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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037413865000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7680/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “• ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, nulla annullabile, illegittima e/o inefficace l'impugnata cartella di pagamento n. 29520240037413865/000 notificata il 26/11/2024 ed il sottostante ruolo n. 2024/001693 Raccolta rifiuti anno 2012; • per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte ricorrente per le causali indicate dalle cartella/ruoli impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per sp. gen.li, IVA e CPA come per legge.”. Resistente Ato: “1) nel merito, ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2) per l'effetto, statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la cartella di pagamento opposta e la debenza della TIA per le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i primi, né riscosso i secondi.”. Resistente AdER: “Dichiarare la mancanza di legittimazione passiva. Dichiarare legittima la procedura di Riscossione. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, notificato il 17 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 29520240037413865/000, dell'importo di euro 185,88, notificata il 26 novembre 2024, per tassa sui rifiuti per l'anno 2012, già azionata con intimazione nr. 307413 del 29/07/2019. Eccepiva la prescrizione/decadenza della pretesa impositiva e l'omessa notifica degli atti presupposti. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, e dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione presupposta, nonché l'infondatezza nel resto, con memoria del 6 novembre 2025 il ricorrente contestava la documentazione prodotta dall'ATO e insisteva nei motivi di ricorso. In esito all'odierna udienza, in cui il procuratore della ricorrente ha insistito in ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un 2 soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ATO, essendo la cartella atto autonomamente impugnabile: l'omessa impugnazione dell'intimazione, costituente un mero sollecito di pagamento, in quanto atto facoltativamente impugnabile, esulante dall'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, non impedisce al contribuente di far valere l'illegittimità della pretesa, opponendosi al primo atto tipico della riscossi0ne rappresentato dalla cartella di pagamento. Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida. La resistente ATO ha documentato unicamente la notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 307413 - relativa a n. 2 fatture per TIA 2012, emesse dal Comune di Tusa
- nelle forme della compiuta giacenza tramite raccomandata spedita il 19 settembre 2019. Ora, come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, “Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)». Il legislatore ha pertanto sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del
3 potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio. Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”. Alla stregua dei principi esposti la pretesa azionata, afferente all'anno 2012, deve ritenersi estinta per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture, cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi, nel termine di cui all'art. 1 comma 161 e della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo. Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 240,00, oltre spese generali, spese vive per contributo unificato, se versato, e accessori come per legge. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.
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Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037413865000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7680/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “• ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, nulla annullabile, illegittima e/o inefficace l'impugnata cartella di pagamento n. 29520240037413865/000 notificata il 26/11/2024 ed il sottostante ruolo n. 2024/001693 Raccolta rifiuti anno 2012; • per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte ricorrente per le causali indicate dalle cartella/ruoli impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per sp. gen.li, IVA e CPA come per legge.”. Resistente Ato: “1) nel merito, ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2) per l'effetto, statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la cartella di pagamento opposta e la debenza della TIA per le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i primi, né riscosso i secondi.”. Resistente AdER: “Dichiarare la mancanza di legittimazione passiva. Dichiarare legittima la procedura di Riscossione. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADER”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, notificato il 17 gennaio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 29520240037413865/000, dell'importo di euro 185,88, notificata il 26 novembre 2024, per tassa sui rifiuti per l'anno 2012, già azionata con intimazione nr. 307413 del 29/07/2019. Eccepiva la prescrizione/decadenza della pretesa impositiva e l'omessa notifica degli atti presupposti. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, e dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione presupposta, nonché l'infondatezza nel resto, con memoria del 6 novembre 2025 il ricorrente contestava la documentazione prodotta dall'ATO e insisteva nei motivi di ricorso. In esito all'odierna udienza, in cui il procuratore della ricorrente ha insistito in ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un 2 soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ATO, essendo la cartella atto autonomamente impugnabile: l'omessa impugnazione dell'intimazione, costituente un mero sollecito di pagamento, in quanto atto facoltativamente impugnabile, esulante dall'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, non impedisce al contribuente di far valere l'illegittimità della pretesa, opponendosi al primo atto tipico della riscossi0ne rappresentato dalla cartella di pagamento. Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida. La resistente ATO ha documentato unicamente la notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 307413 - relativa a n. 2 fatture per TIA 2012, emesse dal Comune di Tusa
- nelle forme della compiuta giacenza tramite raccomandata spedita il 19 settembre 2019. Ora, come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, “Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)». Il legislatore ha pertanto sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del
3 potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio. Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”. Alla stregua dei principi esposti la pretesa azionata, afferente all'anno 2012, deve ritenersi estinta per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture, cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi, nel termine di cui all'art. 1 comma 161 e della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo. Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Resistente_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 240,00, oltre spese generali, spese vive per contributo unificato, se versato, e accessori come per legge. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.
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