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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2927/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 02/07/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. BASILE Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, e notificato il 24.1.2024 il ricorrente indicato in epigrafe agiva in giudizio nei confronti dell' al fine di sentirlo condannare al CP_1 pagamento dell'indennità di malattia, spettante per il periodo dal 5.7.2021 al 31.12.2021, non corrisposta dalla datrice di lavoro dalla quale era stato assunto Parte_2 per il periodo dal 2.7.2021 al 31.7.2021 con contratto a tempo pieno e determinato e qualifica di manovale edile.
In particolare, esponeva che in data 5.7.2021 accedeva al pronto soccorso dell'ospedale di
Crotone, a causa di un dolore lombare e parestesia agli arti inferiori ; dimesso in pari data, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, era costretto ad assentarsi dal luogo di lavoro in quanto ricoverato presso l' dal Controparte_2
22.9.2021 al 12.10.2021 e, successivamente, presso l'Istituto Sant'Anna di Crotone dal 12.10.2021 al 16.10.2021 per sofferenza midollare di verosimile natura tossico carenziale; di essere, pertanto, stato assente dal lavoro per malattia dal 5.7.2021 al 31.12.2021 senza ricevere dal datore di lavoro la relativa indennità; che la diffida a quest'ultimo inoltrata in data 6.3.2023 non era andata a buon fine perché “sconosciuto all'indirizzo di spedizione”; di aver richiesto, in data 24.5.2023, l'intervento dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari ai sensi degli artt.
11 -12 d.lgs. 124/2004, che sortiva esito negativo per mancata comparizione del datore di lavoro( cfr. all. 10-14 fascicolo ricorrente); di aver, infine, chiesto all' in data 2.6.2023 CP_1 il pagamento dell'indennità di malattia ( cfr. all. 9 fascicolo ricorrente), non corrisposta dal datore di lavoro, cui la stessa dava riscontro mediante messaggio wa del 27.01.2023 precisando che “da verifiche effettuate risultava a conguaglio, ossia anticipata dal datore di lavoro e nel CP_ caso di mancata percezione da parte del datore di lavoro poteva richiedere il pagamento diretto alla sede competente allegando buste paga, diffida effettuata nei confronti del datore di lavoro e denuncia all'ITL competente “ ( cfr. all. 5 fascicolo ricorrente).
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente sig.
[...] alla fruizione dell'indennità di malattia per il periodo intercorso dal 05.07.2021 al Parte_1
31.12.2021 -e per l'effetto, condannare la sede di Crotone, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione in favore del sig. dell'indennità di malattia per il periodo Parte_1 intercorso dal 05.07.2021 al 31.12.2021. in via istruttoria questa difesa chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia ordinare all' di Crotone l'esibizione in giudizio dei certificati di malattia inoltrati dal CP_1 ricorrente per il tramite del medico di base ed attestanti lo stato di malattia del lavoratore Parte_1 per il periodo intercorrente dal 05.07.2021 al 31.12.2021. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio in via preliminare eccepiva a) l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 comma 1 del D. L. 19.9.1992 n. 384, convertito nella l. 14.11.1992 n.
438; nel merito b) l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della l. 11 gennaio 1943 n. 138; c) l'infondatezza della pretesa in quanto dall'esame delle buste paga non emergeva alcun conguaglio per malattia riferito al ricorrente per il periodo luglio- dicembre 2021; d) l'assenza di sufficiente anzianità contributiva ai sensi dell'art. 5, comma
3, del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito nella l. 11.11.1983 n. 638.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
è così decisa. **
L'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. CP_1
639, come sostituito dall'art. 4 comma 1 del D. L. 19.9.1992 n. 384, convertito nella l.
14.11.1992 n. 438 è infondata in quanto il dies a quo, da cui computarsi il termine decadenziale di durata annuale ( in quanto l'indennità di malattia costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art.24 L.88/89) deve rinvenirsi nella data di presentazione della domanda amministrativa del 2.6.2023 ( cfr. pec allegata in atti, all. 9 fascicolo ricorrente),sicchè alla data dell'introduzione della domanda giudiziaria (22.12.2023), nessuna decadenza poteva dirsi maturata.
Di contro, l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Ed invero, il diritto del lavoratore dipendente all' indennità di malattia soggiace al regime di prescrizione stabilito dall' art. 6, ultimo comma della legge n° 138/43 e perciò si prescrive in un anno dalla sua acquisizione, decorrente dalla “cessazione delle malattia”.
Nel caso di specie, premesso che non vi sono certificati di malattia per il periodo successivo al 30.08.2021, anche a voler considerare che la malattia del ricorrente sia effettivamente cessata al 31.12.2021, come dal medesimo dichiarato, ciononostante il diritto deve ritenersi inevitabilmente prescritto.
Invero, dalla data di maturazione del diritto alla prestazione (2.6.2023) non vi è stata, entro
12 mesi, alcuna attività-richiesta rivolta al soggetto legittimato, circostanza rispetto alla quale nessuna rilevanza assume la richiesta inoltrata al datore di lavoro, posto che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l' indennità di malattia, dovuta dall' viene corrisposta all' avente diritto a cura del datore di lavoro CP_1 in funzione di adiectus solutionis causa; ne consegue che nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto CP_1 legittimato passivo ( su cui incombe l' onere di rivalersi nei confronti del datore di lavoro ove quest' ultimo non abbia provveduto ad anticipare la prestazione, dopo aver corrisposto all' avente diritto la prestazione dovuta) con la conseguenza che l'atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione perfezionato nei confronti del datore di lavoro non ha alcun effetto nei riguardi dell'ente.
Pertanto, il termine annuale di prescrizione -rispetto all'esercizio del diritto nei confronti del soggetto onerato del suo soddisfacimento- risulta interamente decorso già all'epoca della domanda amministrativa con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2927/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Crotone, 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei