi che OD FA fosse stato tranquillizzato dal fatto che, in ragione dell'intervento della suora, il detenuto NA, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, non lo avrebbe accusato, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata ha affermato che da tali conversazioni era emerso che il OD aveva preso contezza del contenuto delle dichiarazioni dello NA non in ragione dell'intervento della NE, bensì per aver ricevuto le relative carte processuali dall'avv. Occhipinti, ma ha omesso totalmente di considerare e di valutare le dichiarazioni — richiamate nel ricorso del pubblico ministero - di RC RO, che aveva affermato che lana gli aveva riferito che una suora fungeva da intermediaria fra lui e i OD, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in quelle dello stesso OD, che aveva affermato di aver ricevuto i saluti di NA tramite la suora, nonché nelle affermazioni di altro detenuto, di nazionalità straniera, fatte oggetto di attività captativa e non considerate dal Tribunale, il quale aveva affermato che lo NA gli aveva riferito che la suora fungeva da collegamento con OD FA. In relazione a una possibile interpretazione delle dichiarazioni e affermazioni accusatorie nei confronti della NE alternativa rispetto a quella sposata dal pubblico ministero ricorrente, nell'ordinanza impugnata si afferma che non vi sarebbe alcuna prova che l'indagata avesse portato a compimento l'incarico di OD FA di parlare con il detenuto IL nonché del fatto che la stessa avesse trasmesso per conto del OD ordini e direttive ad altri detenuto, sodali o contigui al sodalizio, e si afferma altresì che il fatto che la NE avesse concluso un patto con il OD risultava esclusivamente dalle affermazioni di quest'ultimo; tali considerazioni non risultano sorrette da idonee argomentazioni poiché non tengono conto di alcune circostanze che pure sono emerse agli atti e sono state evidenziate nel ricorso, quali il significato particolare che ragionevolmente doveva essere dato alla frase "portare i saluti", in considerazione dello specifico contesto nel quale la stessa era stata pronunciata, nonché il fatto che la NE, alla richiesta del OD che gli aveva chiesto di parlare con il detenuto AN, aveva replicato allo stesso OD chiedendogli informazioni in merito una eventuale decisione di quest'ultimo di collaborare con la giustizia. Si tratta di circostanze all'evidenza rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ipotizzato, che tuttavia non sono state valutate e neppure richiamate nel provvedimento impugnato. Infine, riguardo all'efficienza causale delle condotte attribuite alla NE in relazione alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione criminale, il pubblico ministero ricorrente ha evidenziato che la condotta dell'indagata aveva contribuito a mantenere saldi i rapporti fra il detenuto NA e i OD, circostanza rispetto alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di motivare. 2. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché velgano colmate le carenze motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co.
7. c.p.p. Così deciso il 21/10/2025