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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Song Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa da sé medesima Parte_1 C.F._1
-attrice-
E
, in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli avvocati Saverio Controparte_1 P.IVA_1
Molica, Santa Durante, Annamaria Paladino e Giacomo Farrelli
-convenuto-
Pubblico Ministero in sede
avente ad oggetto: querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 9/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , al fine di chiedere l'accertamento Controparte_1 della falsità dei seguenti atti: verbale di violazione al CDS n T115849 – N. REG. 14659/15- bolletta
Pag. 1 a 7 n. 133382 del 30.06.16; verbale di violazione al CDS n– N. REG. 12357/16 - R133382 del 30.06.16; nota prot. n. 81407/16 emessa dal Comune di il 20.07.16; nota prot. n. 94008 del 06.09.16 CP_1 emessa dai VVUU di CZ.
A sostegno della domanda, ha dedotto che: con un primo ricorso proposto dinanzi al Giudice di Pace di (iscritto al n. 3729/16 RG), l'attrice si opponeva al verbale n. T115849 reg. – CP_1
14659/15, bolletta 13382, elevato dai VVUU di a carico della vettura Ford Fiesta tg. CP_1
EP856DV di sua proprietà in data 06.10.15 e notificato il 05.09.16; con ulteriore ricorso iscritto al n.
4165/16 del GDP di , l'attrice si opponeva al verbale n. R133382 reg. 12357/16, elevato CP_1 dai VVUU di a carico della medesima vettura il 30.06.16 e notificato il 14.09.16; CP_1 costituitosi il in entrambi i giudizi, il Giudice di Pace, previa loro riunione, con ordinanza CP_1 del 6/6/2018, a fronte della querela di falso proposta dall'attrice, sospendeva il giudizio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro per il relativo procedimento, assegnando il termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento per la riassunzione della causa.
Ha precisato che: in data 30/6/2016 la Polizia Municipale aveva rimosso il suo veicolo, parcheggiato su Via Jannoni, a causa di una manifestazione che si doveva svolgere nell'adiacente
Casa Comunale nella stessa giornata;
a seguito di interlocuzioni avviate con l'Amministrazione,
l'attrice appurava che, con ordinanza n. 137/2016, era stato previsto il divieto di sosta su Via Jannoni dalle ore 8,00 del 30/6/2016 e che, tuttavia, la posa in opera della segnaletica mobile era avvenuta alle ore 8,30 del 28/6/2016; ritenendo, pertanto, violato il codice della strada e, in particolare, il mancato rispetto del termine di 48 ore per il posizionamento della segnaletica, formulava istanza di restituzione del mezzo, rimasta inevasa;
in seguito, in data 5/9/2016, avendo necessità impellente di rientrare in possesso dell'autovettura, l'attrice si recava presso la depositeria di Via Carlo V e chiedeva lo svincolo del mezzo, previa contestazione a mani del verbale relativo, ancora non notificato a mezzo posta;
il Vigile intervenuto per gli incombenti del caso notificava il verbale impugnato col ricorso n. 3729/16 e l'attrice faceva verbalizzare le proprie deduzioni, che ne divenivano parte integrante e su di esso venivano richiamate;
l'auto veniva, quindi, restituita, a fronte del versamento di € 385,00; successivamente, l'attrice si avvedeva che il verbale notificato il 5/9/2016 era nullo, in quanto faceva riferimento ad una contestazione elevata in luogo, data ed orari diversi rispetto a quelli effettivi (6/10/2015, ore 10,50, Salita I del Rosario), peraltro da un agente diverso
( rispetto a quello che ha redatto il verbale del 28/6/2016 ( ; chiedeva, Tes_1 Tes_2 pertanto, l'annullamento in autotutela dell'atto; la Polizia Locale, con nota prot. n. 94008 del
6/9/2016, sosteneva di aver rinotificato per errore un verbale già annullato, sicché anche la notifica doveva ritenersi annullata in autotutela;
di seguito, in data 14/9/2016, all'attrice veniva notificato il
Pag. 2 a 7 verbale corretto (ed opposto con giudizio iscritto al n. 4165/16 RG dinanzi al Giudice di Pace di
), ugualmente da ritenersi nullo e falso. CP_1
1.1. Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
1.2. Comunicati al Pubblico Ministero gli atti di causa (acquisiti al prot. della Procura della
Repubblica prot. n. 2586/19 in data 11/6/2019: la presenza del PM alle udienze non è necessaria, essendo sufficiente che l'Ufficio sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna – cfr. Cass. Civ. 11223/2014; Cass. Civ. 22567/2013; Cass. Civ.
25722/2008; Cass. Civ. 27402/2018), previa istruzione orale e documentale, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 9/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La querela di falso è inammissibile, per più profili.
2.1. È inammissibile, innanzitutto, laddove ha ad oggetto la nota prot. n. 81407/2016 del 20/7/2016
e la nota prot. n. 94008 del 6/9/2016.
Con la prima, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del (ing. Controparte_1
) ed il Responsabile del procedimento (geom. ), in riscontro alle CP_2 Controparte_3 richieste di informazioni pervenute dal Comandante dei Vigili Urbani, hanno relazionato in merito agli orari ed ai luoghi di collocazione della segnaletica stradale mobile, al fine di dare esecuzione all'Ordinanza n. 137/2016.
Con la seconda, il Comandante dei Vigili Urbani (gen. dott. ), in Persona_1 risposta all'avv. le ha comunicato l'errata rinotifica del verbale n. T115849 – Reg. Parte_1
n. 14659/2015.
Entrambi i suddetti documenti non costituiscono atti pubblici, ai sensi dell'art. 2699 c.c., non contenendo certificazioni dotate di efficacia erga omnes, bensì costituendo una mera corrispondenza tra pubblici funzionari (la prima) e tra PA e privato (la seconda).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il fondamento della fede privilegiata riconosciuta alle attestazioni provenienti da pubblici ufficiali è rappresentato dal potere certificativo, il quale, costituendo espressione d'una funzione pubblica, può essere esercitato solo in ipotesi tassativamente predeterminate, nessun potere pubblico essendo configurabile in difetto di una norma dalla quale esso venga espressamente attribuito. Se è vero, infatti, che la caratteristica essenziale dell'atto pubblico consiste nella formazione ad opera di un soggetto investito della funzione di certificare la verità di un fatto che si svolge dinanzi a lui o di cui egli stesso è autore, affinché un
Pag. 3 a 7 documento pubblico possa essere qualificato come atto pubblico non è sufficiente che esso provenga da un pubblico ufficiale, ma è necessario che la legge attribuisca a quest'ultimo la capacità di essere fonte di pubbliche certezze (Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, n.6838).
In altri termini, non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata ai sensi del dianzi citato art. 2699 cod. civ.: rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge;
esulano, viceversa, da tale previsione tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni certificative. In particolare, deve essere ritenuta non riducibile nel paradigma degli atti integranti espressione di funzioni certificative la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano fra loro o con i privati, essendo, di massima, estranea agli atti per il tramite dei quali tale corrispondenza si svolge ogni diretta finalità certificativa e probatoria
(Cassazione civile sez. un., 09/04/1999, n.215).
Alla stregua dei principi qui enunciati, appalesandosi indiscutibile la riducibilità delle note in discorso fra gli atti integranti corrispondenza e non essendo individuabile alcuna disposizione che attribuisca alle stesse (ed a chi le ha sottoscritte) un potere certificativo con effetti erga omnes, tale da consentire di ricollegare a quanto dichiarato la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ.., devono escludersi la riscontrabilità in tali documenti di ogni finalità certificativa e la attitudine dei medesimi a configurarsi come atto dotato di fede privilegiata a norma dei ripetuti artt. 2699 e ss. cod. civ..
di ciò è che l'accertamento della non corrispondenza al vero delle asserzioni Per_2 risultanti da dette note non postulava, e non postula, l'esperimento della querela di falso, potendo essere operato da ogni giudice nell'esercizio degli ordinari poteri che gli competono con riferimento alla verifica della concreta valenza del materiale probatorio acquisito agli incarti processuali sottoposti alla sua cognizione.
2.2. È, poi, inammissibile laddove denuncia la falsità del verbale n. R133382 – Registro n.
12357/2016, non essendo state compiutamente e specificamente dedotte le ragioni di tale falsità.
Ed invero, a norma dell'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
Pag. 4 a 7 Nel caso in esame, la querelante non individua con sufficiente precisione gli elementi da cui ricavare la ritenuta falsità del verbale in esame, limitandosi ad eccepire la mancanza delle dichiarazioni rese dalla stessa al momento della notifica del verbale (errato) n. T115849 – Registro
n. 14659/2015, avvenuta in data 5/9/2016.
Sennonché, dalla ricostruzione dei fatti di causa desumibile dalle allegazioni delle parti e dalle produzioni documentali, emerge che il verbale n. R133382 – Registro n. 12357/2016 è stato notificato all'avvocato ex art. 140 c.p.c., in data 14/9/2016 dal messo comunale, sicché allo stesso non Pt_1 potevano essere certo accluse le dichiarazioni rese dalla stessa in data 5/9/2016, a margine della notifica del diverso (ed errato) n. T115849 – Registro n. 14659/2015, peraltro effettuata davanti ad altri pubblici ufficiali notificanti (maresciallo e ). Per_3 Persona_4
Dette dichiarazioni, infatti, sono state rese contestualmente alla notifica di un verbale che, per errore materiale (su cui si tornerà infra), conteneva dati parzialmente inesatti e che, infatti, la PA ha considerato tamquam non esset, provvedendo a rinotificare il verbale corretto in data 14/9/2016.
La mancanza delle dichiarazioni in allegato a quest'ultimo atto, dunque, non è idonea a renderlo falso, dal momento che, all'atto della sua notifica, alcuna dichiarazione ex art. 200 c.d.s. è stata rilasciata dall'odierna attrice.
Ogni questione attinente il merito della sussistenza delle violazioni contestate, e dunque relative alla fondatezza delle sanzioni irrogate, è estranea al presente giudizio: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (tra le molte, Cass. n. 23800 del 07/11/2014).
2.3. Con riferimento, infine, al verbale n. T115849 – Registro n. 14659/2015, il fatto che l'ente convenuto, a mezzo del proprio l.r.p.t., abbia dichiarato di volersi avvalere soltanto del verbale n.
R133382 – Registro n. 12357/2016, con ciò dimostrando di ritenere sostanzialmente posto nel nulla il verbale n. T115849/2015, non fa venir meno l'interesse ad agire della parte querelante, la quale, avendo reso in calce al predetto verbale le dichiarazioni ex art. 200, co. 2, CDS, ha un evidente interesse, anche dal punto di vista difensivo, all'accertamento della falsità (o meno) dell'atto pubblico.
Pag. 5 a 7 Cionondimeno, la querela di falso è, comunque, inammissibile.
Invero, l'Amministrazione, una volta accortasi dell'errore commesso (ossia l'aver notificato, in data 5/9/2016, un verbale di contestazione che, in parte, riportava dati relativi al verbale n. 115849 del 6/10/2015 – data e luogo dell'accertamento – e, in parte, dati relativi al verbale n. 133382 del
30/6/2016 – estremi della violazione – e ciò per un evidente errore materiale commesso nella predisposizione del verbale di contestazione, presumibilmente dovuto all'utilizzo, per la nuova contestazione, di un file redatto in occasione della contestazione precedente, sempre a carico dell'odierna attrice;
tanto che, comunque, entrambi i verbali sono esistenti, come emerge dai rispettivi avvisi di inizio accertamento presenti in atti), ha provveduto a notiziare l'avvocato della Pt_1 circostanza (nota prot. n. 94008 del 6/9/2016), significando, altresì, che la notifica del 5/9/2016 doveva ritenersi nulla e provvedendo, successivamente, alla notifica del verbale di contestazione in forma corretta.
Orbene, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile” (Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, n.19626).
Nel caso di specie, dunque, essendo la difformità denunciata dalla parte querelante una chiara svista frutto di un errore materiale (peraltro, emendato dalla parte convenuta), la querela di falso è inammissibile.
3. All'inammissibilità della querela di falso consegue la non applicabilità dell'art. 226 cod. proc. civ. (v. così Tribunale Bolzano, 26/07/2022, n.742).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, applicando quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed i valori minimi per tutte le fasi processuali, stante l'assenza di complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro – seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice;
Pag. 6 a 7
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Stefano Costarella Adele Ferraro
Pag. 7 a 7