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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2024, n. 33208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33208 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di IS BI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Antonio Feriozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza in data 31 maggio 2017 del Tribunale di Locri, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a BI IS a mesi 4 di reclusione per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989, perché, in qualità di titolare di un punto giochi e scommesse, facente parte del gruppo Skysport 365 Gmbh, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 TULPS, svolgeva un'attività organizzata ad insegna Planetwing 365, al fine di favorire la Penale Sent. Sez. 3 Num. 33208 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2024 raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse di vario oggetto, in Caulonia fino al 13 novembre 2015. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base dì quattro motivi. Con il primo lamenta l'omessa motivazione in merito alla configurabilità del reato a causa della condotta discriminatoria dello Stato italiano nei confronti dell'operatore comunitario SKS365 che gli aveva concesso l'uso del marchio Planetwin365.com , ciò che aveva portato la Questura di Reggio Calabria a rigettare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS. Ricostruisce la normativa e ripercorre la giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria che aveva accertato i comportamenti discriminatori dello Stato italiano. Con il secondo deduce la violazione di legge con riferimento all'individuazione della data dell'efficacia sanante della procedura di regolarizzazione che non era quella del 23 settembre 2015, allorché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva trasmesso alla Questura la domanda di regolarizzazione, bensì quella del 30 ottobre 2014 o al limite quelle del 1° gennaio o del 31 gennaio 2015. Con il terzo eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge perché non era stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per decorrenza dei termini di prescrizione. Con il quarto contesta la sussistenza dell'elemento psicologico perché già nel 2014 l'operatore comunitario aveva ottenuto delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a sé favorevoli in ordine all'avvenuta discriminazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorrente ha aderito alla sanatoria dell'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, perché soggetto che al 30 ottobre 2014 esercitava sul territorio italiano l'attività di raccolta di scommesse per conto dell'operatore comunitario SKY Sport 365 Gmbh. I Giudici di merito hanno però fondato la condanna per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989 sulla circostanza che nel periodo dal 15 aprile 2011 (data di conclusione del contratto con l'operatore) fino al 13 novembre 2015 (data in cui la Questura ha rilasciato l'autorizzazione), l'imputato versava in una situazione di irregolarità. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'adesione da parte dell'operatore privo dì licenza dì pubblica sicurezza e dì concessione alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, 2 determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271978-01). Sennonché nel caso in esame, è stato accertato che l'imputato aveva concluso il contratto con l'operatore il 15 aprile 2011 e gli era stata negata l'autorizzazione dell'art. 88 TULPS richiesta il 12 novembre 2012, esclusivamente per il difetto di concessione dell'operatore e che questi in data 27 febbraio 2015 aveva sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 1, comma 643, lett. c), legge n. 190 del 2014 e aveva ottenuto già in data 19 giugno 2015 un primo titolo autorizzativo, annullato e sostituito da un secondo titolo auto rizzativo in data 2 febbraio 2016. L'IS, a sua volta, ha dichiarato di aver presentato la domanda di regolarizzazione a gennaio 2015 ma ha prospettato la possibilità che il diritto alla regolarizzazione decorresse dal 30 ottobre 2014, data in cui dovevano essere operativi gli esercenti dell'attività di raccolta delle scommesse per accedere alla sanatoria e in cui egli già presentava i requisiti di legge per il rilascio dell'autorizzazione. La Corte territoriale ha invece fatto decorrere l'efficacia della sanatoria dal 23 settembre 2015, data in cui il ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione dalla Questura. In questo modo, ha violato l'art. 1, comma 643, lett. g), legge n. 190 del 2014 che aveva previsto che "con la presentazione della domanda del titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari". In altri termini, l'efficacia dell'autorizzazione retroagisce almeno fino al momento della presentazione della domanda per evitare che l'imprenditore nazionale abbia a subire le conseguenze dell'organizzazione delle questure nella gestione delle varie pratiche. E ha trascurato di rispondere al terzo motivo di appello con cui il ricorrente aveva sollevato il problema specifico della decorrenza dell'efficacia della sanatoria, questione rilevante proprio ai fini della configurabilità del reato come ricostruito interpretativamente dalla sentenza sopra citata, cui sono seguite in termini adesivi le sentenze, tutte non nnassimate, Sez. 3, n. 53317 del 06/06/2018, Greco;
n. 13611 del 14/02/2019, Murana;
n. 13680 del 01/02/2022 Iachini;
n. 36535 del 10/06/2022, Criscione;
n. 11777 del 02/02/2023, Agostino;
n. 36182 del 24/04/2023, Traini. In accoglimento del secondo (e conseguentemente del terzo) motivo dì ricorso s'imporrebbe pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, 3 Il Consigliere estensore crì Ubald Ma oa Il Pres ente TO AN per consentire alla Corte territoriale di motivare su un profilo di fatto, cioè la data di presentazione della domanda, ma tale epilogo decisorio è precluso dalla sopravvenuta prescrizione del reato maturata al più tardi al 20 maggio 2023, considerata la sospensione, il che esonera il Collegio dall'esame del quarto motivo sull'elemento psicologico. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 30 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Antonio Feriozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza in data 31 maggio 2017 del Tribunale di Locri, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a BI IS a mesi 4 di reclusione per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989, perché, in qualità di titolare di un punto giochi e scommesse, facente parte del gruppo Skysport 365 Gmbh, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 TULPS, svolgeva un'attività organizzata ad insegna Planetwing 365, al fine di favorire la Penale Sent. Sez. 3 Num. 33208 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2024 raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse di vario oggetto, in Caulonia fino al 13 novembre 2015. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base dì quattro motivi. Con il primo lamenta l'omessa motivazione in merito alla configurabilità del reato a causa della condotta discriminatoria dello Stato italiano nei confronti dell'operatore comunitario SKS365 che gli aveva concesso l'uso del marchio Planetwin365.com , ciò che aveva portato la Questura di Reggio Calabria a rigettare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS. Ricostruisce la normativa e ripercorre la giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria che aveva accertato i comportamenti discriminatori dello Stato italiano. Con il secondo deduce la violazione di legge con riferimento all'individuazione della data dell'efficacia sanante della procedura di regolarizzazione che non era quella del 23 settembre 2015, allorché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva trasmesso alla Questura la domanda di regolarizzazione, bensì quella del 30 ottobre 2014 o al limite quelle del 1° gennaio o del 31 gennaio 2015. Con il terzo eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge perché non era stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per decorrenza dei termini di prescrizione. Con il quarto contesta la sussistenza dell'elemento psicologico perché già nel 2014 l'operatore comunitario aveva ottenuto delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a sé favorevoli in ordine all'avvenuta discriminazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorrente ha aderito alla sanatoria dell'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, perché soggetto che al 30 ottobre 2014 esercitava sul territorio italiano l'attività di raccolta di scommesse per conto dell'operatore comunitario SKY Sport 365 Gmbh. I Giudici di merito hanno però fondato la condanna per il reato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989 sulla circostanza che nel periodo dal 15 aprile 2011 (data di conclusione del contratto con l'operatore) fino al 13 novembre 2015 (data in cui la Questura ha rilasciato l'autorizzazione), l'imputato versava in una situazione di irregolarità. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'adesione da parte dell'operatore privo dì licenza dì pubblica sicurezza e dì concessione alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, 2 determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271978-01). Sennonché nel caso in esame, è stato accertato che l'imputato aveva concluso il contratto con l'operatore il 15 aprile 2011 e gli era stata negata l'autorizzazione dell'art. 88 TULPS richiesta il 12 novembre 2012, esclusivamente per il difetto di concessione dell'operatore e che questi in data 27 febbraio 2015 aveva sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 1, comma 643, lett. c), legge n. 190 del 2014 e aveva ottenuto già in data 19 giugno 2015 un primo titolo autorizzativo, annullato e sostituito da un secondo titolo auto rizzativo in data 2 febbraio 2016. L'IS, a sua volta, ha dichiarato di aver presentato la domanda di regolarizzazione a gennaio 2015 ma ha prospettato la possibilità che il diritto alla regolarizzazione decorresse dal 30 ottobre 2014, data in cui dovevano essere operativi gli esercenti dell'attività di raccolta delle scommesse per accedere alla sanatoria e in cui egli già presentava i requisiti di legge per il rilascio dell'autorizzazione. La Corte territoriale ha invece fatto decorrere l'efficacia della sanatoria dal 23 settembre 2015, data in cui il ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione dalla Questura. In questo modo, ha violato l'art. 1, comma 643, lett. g), legge n. 190 del 2014 che aveva previsto che "con la presentazione della domanda del titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari". In altri termini, l'efficacia dell'autorizzazione retroagisce almeno fino al momento della presentazione della domanda per evitare che l'imprenditore nazionale abbia a subire le conseguenze dell'organizzazione delle questure nella gestione delle varie pratiche. E ha trascurato di rispondere al terzo motivo di appello con cui il ricorrente aveva sollevato il problema specifico della decorrenza dell'efficacia della sanatoria, questione rilevante proprio ai fini della configurabilità del reato come ricostruito interpretativamente dalla sentenza sopra citata, cui sono seguite in termini adesivi le sentenze, tutte non nnassimate, Sez. 3, n. 53317 del 06/06/2018, Greco;
n. 13611 del 14/02/2019, Murana;
n. 13680 del 01/02/2022 Iachini;
n. 36535 del 10/06/2022, Criscione;
n. 11777 del 02/02/2023, Agostino;
n. 36182 del 24/04/2023, Traini. In accoglimento del secondo (e conseguentemente del terzo) motivo dì ricorso s'imporrebbe pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, 3 Il Consigliere estensore crì Ubald Ma oa Il Pres ente TO AN per consentire alla Corte territoriale di motivare su un profilo di fatto, cioè la data di presentazione della domanda, ma tale epilogo decisorio è precluso dalla sopravvenuta prescrizione del reato maturata al più tardi al 20 maggio 2023, considerata la sospensione, il che esonera il Collegio dall'esame del quarto motivo sull'elemento psicologico. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 30 gennaio 2024