Ordinanza presidenziale 30 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Romolo Freddi e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Ancona, Corso Garibaldi, n. 124;
contro
Provincia di Ancona, non costituita in giudizio ;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;
per l'annullamento
del provvedimento datato -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (Provincia di Ancona) IV° settore - Pianificazione e Gestione del Territorio - di non accoglibilità della domanda del ricorrente per i lavori di individuazione della perimetrazione destinata a Piano di recupero per la trasformazione della destinazione dei fabbricati da agricoli a edifici residenziali, in applicazione dei benefici previsti dalla L.R. n. 13/90 art. punto 5 lett. a);
nonché del preavviso di diniego datato -OMISSIS-, dello stesso Comune di -OMISSIS- e di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 14 della Legge della Regione Marche 13/1990 n. 5 lett. a) al mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati in -OMISSIS- da agricoli a residenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa EN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in area agricola nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in data -OMISSIS- ha presentato all’amministrazione civica domanda di applicazione dei benefici di cui all’art. 14, comma 5, lett. a) della L.R. delle Marche 13/1990 ai fini del mutamento della destinazione degli edifici adibiti ad uso agricolo (stalla, fienile, rimessa macchine e attrezzature zootecniche) in residenziali.
Secondo l’invocata disposizione della normativa regionale il titolare di una concessione edilizia rilasciata per nuove abitazioni o per ampliamento o ricostruzione di abitazioni già esistenti in area agricola può chiedere il mutamento di destinazione d’uso ove ricorrano i presupposti dell’anticipata cessazione dell’attività ivi indicati.
Nel caso di specie il ricorrente, che ha svolto attività professionale agricola dal -OMISSIS-, ha contratto una grave patologia invalidante ai lavori manuali ed è stato collocato in pensione per invalidità.
Nell’istanza egli ha rappresentato l’impossibilità di recupero degli edifici in sito per problemi igienici e strutturali ed ha richiesto la possibilità di redigere un progetto di mitigazione ambientale dell’area, procedendo alla demolizione dei fabbricati esistenti e alla successiva ricostruzione della loro volumetria in attuazione di un piano di recupero edilizio.
Dopo un lungo silenzio del Comune e diverse proposte alternative concernenti l’individuazione dell’area da assoggettare a piano di recupero, l’amministrazione ha comunicato all’istante il preavviso di rigetto, rilevando che l’intervento proposto non è assentibile ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo), in quanto la variazione richiesta è in contrasto con l’art. 34 comma 9 delle NTA del PRG vigente, a norma del quale per gli edifici o manufatti non residenziali sono ammessi gli interventi fino al risanamento conservativo, con il mantenimento della destinazione d’uso originaria.
Respingendo le osservazioni presentate dall’istante il Comune ha poi confermato l’inaccoglibilità dell’istanza, rilevando che la norma locale può essere più restrittiva di quella regionale e che non sussiste una pregiudiziale assoluta all’intervento ma, allo stato, l’istanza non può essere accolta senza previa modifica della norma di PRG.
Il ricorrente censura il diniego impugnato lamentando, in sintesi:
- che la norma invocata dall’Amministrazione non si attaglia al caso di specie, perché non riguarda l’ipotesi in cui la variazione di destinazione d’uso degli edifici presenti in zona agricola sia richiesta perché il concessionario è deceduto o dichiarato invalido. L’articolo 34, comma 3 delle NTA riguarda infatti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti non imprenditori agricoli;
- in ogni caso la norma del PRG non potrebbe derogare alla previsione della normativa regionale, costituente fonte di rango gerarchico sovraordinato, pena sua illegittimità per violazione di legge;
- l’art. 34, comma 3 delle NTA del PRG prevede peraltro anche la possibilità di costruire nuove abitazioni attraverso la trasformazione degli annessi agricoli non più necessari alla conduzione del fondo;
- nel caso di specie lo stato fatiscente delle strutture agricole presenti non consente un mero intervento di recupero;
- il diniego è viziato per difetto di motivazione, perché il Comune di -OMISSIS- ha di fatto ignorato le osservazioni prodotte dall’interessato in fase di partecipazione procedimentale.
Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di -OMISSIS-, depositando la relazione degli uffici sulla vicenda dedotta in contenzioso, e chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione ha sostenuto nelle sue difese che l’invocata previsione dell’art. 14 della L.R. 13/1990 troverebbe applicazione per le sole concessioni edilizie rilasciate in applicazione delle previsioni della medesima legge, mentre gli immobili di cui è questione sono stati realizzati in base a titoli edilizi anteriori all’entrata in vigore di tale legge.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, già agricoltore, e alla data della domanda affetto da invalidità che non consente lo svolgimento di lavori fisici, ha presentato al Comune di -OMISSIS- istanza di applicazione dei benefici di cui all’articolo 14, comma 5 della L.R. 13/1990 della Regione Marche, che disciplina i “vincoli di inedificabilità e destinazione”.
Tale norma così dispone:
“5 . È consentito il mutamento di destinazione d'uso:
a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;
b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazione per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;
c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli articoli 33 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 .”
L’amministrazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza motivando le sue determinazioni con il richiamo all’art. 6 della medesima legge e, per rinvio da questo, all’art. 34 delle NTA del PRG.
L’articolo 6, che disciplina il “recupero del patrimonio edilizio esistente” dispone, al comma 3: “ 3. La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano contrastanti con le specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti .”
Nel caso di specie l’intervento richiesto non sarebbe assentibile perché in contrasto con lo strumento urbanistico locale e in particolare con l’art. 34 delle NTA al PRG, vigente ratione teporis , secondo cui “ per tutti gli edifici o manufatti non residenziali esistenti (magazzini, garages, accessori, ecc.) è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo con la conservazione della destinazione d’uso originaria . (…)”.
Il provvedimento di diniego impugnato risulta invero illegittimo perché assunto in violazione delle norme invocate a suo fondamento, come dedotto nel ricorso.
Anzitutto va rilevato che la previsione dell’art. 14 della richiamata L.R. si pone quale disposizione specifica e derogatoria, che regola la peculiare ipotesi in cui il cambio di destinazione d’uso di manufatti ad uso agricolo si renda necessaria a causa della morte o dell’invalidità dell’agricoltore.
Tale disposizione di carattere speciale, pertanto, non può che avere applicazione in via prioritaria con riferimento all’ipotesi specifica qui considerata rispetto alla disciplina di carattere contenuta nell’art. 6 della medesima legge, che regola in via generale il “recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Né può essere condivisa l’interpretazione del Comune secondo cui tale disposizione troverebbe applicazione per i soli immobili realizzati in base a titoli edilizi rilasciati ai sensi della medesima normativa regionale e non anche ad essa antecedenti. Si tratta invero di un’interpretazione che non risulta suffragata né dal dato letterale delle disposizioni di cui è questione né dalla ratio della normativa invocata dal ricorrente.
In secondo luogo va rilevato che la disposizione urbanistica richiamata dall’amministrazione, ovvero l’art. 34, lett. b) comma 9 delle NTA, regola espressamente la ben diversa ipotesi del “recupero del patrimonio edilizio esistente da parte dei soggetti non imprenditori agricoli”, sicché non si attaglia al caso di specie.
Peraltro la medesima disposizione dell’art. 34, al comma 3, prevede che: “ Le variazioni delle destinazioni d’uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 10 della L. 10/77, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo ”, invero legittimando – nel caso in cui tale norma debba considerarsi applicabile al caso di specie – l’intervento richiesto.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso va accolto nei limiti dell’annullamento degli atti impugnati e del conseguente obbligo per l’amministrazione comunale di riavviare l’ iter istruttorio sull’istanza presentata dal ricorrente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente pronuncia.
Le spese di lite vanno poste a carico del Comune di -OMISSIS-, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA BA, Presidente
EN BA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN BA | LA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.