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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E Pt_1
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_2
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi dagli avvocati PERRONE Parte_3 Parte_4
MA RA ed RE AU per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
Per_ considerato che dall'unione coniugale sono nati i figli e Marco, ancora minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_3 Parte_4 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala (TP) il 29.7.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Marsala al n.180, parte , serie A, anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala (TP);
-compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 25.11.2025
I L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L E
AL F O N S O MA L A T O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E Pt_1
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_2
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi dagli avvocati PERRONE Parte_3 Parte_4
MA RA ed RE AU per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
Per_ considerato che dall'unione coniugale sono nati i figli e Marco, ancora minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_3 Parte_4 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala (TP) il 29.7.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Marsala al n.180, parte , serie A, anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala (TP);
-compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 25.11.2025
I L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L E
AL F O N S O MA L A T O