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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. EL Di GI Presidente
Dott. Massimo Canosa Giudice
Dott.ssa CH D'FO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 66 -1/2025 P.U. promosso da: con sede in Milano, viale Montenero, 84 (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato, (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Enrico Lambiase
(C.F. – PEC e dall'avv. Cristiano C.F._2 Email_1
Principe (C.F. – PEC , C.F._3 Email_2
nei confronti di
(P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), Via Piano delle Vigne, 53 (PEC: CP_1 P.IVA_2
Email_3
Oggetto: Apertura liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 28 novembre 2025 dalla
[...] ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di P. IVA: ); Parte_1 CP_1 P.IVA_2
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Casoli, circoscrizione territoriale del Tribunale di Lanciano, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche per la presenza di unità locale nella medesima sede legale della impresa;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 79.312,32; visti i bilanci depositati fino all'anno 2023 e ricavi per oltre 6.000.000,00 euro, attivo per oltre
1.000.000,00 e debiti per oltre 5.700.000,00 euro che rendono la società assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art 2 CCI;
che il debito portato dal ricorrente unito a quanto risultante da bilanci e documenti agli atti versati dagli
Enti denunciano il superamento della soglia di cui all'articolo 2 CCI di euro 500.000,00;
considerato che
il tentato pignoramento presso terzi ha dato esito negativo;
che dalla visura camerale emerge affitto di azienda nell'ottobre 2025 in favore di società con denominazione simile e medesimo legale rappresentante;
ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII;
che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza in difetto di possiblità di adempiere, regolarmente e per tramite di azioni esecuive tentate, le proprie obbligazioni;
considerato che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di €
30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), Via CP_1 P.IVA_2
Piano delle Vigne, 53 (PEC: Email_3
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa CH D'FO
NOMINA
Curatore il dott. ) iscritto al n. 12306 dell'Elenco Pubblico Persona_1 C.F._4
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 16/04/2025 alle ore 13:30 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
EG
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_2
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_2
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(CH D'FO ) (EL Di GI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. EL Di GI Presidente
Dott. Massimo Canosa Giudice
Dott.ssa CH D'FO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 66 -1/2025 P.U. promosso da: con sede in Milano, viale Montenero, 84 (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato, (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Enrico Lambiase
(C.F. – PEC e dall'avv. Cristiano C.F._2 Email_1
Principe (C.F. – PEC , C.F._3 Email_2
nei confronti di
(P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), Via Piano delle Vigne, 53 (PEC: CP_1 P.IVA_2
Email_3
Oggetto: Apertura liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 28 novembre 2025 dalla
[...] ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di P. IVA: ); Parte_1 CP_1 P.IVA_2
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Casoli, circoscrizione territoriale del Tribunale di Lanciano, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche per la presenza di unità locale nella medesima sede legale della impresa;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 79.312,32; visti i bilanci depositati fino all'anno 2023 e ricavi per oltre 6.000.000,00 euro, attivo per oltre
1.000.000,00 e debiti per oltre 5.700.000,00 euro che rendono la società assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art 2 CCI;
che il debito portato dal ricorrente unito a quanto risultante da bilanci e documenti agli atti versati dagli
Enti denunciano il superamento della soglia di cui all'articolo 2 CCI di euro 500.000,00;
considerato che
il tentato pignoramento presso terzi ha dato esito negativo;
che dalla visura camerale emerge affitto di azienda nell'ottobre 2025 in favore di società con denominazione simile e medesimo legale rappresentante;
ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII;
che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza in difetto di possiblità di adempiere, regolarmente e per tramite di azioni esecuive tentate, le proprie obbligazioni;
considerato che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di €
30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), con sede in Casoli (CH), Via CP_1 P.IVA_2
Piano delle Vigne, 53 (PEC: Email_3
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa CH D'FO
NOMINA
Curatore il dott. ) iscritto al n. 12306 dell'Elenco Pubblico Persona_1 C.F._4
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 16/04/2025 alle ore 13:30 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
EG
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_2
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_2
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(CH D'FO ) (EL Di GI)