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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 464/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 09/06/1961, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ispica (RG), nella via M. D'Azeglio n. 30, presso l'Avv. Giuseppe
Rustico, che lo rappresenta e difende per procura alle liti depositata in allegato al ricorso e da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RG) il 23.02.1969, ivi residente nella via San Gottardo n. 13, elettivamente domiciliata a Scicli (RG), nella via Amatore Sciesa n. 15, nello studio e presso l'Avv. Vincenzo Basile, che la rappresenta e difende per procura alle liti depositata in allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 27 agosto 1990 in Scicli, dal quale erano nate le figlie (il 18/10/1991), e (il Per_1 Per_2
02/12/1999), entrambe maggiorenni ma prive di occupazione e conviventi con l alle condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi di Pt_1 essersi separati consensualmente, con sentenza n. 1581/2023, emessa dal
Tribunale di Ragusa il 22.10.2023, depositata il 26.10.2023, a definizione del giudizio 3746/2021 RG, su accordo congiunto depositato in corso di causa, passata in giudicato il 29.04.2024. Dalla data della separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i predetti, e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era quindi venuta definitivamente meno.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza n. 1581/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa il 22.10.2023, 4
depositata il 26.10.2023, a definizione del giudizio 3746/2021 RG, su accordo congiunto in corso di causa, passata in giudicato in data 29.04.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
- “ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa familiare, ubicata in Scicli, al civico n. 13 della Via San Gottardo, di proprietà esclusiva della sig.ra
è assegnata alla sig.ra con gli Parte_2 Parte_2 arredi e i corredi.
- MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il sig. corrisponderà Parte_1 direttamente alle figlie nata a [...] il 18l.10.1991 ed Persona_3
nata a [...] il [...], non economicamente Parte_3 indipendenti, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento, oltre tutte le spese straordinarie;
- CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di avere definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di seguito riportati
- Il sig. si obbliga a corrispondere Parte_4 Parte_1 alla sig.ra entro e non oltre il 30.07.2025 la somma di € Parte_2
1.500,00 a transazione di tutti i rapporti economici intercorsi tra le parti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli per il pagamento delle utenze elettriche, TARI, servizio idrico, e imposte comunali. La sig.ra
[...]
, da parte sua, accetta di ricevere il pagamento della Parte_2 superiore somma, nei termini sopra concordati, a tacitazione di ogni diritto e pretesa, dichiarando che - una volta perfezionato il pagamento - null'altro avrà a pretendere nei confronti del sig. . Pt_1 5
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, per cui sono suscettibili di omologa;
relativamente alla prima (“Assegnazione della casa coniugale”) e alla quarta (“Ulteriori pattuizioni”) condizione questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 27 agosto 1990, in Scicli (RG), dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scicli dell'anno 1990, p. II, serie A, atto n. 70);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. 6
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt.
10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 464/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 09/06/1961, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ispica (RG), nella via M. D'Azeglio n. 30, presso l'Avv. Giuseppe
Rustico, che lo rappresenta e difende per procura alle liti depositata in allegato al ricorso e da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RG) il 23.02.1969, ivi residente nella via San Gottardo n. 13, elettivamente domiciliata a Scicli (RG), nella via Amatore Sciesa n. 15, nello studio e presso l'Avv. Vincenzo Basile, che la rappresenta e difende per procura alle liti depositata in allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 27 agosto 1990 in Scicli, dal quale erano nate le figlie (il 18/10/1991), e (il Per_1 Per_2
02/12/1999), entrambe maggiorenni ma prive di occupazione e conviventi con l alle condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi di Pt_1 essersi separati consensualmente, con sentenza n. 1581/2023, emessa dal
Tribunale di Ragusa il 22.10.2023, depositata il 26.10.2023, a definizione del giudizio 3746/2021 RG, su accordo congiunto depositato in corso di causa, passata in giudicato il 29.04.2024. Dalla data della separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i predetti, e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era quindi venuta definitivamente meno.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza n. 1581/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa il 22.10.2023, 4
depositata il 26.10.2023, a definizione del giudizio 3746/2021 RG, su accordo congiunto in corso di causa, passata in giudicato in data 29.04.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
- “ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa familiare, ubicata in Scicli, al civico n. 13 della Via San Gottardo, di proprietà esclusiva della sig.ra
è assegnata alla sig.ra con gli Parte_2 Parte_2 arredi e i corredi.
- MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il sig. corrisponderà Parte_1 direttamente alle figlie nata a [...] il 18l.10.1991 ed Persona_3
nata a [...] il [...], non economicamente Parte_3 indipendenti, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento, oltre tutte le spese straordinarie;
- CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di avere definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di seguito riportati
- Il sig. si obbliga a corrispondere Parte_4 Parte_1 alla sig.ra entro e non oltre il 30.07.2025 la somma di € Parte_2
1.500,00 a transazione di tutti i rapporti economici intercorsi tra le parti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli per il pagamento delle utenze elettriche, TARI, servizio idrico, e imposte comunali. La sig.ra
[...]
, da parte sua, accetta di ricevere il pagamento della Parte_2 superiore somma, nei termini sopra concordati, a tacitazione di ogni diritto e pretesa, dichiarando che - una volta perfezionato il pagamento - null'altro avrà a pretendere nei confronti del sig. . Pt_1 5
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, per cui sono suscettibili di omologa;
relativamente alla prima (“Assegnazione della casa coniugale”) e alla quarta (“Ulteriori pattuizioni”) condizione questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 27 agosto 1990, in Scicli (RG), dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scicli dell'anno 1990, p. II, serie A, atto n. 70);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. 6
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt.
10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti