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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, AT
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3215/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000000888/0/001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4395/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alla sentenza favorevole R.G. 4214/2025 della sezione 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 1° luglio 2025, la Ricorrente_1 impugnava l'avviso con cui l'Ufficio Territoriale di Monza liquidava in misura proporzionale l'imposta di registro afferente ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza per un credito deteriorato ceduto alla società di gestione dalla Banca_1 di Intra.
La ricorrente, nella sostanza, contestava l'operato dell'Ufficio rivendicando l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa e ciò in forza del principio di alternatività IVA-Registro (art. 40 DPR 131/86) sancito al fine di scongiurare la doppia imposizione.
Resisteva l'ente impositore sostenendo che, a seguito della cessione del credito azionato in via monitoria, si era venuto a creare un nuovo rapporto, distinto, autonomo rispetto a quello originario e, dunque, tale per cui era legittimo il ricorso all'art. 8 lett. b) della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con l'ordinanza n. 34504/2024, la Suprema Corte ha stabilito che un decreto ingiuntivo rilasciato per il recupero di un credito derivante da un'operazione di cartolarizzazione deve essere soggetto a imposta di registro fissa e non proporzionale.
La decisione si fonda sul principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché la cartolarizzazione è un'operazione finanziaria soggetta a IVA (anche se esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972), escludendo così l'applicazione della più onerosa imposta proporzionale.
In siffatto contesto, dirimente e condivisibile in quanto sorretto da inequivocabili principi di diritto, il Collegio, ritenuto che l'operazione sottostante cui dover ricondurre l'ingiunzione tassata è certamente di cartolarizzazione, e che, per l'effetto, il provvedimento giudiziario che disponga il pagamento del credito deteriorato debba beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, accoglie il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato.
Il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate. Milano, li 26 novembre 2025
- Il AT - - Il Presidente -
SS IE IA UR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, AT
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3215/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000000888/0/001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4395/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alla sentenza favorevole R.G. 4214/2025 della sezione 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 1° luglio 2025, la Ricorrente_1 impugnava l'avviso con cui l'Ufficio Territoriale di Monza liquidava in misura proporzionale l'imposta di registro afferente ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza per un credito deteriorato ceduto alla società di gestione dalla Banca_1 di Intra.
La ricorrente, nella sostanza, contestava l'operato dell'Ufficio rivendicando l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa e ciò in forza del principio di alternatività IVA-Registro (art. 40 DPR 131/86) sancito al fine di scongiurare la doppia imposizione.
Resisteva l'ente impositore sostenendo che, a seguito della cessione del credito azionato in via monitoria, si era venuto a creare un nuovo rapporto, distinto, autonomo rispetto a quello originario e, dunque, tale per cui era legittimo il ricorso all'art. 8 lett. b) della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con l'ordinanza n. 34504/2024, la Suprema Corte ha stabilito che un decreto ingiuntivo rilasciato per il recupero di un credito derivante da un'operazione di cartolarizzazione deve essere soggetto a imposta di registro fissa e non proporzionale.
La decisione si fonda sul principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché la cartolarizzazione è un'operazione finanziaria soggetta a IVA (anche se esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972), escludendo così l'applicazione della più onerosa imposta proporzionale.
In siffatto contesto, dirimente e condivisibile in quanto sorretto da inequivocabili principi di diritto, il Collegio, ritenuto che l'operazione sottostante cui dover ricondurre l'ingiunzione tassata è certamente di cartolarizzazione, e che, per l'effetto, il provvedimento giudiziario che disponga il pagamento del credito deteriorato debba beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, accoglie il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato.
Il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate. Milano, li 26 novembre 2025
- Il AT - - Il Presidente -
SS IE IA UR