Sentenza 6 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: ANALISIStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 8 aprile 2026
Il concetto di “diligenza del buon padre di famiglia” rappresenta una delle clausole generali più significative e pervasive dell'ordinamento giuridico italiano, fungendo da parametro fondamentale per la valutazione del comportamento del debitore nell'adempimento delle obbligazioni. La sua disciplina principale è contenuta nell'articolo 1176 del Codice Civile, che ne delinea una duplice accezione: una di carattere generale e una specifica per le attività professionali [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. DILIGENZA GENERALE: CRITERIO DEL “BUON PADRE DI FAMIGLIA” Il primo comma dell'art. 1176 c.c. statuisce: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1035/2021 R.G., promossa
DA
in persona del Parte_1
curatore, avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, (P.I. ), iscritto al P.IVA_1
n.10/199 R.F. Tribunale di Patti, elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino
(ME), via Nazionale 159, presso lo studio dell'avv. Angelina Sidoti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e autorizzazione del G.D. del 16-
05-2020;
Attore;
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Spada n. C.F._1
4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che la rappresenta e difende
1
Convenuta;
Conclusioni: All'udienza del 9-12-2024 svoltasi, giusta decreto del 29-10-
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento
“ conveniva in giudizio e, Parte_2 CP_1
premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità professionale della convenuta ai sensi degli artt. 1176 comma 2° e 1218
c.c., nonché ai sensi dell'art 64 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., per gli errori e negligenti omissioni dalla stessa posti in essere nell'espletamento dell'incarico conferitole con provvedimento del Giudice Delegato al e, Parte_3
nella specie: per non aver riportato nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente al fallimento il credito IVA di £ 331.474.000 maturato fino all'anno 1997
da parte della fallita;
per aver errato nella compilazione e presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è stato dichiarato il fallimento;
per aver tardivamente presentato la dichiarazione dei redditi della frazione di esercizio che precede il fallimento;
per aver omesso la presentazione della dichiarazione IVA
2002 relativa all'anno di imposta 2001; per aver tardivamente presentato sia la dichiarazione IVA 2003 relativa all'anno di imposta 2002 (da considerare come
2 omessa) e sia la dichiarazione IVA 2004 relativa all'anno di imposta 2003, con tutto ciò causando un danno patrimoniale alla procedura fallimentare attrice e, quindi, alla massa dei creditori, in misura corrispondente al credito IVA ormai perduto ed inutilizzabile ed ai costi affrontati per l'impugnazione delle cartelle esattoriali nei tre gradi dei giudizi, come evidenziato nella superiore narrativa;
2) Per l'effetto,
condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla procedura Parte_4
fallimentare in conseguenza del suo operato e pari ad € 226.257,03 di cui €
170.681,00 per IVA a credito della procedura ormai inutilizzabile;
€ 7.619,61 per spese, esborsi vari e compenso al netto dell'IVA in favore del difensore della curatela
Dott. nel giudizio n. 4301/05 R.G. dinanzi la Parte_5 [...]
di per l'impugnazione della cartella esattoriale n. Controparte_2 CP_3
295200500137111853, definito con la sentenza n. 544/11/10; € 10.221,52 per spese,
esborsi vari e compenso al netto dell'IVA in favore del difensore della curatela Dott.
nel giudizio n. 5317/2017 R.G. dinanzi la Parte_5 CP_2 CP_2
di per l'impugnazione della cartella esattoriale n.
[...] CP_3
29520070012319546, definito con sentenza n. 116/01/09; € 8.377,60 per spese,
esborsi vari e compenso al netto dell'IVA in favore del difensore della curatela Dott.
nel giudizio n. 1309/2011 R.G. dinanzi la Commissione Tributaria Parte_5
Regionale di Palermo, sez. staccata di per il giudizio di impugnazione CP_3
avverso la sentenza n. 544/11/10; € 7.604,60 per spese, esborsi vari e compenso al netto dell'IVA in favore del difensore della curatela Dott. nel Parte_5
giudizio n. 2057/2009 R.G. dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di
Palermo, sez. staccata di per il giudizio di impugnazione avverso la CP_3
sentenza n. 116/01/09; € 3.350,80 per compensi in favore del difensore della curatela
Avv. Mario Accordino nel giudizio di Cassazione n° 18906/14 R.G. avverso la
3 sentenza della CTR n° 300/02/14; € 3.350,80 per compensi in favore del difensore della curatela Avv. Mario Accordino nel giudizio di Cassazione n° 7561/2015 R.G.
avverso la sentenza della CTR n° 608/27/14; € 3.997,60 per anticipazioni e contributo unificato ed integrativo nei sopraindicati giudizi di Cassazione;
€ 2.000,00
per condanna alle spese giusta sentenza della C.T.P. di n.544/11/10 del CP_3
16.2.2010; € 6.000,00 per condanna alle spese giusta ordinanza resa dalla Corte di
Cassazione n.1861/2020 del 28.01.2020; € 1.526,75 per condanna al pagamento di ulteriore contributo unificato giusta ordinanza n.3697/2017 resa dalla Corte di
Cassazione il 13.02.2017; € 1.526,75 per condanna al pagamento di ulteriore contributo unificato giusta ordinanza n.1861/2020 resa dalla Corte di Cassazione il
28.01.2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 dicembre del 2021,
si costituiva instando per “ritenere e dichiarare che nessun CP_1
danno è stato cagionato dalla convenuta al Fallimento attore e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in danno della Dr.ssa - CP_1
emettere ogni altra statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 13 dicembre 2021 venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Quindi, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU affidata al dott. chiamato a rispondere ai quesiti di cui Persona_1
all'ordinanza del 28 giugno 2022.
4 In data 29-11-2022, il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione definitiva e, in data 4-03-2023, depositava anche la relazione integrativa richiesta come da ordinanza del 22-02-2023.
Quindi, all'esito dell'udienza del 5 luglio 2023, la causa – matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 9-12-2024 svoltasi, giusta decreto del 29-
10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa era assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, rileva notare che, con provvedimento del Giudice
delegato del 29-04-1999, la dott.ssa è stata nominata esperta CP_1
contabile della procedura fallimentare al fine Parte_2
di coadiuvare il curatore nella verifica delle scritture contabili e per i conseguenti adempimenti fiscali.
Allegando che, nell'esecuzione dell'incarico, la convenuta avrebbe commesso una serie di errori e omissioni, elencati nell'atto introduttivo, con conseguente danno subito dalla procedura fallimentare e, quindi, dalla massa dei creditori, la Curatela attrice ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'ascritta ipotesi di responsabilità professionale, poiché “...la convenuta debba rispondere, ai sensi dell'art. 1176, comma 2°, 1218 e 2043 c.c. dei danni subiti dalla procedura fallimentare e, quindi, dalla massa dei creditori, a causa della sua negligenza ed imperizia;
ritenuto, invero, che l'art. 1176, comma 2, c.c. stabilisce che
“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata”. In sostanza – rispetto all'ordinaria 'diligenza del buon padre di famiglia'
5 ex art. 1176, comma 1, c.c. – la disposizione in esame indica un metro di diligenza più severo, rappresentato dall'applicazione delle regole tecniche elaborate da una determinata disciplina ed atte all'esecuzione dell'obbligo (c.d. 'perizia tecnica'). E la giurisprudenza è concorde nello specificare che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie” (Tribunale di Roma, 2 giugno 2003). Quindi il professionista risponde oltre che per il dolo, anche per colpa lieve;
Che nel caso di specie emerge chiaramente, da quanto sopra evidenziato, come gli errori compiuti dalla professionista siano grossolani e davvero inescusabili, riferendosi ad attività semplici ed ordinarie che presuppongono le competenze minime e di base della professione di commercialista od esperto contabile, mentre la mancata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dà la misura della ingiustificabile negligenza omissiva della convenuta;
ritenuto, pertanto, che la abbia operato sia senza la perizia Parte_4
del medio commercialista e/o del medio esperto contabile e senza utilizzare le cognizioni tecniche che debbono far parte del patrimonio di un professionista di medio livello, sia con grave negligenza commissiva ed omissiva e superficialità; che,
pertanto, dovrà rispondere dei danni per mancato adempimento ai sensi degli artt.
1176 comma 2° e 1218 c.c.; ritenuto, sotto altro profilo, che la Parte_4
nominata esperto contabile dal Giudice Delegato e, dunque, equiparabile, come ausiliario del giudice, al consulente tecnico d'ufficio, è da ritenere soggetta anche al regime di responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 64 c.p.c., e risponde dei danni causati per la violazione del dovere di diligenza professionale qualificata richiesta dalla norma;
ritenuto, in ogni caso, che la violazione dei doveri di diligenza,
perizia e correttezza posta in essere dalla convenuta, comporta l'obbligo di
6 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che i danni patiti dalla procedura fallimentare e quindi dalla massa dei creditori a causa dell'operato della Pt_4
possono allo stato quantificarsi in € 226.257,03 così discriminati...” (pagg.
[...]
10-12 atto di citazione).
Dal canto suo, la convenuta ha opposto il rigetto della domanda ex adverso formulata, eccependo che, in ogni caso, “...Gli asseriti errori contestati alla
Dr.ssa ove venissero accertati, non avrebbero comportato alcun danno al CP_1
...” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
2.1. Così sintetizzati i termini della res controversa, giova osservare che,
sotto il profilo del suo inquadramento giuridico, non erra parte attrice nel richiamare la disposizione contenuta nell'art. 1176 c.c. a tenore della quale
“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 1176 c.c. afferisce alla figura media del buon padre di famiglia, dettando un criterio di carattere generale che indica la misura, in astratto, dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita (Cassazione
civile sez. II, 08/06/2006, n.13351), ossia quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza,
memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità (vedi
Cassazione civile sez. III, 23/12/2003, n.19778).
7 Va da sé che, nel concetto di diligenza, è ricompreso anche quello di perizia, da intendersi come conoscenza e attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione, da adeguare alla contingenza del caso concreto, e comprensiva anche della prudenza necessaria al fine di preservare il cliente da qualunque risvolto negativo dell'attività prestata e/o della vicenda che vi è connessa (vedi ad es. Tribunale
Napoli sez. VIII, 18/09/2023, n.8467).
Rileva, ancora, notare che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.,
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, nella valutazione del criterio della diligenza (e, quindi, anche del grado di diligenza richiesta) non può prescindersi dalla natura stessa dell'attività esercitata.
Così, allora, per quel che ci occupa, la giurisprudenza ha chiarito che
“Il commercialista e l'avvocato sono tenuti ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è
quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà”
(Tribunale Milano sez. I, 12/05/2023, n.3868) con la conseguenza che “In tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, operando anche per il detto professionista il
8 limite di cui al comma 2 dell'articolo 2236 del Cc, ove l'incarico in concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità. Nel caso di specie,
il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del professionista in relazione a erronee dichiarazioni fiscali, per aver costui inserito alcune poste fittizie, al solo fine di aumentare il volume di affari, che non trovavano riscontro nei registri dei corrispettivi né nelle fatture emesse” (Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832).
Mentre, per quel che riguarda il profilo degli oneri probatori, giova rammentare che (in linea con le regole di riparto di carattere generale) “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13873; si veda anche Corte
d'Appello Salerno sez. I, 19/07/2022, n.957).
3. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda risarcitoria avanzata dalla
Curatela, non si può prescindere dalle risultanze delle operazioni peritali compiute dal dott. , che appaiono congruamente motivate Persona_1
e attendibili sul piano tecnico sia con riferimento al contenuto della relazione depositata il 29-11-2022 sia con riguardo al contenuto della relazione integrativa del 4-03-2023.
Il CTU, chiamato a rispondere ai seguenti quesiti:
“A) Accerti e verifichi l'eventuale sussistenza degli errori e delle omissioni, come lamentati nell'atto introduttivo del giudizio, e imputati alla condotta della convenuta dott.ssa nell'espletamento dell'incarico di esperto contabile della CP_1
procedura fallimentare menzionata in citazione per la verifica delle scritture contabili
9 e per i connessi adempimenti fiscali;
In particolare, verifichi il CTU la ricorrenza o meno delle omissioni e degli errori dedotti da parte attrice ovvero:
1. non aver riportato nella dichiarazione IVA, relativa all'anno precedente al fallimento, il credito IVA di £ 331.474.000 maturato fino all'anno 1997 da parte della fallita;
2. aver errato nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione IVA
annuale relativa all'anno in cui è stato dichiarato il fallimento;
3. aver tardivamente presentato la dichiarazione dei redditi della frazione di esercizio che precede il fallimento;
4. aver omesso la presentazione della dichiarazione IVA 2002 relativa all'anno di imposta 2001;
5. aver tardivamente presentato sia la dichiarazione IVA 2003 relativa all'anno di imposta 2002 e sia la dichiarazione IVA 2004 relativa all'anno di imposta 2003;
B) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto A, accerti e verifichi il
CTU se tali condotte possano aver determinato un danno alla procedura fallimentare e, per essa, alla massa dei creditori e ne quantifichi il possibile ammontare”;
ha accertato quanto di seguito si trascrive: “Premesso ciò, la documentazione versata in atti ha permesso di verificare quanto segue. L'importo richiesto per presunti danni economici alla procedura fallimentare e, di conseguenza alla massa dei creditori, a causa delle negligenze e/o omissioni del coadiutore fiscale del fallimento,
complessivamente quantificato in € 226.257,03 veniva determinato come da prospetto analitico riepilogativo che segue (cfr. prospetto pag. 3 relazione). Le omissioni e negligenze contestate al citato coadiutore nell'atto introduttivo, sono documentate e dallo stesso ammesse (cfr. lettera e relazione dr.ssa di cui all'allegato 5 CP_1
10 fascicolo di parte attrice ove la scrivente ammette errori materiali commessi, non controlli sul buon esito dell'invio di dichiarazioni, omissioni delle stesse, etc…).
Lo stesso coadiutore, a fronte di specifiche contestazioni da parte del curatore fallimentare avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto che si riservava di agire nei Suoi
confronti per ogni eventuale danno che potrebbe derivare alla Curatela in conseguenza del Suo operato, dichiarava (cfr. allegato 7 fascicolo di parte attrice) non mi esimo dalle mie responsabilità, se non quando saranno esperite tutte le procedure per evitare danni patiti e/o patendi alla Curatela e comunque, qualora ciò dovesse verificarsi, la invito a comunicarmi eventuali addebiti entro i termini di legge affinchè
io possa attivare, presso l'assicurazione che mi rappresenta per i rischi connessi l'attività professionale e di cui sono titolare, le eventuali procedure risarcitorie.
Con sentenza emessa in data 22/03/1999 e depositata in data 02/04/1999 il
Tribunale di Patti dichiarava il fallimento della società Parte_2
, nominando curatore l'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto. Con provvedimento
[...]
del 29/04/1999 (All.1 fascicolo di parte attrice) il Giudice Delegato nominava, quale esperto contabile della procedura, la D.ssa la quale, in esecuzione CP_1
dell'incarico ricevuto, doveva coadiuvare il curatore per la verifica delle scritture contabili e per gli adempimenti fiscali.
Nella sentenza di fallimento veniva ordinato al fallito il deposito in Cancelleria
entro 24 ore dei libri e delle scritture contabili.
Il 10.06.2005 veniva notificata al curatore la cartella esattoriale n. 295 2005
001371118 53, dell'importo complessivo di €.250.930,26 su ruolo emesso dalla a seguito di controllo automatizzato ex art. Controparte_4
36bis DPR 60/73 e/o dell'art. 54bis del DPR 633/72 sul modello unico 2001 presentato per il periodo d'imposta 2000 materia IVA anno 2000.
11 Il 17.05.2007 veniva notificata al curatore la cartella di pagamento n. 295 2007
00123195 46, dell'importo complessivo di € 237.097,26 su ruolo emesso dalla a seguito di controllo automatizzato ex Controparte_4
art. 36bis DPR 60/73 e/o dell'art. 54bis del DPR 633/72 su modello IVA 2004
presentato per il periodo d'imposta 2003 (All.9) materia IVA anno 2003.
Entrambe le superiori cartelle sono state impugnate e, svolti i tre gradi di giudizio,
l'esito è stato sfavorevole alla Curatela. Da qui la richiesta di risarcimento danni al coadiutore dr.ssa nella misura sopra esposta. CP_1
La cartella di pagamento n. 29520070012319546 traeva origine dal mancato riconoscimento del riporto del credito IVA dell'anno precedente (anno d'imposta
2002) poiché la relativa dichiarazione era stata presentata oltre i termini di legge,
esattamente il 29/10/2005 e pertanto era da considerarsi omessa scadendo i normali termini di presentazione telematica il 31/10/2003. Palese è la colpa – ammessa –
dell'allora coadiutore che ha omesso di presentare il superiore modello dichiarativo (cfr.
allegato 5 fascicolo di parte attrice in cui la dr.ssa dichiarava nell'anno 2003 CP_1
ho provveduto alla compilazione ed alla trasmissione della dichiarazione IVA 2003
anno di imposta 2002, non accorgendomi che per problemi tecnici la stessa non era stata trasmessa dal mio computer, solo al momento in cui sono venuta a conoscenza ho provveduto al rinvio.).
La cartella di pagamento n. 295200500137111853, invece, traeva origine dal mancato riconoscimento del riporto del credito IVA su modello Unico 2001 anno d'imposta 2000. La Commissione Tributaria Provinciale giudicava il ricorso proposto infondato e come tale meritevole di rigetto. Nel merito evidenziava che,
sinteticamente, la ricostruzione della posizione fiscale della società … non chiarisce le
12 vicende del credito IVA in questione, né appare conforme alla disciplina prevista in materia di IVA.
Le superiori “vicende del credito IVA” sono, invece, state chiarite in maniera netta e definita durante l'istruttoria di secondo grado. L' di Controparte_4 CP_3
rilevava, nel merito, come il credito IVA dedotto dalla parte contribuente,
dichiaratamente maturato nel 1997, non solo non era stato riportato nella dichiarazione annuale IVA dell'anno di imposta 1998 (per errore del coadiutore) ma risultava omessa anche la dichiarazione per l'anno di imposta 1997 ovvero modello
Unico 1998 (anno d'imposta 1997) che andava trasmessa dal 01/06/1998 al
31/07/1998 e che, quindi, andava trasmessa dal liquidatore della società essendo i termini per la presentazione abbondantemente scaduti prima della dichiarazione di fallimento che, lo ricordiamo, è avvenuta nell'aprile del 1999.
Il discusso credito IVA era stato, quindi, annotato per la prima volta nella dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 1999 (senza le necessarie indicazioni nel modello IVA anno d'imposta 1998 per errore del coadiutore e nel modello IVA
anno d'imposta 1997 per omissione del relativo modello da parte del liquidatore della società). L'Agenzia delle Entrate chiariva la natura dell'IVA, cioè di un'imposta rigorosamente ancorata ad adempimenti contabili e formali alla cui inosservanza consegue la perdita di diritti e/o agevolazioni, al riguardo, altresì, specificando la natura della dichiarazione annuale, unico veicolo per utilizzare il credito nell'anno successivo. Nel merito, quindi, riconosceva l'effettiva annotazione dell'importo vantato ed oggetto di contestazione, quale credito dell'anno precedente, nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999, tuttavia rilevando come detto credito non fosse stato indicato in due dichiarazioni precedenti (per il 1997 e 1998) e, come chiarito sopra, già la mancata annotazione nel modello per l'anno d'imposta 1997
13 aveva fatto perdere il diritto a riportarlo a credito nel modello dichiarativo per l'anno d'imposta 1998.
La Commissione Regionale adita emetteva ordinanza disponendo la produzione (a carico della parte che ne avesse interesse) delle dichiarazioni IVA per gli anni 1997,
1998 e 2001 (tutte omesse secondo l'Agenzia delle Entrate). La parte appellante produceva dichiarazione IVA (modello unico 1999) per l'annualità 1998 in cui è
annotato un “credito risultante dalla dichiarazione per il 1997” di £. 332.131.000.
Detto credito risultava trascritto come “IVA a credito” anche nella dichiarazione IVA
del 1997 per l'anno d'imposta 1996, per un importo di £. 326.071.000. Non venivano prodotte le dichiarazioni IVA relative alle annualità 1997 e 2001, dichiaratamente non rinvenute.
Quanto sopra dimostra ed evidenzia due cose. La prima che vi è una difformità tra il modello IVA cartaceo prodotto da parte ricorrente all'allegato 18 dell'atto introduttivo in cui al rigo VL13 viene riportato come “credito risultante dalla dichiarazione per il 1997” l'errato importo di £.
6.016.000 e l'allegato 20 sempre fascicolo di parte attrice in cui invece il rigo VL del modulo IVA interno al modello
Unico 1999 viene correttamente compilato con l'indicazione dell'importo a “credito risultante dalla dichiarazione per il 1997” di £. 332.131.000 (importo arrotondato esattamente coincidente con le risultanze dell'estratto libro giornale di cui all'allegato
19 fascicolo di parte attrice ove si legge I.V.A. C/ERARIO £. 332.130.501).
Considerato che il superiore allegato 20 riporta solo una stampa per estratto del
Cassetto Fiscale della società fallita (a cui lo scrivente non ha accesso per operare eventuali riscontri) e che quindi documenta – salvo prova contraria – i dati effettivamente trasmessi e a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ne deriva molto probabilmente che il coadiutore – commettendo l'ennesimo errore – ha trasmesso
14 dapprima una dichiarazione IVA autonoma per l'anno 1998 non riportando il corretto credito e che comunque non andava trasmessa in maniera autonoma perché il soggetto era obbligato alla presentazione del modello Unico 99 redditi 1998
comprensivo anche del modulo IVA (si confronti a tal fine istruzioni ufficiali del relativo modello) e poi, successivamente, anche alla luce della data riportata del
16/06/2000 (oltre i termini di ordinaria presentazione) presentava il superiore modello Unico 1999 redditi 1998 compilando anche l'IVA precedentemente trasmessa in modo erroneo (autonomo). La seconda cosa è che, anche qualora la dichiarazione per l'anno di imposta 1998 fosse stata errata, il problema del mancato riconoscimento del credito in dichiarazione non potrebbe essere imputato solo a quanto sopra (e quindi all'errore del coadiutore) bensì sarebbe imputabile principalmente all'omissione della dichiarazione iva per l'anno d'imposta precedente (1997) attribuibile unicamente al liquidatore.
Continua infatti la CTR … la rilevata natura dell'IVA, nella misura in cui dal legislatore rigorosamente ancorata ad adempimenti contabili e formali (nella specie la puntuale indicazione in sequenza, nelle dichiarazioni IVA anno per anno presentate,
del credito vantato), comporta in ogni caso, ad avviso di questa Commissione
Regionale adita, la conseguente ed inevitabile perdita dei diritti e/o delle agevolazioni previste;
ma non certo del credito, di cui legittimamente il contribuente potrà
separatamente richiedere il rimborso, previa documentazione dello stesso.
E' lo stesso dr. n.q. di professionista incaricato di redigere i ricorsi tributari Pt_5
che, nella lettera accompagnatoria al ricorso del 10/10/2005 contro la cartella esattoriale n. 295 2005 0013711853 materia IVA anno 2020, nell'operare una breve ricognizione dell'operato che ha potuto generare la formazione della cartella impugnata (cfr. allegato 4 fascicolo di parte attrice) evidenziando una serie di
15 omissioni e negligenze in capo al coadiutore dr.ssa faceva presente che non CP_1
risultava altresì presentata la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2002 il che, nel caso di conferma di tale inadempimento, qualsiasi risultato positivo raggiungibile in merito alle argomentazioni predisposte in ricorso, potrebbe essere successivamente rimesso in discussione dall'Erario sulla base di tale negligenza.
Quanto sopra a sottolineare, correttamente, come la mancanza di continuità nei dichiarativi IVA precludesse la possibilità al riporto del credito asseritamente vantato
(e, aggiunge lo scrivente, ne permettesse esclusivamente il rimborso previa documentata spettanza dello stesso, cosa che mi riferiscono essere tra l'altro stata fatta essendo la richiesta di rimborso ancora pendente).
Del resto, già in fase di predisposizione del ricorso nell'ottobre del 2005, vi era già
un delineato indirizzo sia di merito che di legittimità che affermava quanto sopra e la stessa CTR adita, nella sentenza n° 300/02/13 pronunciata il 06/11/2013 e depositata il 29/01/2014 (cfr. allegato 14 fascicolo di parte attrice), rigettando il gravame di che trattasi, attestava come in merito a quanto sopra, si è più volte pronunciata la S.C.,
laddove nel ribadire l'opzione attribuita al contribuente di richiedere a sua scelta il rimborso dell'eccedenza o di computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo con le modalità e/o formalità previste, ha espressamente statuito che
“l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta successivo;
a tale riguardo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso” (cfr. Sez. V^,
sent. N. 16477 del 20/08/2004 e n. 4531 del 2013). In conclusione, e in risposta al quesito posto dall'Ill.mo G.I., innegabili sono gli errori e le omissioni lamentati nell'atto introduttivo del giudizio imputabili alla condotta di parte convenuta dr.ssa
16 nello svolgimento dell'incarico di esperto contabile della procedura CP_1
fallimentare menzionata in citazione per la verifica delle scritture contabili e per i connessi adempimenti fiscali, come per ammissione della stessa. Dei superiori errori e/o omissioni verificati, quelli che hanno avuto impatto e provocato un danno economico alla massa fallimentare sono stati quelli che hanno determinato l'emissione delle cartelle esattoriali in materia di IVA anno 2000 e IVA anno 2003.
In particolare, per quanto riguarda l'IVA anno 2000 il coadiutore ha dapprima omesso di inserire il credito IVA anno precedente il fallimento (1998) trasmettendo un modello IVA che non andava trasmesso in maniera autonoma e poi ha inserito il suddetto credito nel modello unico 1999 redditi 1998 trasmesso oltre i termini di legge e senza verificare che mancava la necessaria dichiarazione per l'anno precedente
(1997) che era stata omessa dal liquidatore mentre la società era in bonis.
Quanto sopra rende non ripetibile la sorte capitale a titolo di IVA riportata nelle cartelle esattoriali nei confronti dell'odierna convenuta ma non le spese sostenute per impugnare le cartelle generate per colpe imputabili esclusivamente alla stessa. Infatti,
la curatela ha dovuto procedere all'impugnazione delle sopra indicate cartelle per evitare che un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell Controparte_4
con richiesta anche delle sanzioni e degli interessi, seppur tardiva, avesse causato un
La stessa dr.ssa come visto (cfr. allegato 5 fascicolo di parte attrice), CP_1
affermava … per mero errore materiale, ho riportato il credito del solo anno 1997
rilevato dal registro IVA vendite pari a Lire 6.016.000 (seimilionisedicimila) (errore da cui perviene la cartella esattoriale in oggetto e per la quale giustamente è stato prodotto ricorso. Quindi, in definitiva, per i motivi ampiamente esposti, si ritiene che l'ammontare ripetibile nei confronti dell'ex coadiutore dr.ssa sia CP_1
quantificabile in complessivi € 55.056,03 pari alle spese sostenute dal fallimento per
17 impugnare nei tre gradi di giudizio le cartelle relative e IVA anni 2000 e 2003, come da dettaglio analitico che segue...
[vedi tabella pag. 10]
Bozza della presente CTU è stata trasmessa alle parti a mezzo PEC in data
28/10/2022 (cfr. allegato 03). In data 24/11/2022 pervenivano osservazioni alla CTU
da parte del procuratore del fallimento (cfr. allegato Parte_3
04) nelle quali non si condividevano le conclusioni in merito alla dichiarata irripetibilità nei confronti della della somma di € 170.681,00 a titolo di Parte_4
sorte capitale per credito IVA non correttamente riportato nei dichiarativi a partire dall'anno di imposta 1997 e, come tale, non utilizzabile … ritenendo viceversa sussistere il relativo danno economico causato dalla professionista. Infatti, la Pt_4
ravvisato l'errore del liquidatore nella dichiarazione dell'anno di imposta
[...]
1997, avrebbe dovuto, al fine di salvaguardare il credito IVA, presentare una nuova dichiarazione integrativa, riportando correttamente il credito IVA omesso dal liquidatore. Ciò avrebbe consentito alla curatela di utilizzare il suddetto credito nel corso della procedura, anche a compensazione con i debiti tributari della medesima procedura fallimentare. La dovrà quindi rispondere della perdita di tal Parte_4
credito. Il superiore rilievo non è accoglibile per tutto quanto già spiegato nella presente relazione e per quanto già ampiamente riportato nella sentenza n° 300/02/13
della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata di CP_3
depositata in atti. L'impossibilità di riportare il credito IVA in questione (maturato nell'anno di imposta 1997) nella dichiarazione degli anni di imposta successivi trae origine per colpe unicamente imputabili al liquidatore della società che ha Pt_2
omesso di presentare il modello dichiarativo annuale IVA 1998 anno d'imposta 1997 i cui termini di presentazione scadevano il 31/07/1998. In base all'art. 2, comma 7,
18 D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i
90 giorni successivi, si considerano valide a tutti gli effetti (c.d. dichiarazione tardiva). Recita infatti testualmente il superiore comma 7: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute. Da quanto sopra è più che evidente che la trasmissione del modello dichiarativo IVA 1998 per l'anno di imposta 1997 poteva essere trasmesso al più tardi – per essere considerato valido e/o regolare - il 29/10/1998 quindi molto prima l'avvenuta nomina della dr.ssa che è avvenuta il 29/04/1999. Infatti, anche se quest'ultima avesse trasmesso CP_1
il superiore modello, lo stesso sarebbe stato tecnicamente considerato omesso e utilizzabile esclusivamente per la riscossione delle eventuali imposte dovute e non certo per legittimare il riporto del credito nella dichiarazione successiva, come ritenuto erroneamente dalla curatela nella formulazione del rilievo.
Alla luce di quanto sopra non può trovare accoglimento la richiesta di considerare tra i danni subiti dalla procedura anche la perdita del credito IVA e di integrare, di conseguenza, la somma determinata a titolo di danni, dell'ulteriore importo di €
170.681,00 … (per il quale, tra l'altro, pende richiesta di rimborso). Non sono pervenute ulteriori osservazioni nei termini assegnati”, concludendo che “Con
riferimento al superiore quesito, la documentazione prodotta ed esaminata ha permesso di accertare errori e omissioni imputabili alla condotta della convenuta dr.ssa nell'espletamento dell'incarico di esperto contabile del CP_1
fallimento, come analiticamente riportato nella presente relazione e di calcolare un danno economico nei confronti della procedura fallimentare e, quindi, della massa dei
19 creditori, quantificabile esattamente in complessivi € 55.056,03 pari alle spese sostenute dal fallimento per impugnare nei tre gradi di giudizio le cartelle relative a
IVA anni 2000 e 2003, come da dettaglio analitico che segue:
7.099,61 € Parcella 65/2012 saldo ricorso CTP di per IVA 2020 (al netto dell'IVA) CP_3
per l'impugnazione cartella esattoriale n. 295 2005 0013711853 (Giudizio n. 4301/05 R.G.)
10.221,52 € Parcella 13/2009 saldo ricorso CTP di per IVA 2023 (al netto CP_3
dell'IVA) per l'impugnazione cartella esattoriale n. 295 2007 0012319546 (Giudizio n.
5317/2017 R.G.)
500,00 € Parcella 11/2011 acconto ricorso CTR di Palermo sez. staccata di (al CP_3
netto dell'IVA), materia IVA anno 2000
7.877,60 € Parcella 32/2014 saldo ricorso CTR di Palermo sez. staccata di (al CP_3
netto dell'IVA), materia IVA anno 2000
250,00 € Parcella 25/2009 acconto ricorso CTR di Palermo sez. staccata di (al CP_3
netto dell'IVA), materia IVA anno 2003
7.354,60 € Parcella 25/2009 saldo ricorso CTR di Palermo sez. staccata di (al CP_3
netto dell'IVA), materia IVA anno 2003
3.350,80 € Parcella 07/2020 Avv. Accordino per ricorso in Cassazione avverso sentenza n.608/27/14
3.350,80 € Parcella 08/2020 Avv. Accordino per ricorso in Cassazione avverso sentenza n.300/2/14
1.998,80 € Parcella 13/2014 Avv. Accordino per contributo unificato, contributo integrativo e acconto compenso avvocato domiciliatario.
1.998,80 € Parcella 14/2014 Avv. Accordino per contributo unificato, contributo integrativo e acconto compenso avvocato domiciliatario.
2.000,00 € Condanna spese di giustizia sentenza CTP di n.544/11/10 del CP_3
16/09/2010
6.000,00 € Condanna spese di giustizia ordinanza Cassazione n.1861/2020 del 28/01/2020
20 1.526,75 € Condanna ulteriore contributo unificato ordinanza Cassazione n.3697/2017
del 13/02/2017
1.526,75 € Condanna ulteriore contributo unificato ordinanza Cassazione n.1861/2020 del 28/01/2020
55.056,03 € TOTALE
Per i motivi ampiamente spiegati in perizia, invece, non è - a parere dello scrivente ripetibile nei confronti di parte convenuta, la somma di € 170.681,00 a titolo di sorte capitale per credito IVA non correttamente riportato nei dichiarativi a partire dall'anno di imposta 1997 e, come tale, non utilizzabile e/o distribuibile ma solo rimborsabile. A parte il fatto che, tecnicamente, l'inserimento di un credito poi non riconosciuto da parte dell' come nel caso che ci riguarda, Controparte_4
comporta da un lato un credito (illegittimo) e dall'altro un debito della stessa entità
(ad annullamento completo) rimanendo solo le sanzioni, gli interessi e i diritti di riscossione per la cui insinuazione si sarebbe aggravata l'esposizione debitoria a danno della massa dei creditori. Per questo, è stato necessario procedere all'impugnazione delle cartelle esattoriali esaminate e, a conclusione dei tre gradi di giudizio, alla richiesta di risarcimento nei confronti di chi aveva provocato il sorgere delle stesse (cfr. relazione del 29 novembre del 2022).
Siffatte conclusioni sono state confermate anche nella relazione integrativa depositata il 4 marzo del 2023, nella quale il consulente tecnico d'ufficio ha risposto, in maniera esaustiva, ai rilievi di entrambe le parti, osservando che
“con riferimento alle osservazioni della Curatela contenute nelle note a trattazione scritta del 18/02/2023 l'avv. Sidoti, riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto nell'atto di citazione ed in tutti i successivi atti e verbali di causa, contestava la quantificazione dei danni operata dal consulente Dott. nella relazione di Per_1
21 perizia … laddove non ha considerato tra i danni subiti dalla procedura anche la perdita del credito IVA. A tal fine, si riportava ed insisteva nelle osservazioni inviate in data 24.11.2022 al CTU, ma non condivise dallo stesso. In relazione alle superiori osservazioni, lo scrivente non può che riportarsi a quanto già dedotto ed eccepito nella relazione depositata in atti. La Curatela riteneva che il coadiutore esperto fiscale oggi convenuto, ravvisato l'errore del liquidatore nella dichiarazione dell'anno di imposta
1997, avrebbe dovuto, al fine di salvaguardare il credito IVA, presentare una nuova dichiarazione integrativa, riportando correttamente il credito IVA omesso dal liquidatore. Ciò avrebbe consentito alla curatela di utilizzare il suddetto credito nel corso della procedura, anche a compensazione con i debiti tributari della medesima procedura fallimentare. La dovrà quindi rispondere della perdita di tale Parte_4
credito. Lo scrivente dava ampio ed analitico riscontro circa l'inesattezza del superiore rilievo poiché la nomina della dr.ssa era avvenuta quando ormai i CP_1
termini per presentare una dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 1997 erano irrimediabilmente scaduti e di certo la data di nomina non è imputabile al superiore professionista. In particolare, si è documentato come l'impossibilità di riportare il credito IVA in questione (maturato nell'anno di imposta 1997) nella dichiarazione degli anni di imposta successivi (ma non la perdita dello stesso essendo eventualmente rimborsabile) trae origine per colpe unicamente imputabili al liquidatore della società che ha omesso di presentare il modello dichiarativo Pt_2
annuale IVA 1998 anno d'imposta 1997 i cui termini di presentazione scadevano il
31/07/1998. In base all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, si considerano valide a tutti gli effetti (c.d. dichiarazione tardiva). Recita infatti testualmente il superiore comma 7: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta
22 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute. Da quanto sopra è più che evidente che la trasmissione del modello dichiarativo IVA 1998 per l'anno di imposta 1997 poteva essere trasmesso al più tardi – per essere considerato valido e/o regolare - il
29/10/1998 quindi molto prima l'avvenuta nomina della dr.ssa che è CP_1
avvenuta il 29/04/1999. Infatti, anche se quest'ultima avesse trasmesso il superiore modello, lo stesso sarebbe stato tecnicamente considerato omesso e utilizzabile esclusivamente per la riscossione delle eventuali imposte dovute e non certo per legittimare il riporto del credito nella dichiarazione successiva, come ritenuto erroneamente dalla curatela nella formulazione del rilievo. Ecco perché non può
trovare accoglimento la richiesta di considerare tra i danni subiti dalla procedura anche la perdita del credito IVA e di integrare, di conseguenza, la somma determinata a titolo di danni, dell'ulteriore importo di € 170.681,00 … (per il quale, tra l'altro,
per quanto noto pende richiesta di rimborso)”, mentre, “Con riferimento alle osservazioni tecniche della convenuta contenute nelle note a CP_1
trattazione scritta del 20/02/2023 è preliminarmente utile ricordare che nell'ordinanza dell'Ill.mo G.I. del 28/06/2022 con la quale veniva disposta la mia nomina a C.T.U., il Sig. Giudice ha testualmente così disposto: «Assegna al consulente i seguenti termini con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico:
120 giorni per la trasmissione della relazione scritta alle parti costituite (dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale); 30 giorni per le osservazioni alle parti costituite;
30 giorni per il deposito in cancelleria della relazione con la sintetica valutazione sulle osservazioni delle parti (art. 195 comma 2, c.p.c.) oltre a porre
23 l'importo di € 400,00 dell'acconto spettante al consulente provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido». Compiute le operazioni peritali nel rispetto del mandato assegnatomi, in data 28/10/2022, quindi prima del centoventesimo giorno,
ho regolarmente trasmesso alle parti costituite la bozza di relazione. Nei successivi 30
giorni, decorrenti dalla notifica della bozza, solo parte attrice ha presentato osservazioni. In ragione di ciò, in data 29/11/2022 ho provveduto a depositare in cancelleria la mia relazione definitiva. All'udienza del 21/02/2023, tenutasi mediante la trattazione scritta, l'Avv. Salvatore Benedetti, nell'interesse della Dr.ssa CP_1
in merito alla CTU ha fatto «rilevare che non è stato rispettato il termine di
[...]
30 giorni concesso alle parti per le osservazioni poiché detto termine, in mancanza di diversa indicazione, non decorre dalla comunicazione della bozza di relazione alle parti, bensì dalla scadenza del termine assegnato al CTU per la trasmissione della relazione scritta (120 giorni a decorrere dal 04/07/2022, data di accettazione dell'incarico peritale, oltre il periodo di sospensione feriale).» Quindi, secondo l'interpretazione dell'Avv. Benedetti, dell'Ordinanza del Sig. Giudice, le osservazioni delle parti potevano essere trasmesse al sottoscritto Consulente entro il termine di
150 giorni, vale a dire entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di 120
giorni assegnato al sottoscritto CTU per la redazione della bozza e l'inoltro alle parti.
In merito alle deduzioni dell'Avv. Benedetti, preliminarmente ritengo doveroso precisare di aver agito secondo quella che ritengo la corretta interpretazione dell'ordinanza del Sig. Giudice e dei termini che son stati assegnati sia a questo CTU
che alle parti. Ho ritenuto, in particolare che il termine di 120 giorni fosse stato previsto nell'esclusivo interesse del sottoscritto CTU, al fine di avere il tempo necessario alle indagini tecniche che mi sono state assegnate. Ho ritenuto, quindi, che il termine di 30 giorni, fosse stato previsto nell'esclusivo interesse delle parti, al fine
24 di replicare e produrre osservazioni e che lo stesso, quindi, fosse scollegato dal termine assegnato al sottoscritto CTU. Tra l'altro, non solo le parti non hanno subito alcun sacrificio nei propri diritti di difesa, tenuto conto che hanno avuto per intero i 30
giorni previsti dal Sig. Giudice, ma risulta anche rispettato il principio del contraddittorio, visto che, secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile all'art. 195, dopo aver concluso le operazioni peritali ho redatto la “bozza di relazione” e ho provveduto a notificarla alle parti a mezzo PEC. L'interpretazione da me effettuata in merito all'ordinanza del Sig. Giudice si è ispirata anche ai principi di concentrazione e ragionevole durata del processo, ritenendo che fosse interesse delle parti, pervenire ad una decisione di merito entro il più breve tempo possibile.
Ciononostante, quale Ausiliario del Sig. Giudice, avendo quale precipuo obiettivo quello di adempiere al mandato che mi è stato conferito nell'esclusivo interesse della giustizia e nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, mi rimetto alla decisione adottata dal Sig. Giudice dando riscontro, nel merito, alle osservazioni proposte dal superiore legale nelle citate note a trattazione scritta del 20/02/2023
nella quali l'avv. Benedetti contesta la relazione peritale nella parte in cui il
Consulente ritiene di dovere addebitare alla convenuta le spese sostenute per impugnare le cartelle che, a suo dire, sarebbero state generate per colpe imputabili esclusivamente alla dr.ssa Ritiene, in maniera molto semplicistica, che CP_1
quanto sopra sia supportato esclusivamente dalla tesi in base alla quale “la curatela ha dovuto procedere l'impugnazione delle sopra indicate cartelle per evitare che un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell con Controparte_4
richiesta anche delle sanzioni e degli interessi, seppur tardiva, avesse causato un danno alla massa dei creditori”. Tale asserzione, oltre ad esulare dalle competenze del
CTU, essendo detta valutazione riservata al Giudice la scelta di proporre delle
25 impugnazioni - avverso le cartelle prevedibilmente infondate (a prescindere dalle eventuali responsabilità della convenuta) è stata operata esclusivamente dagli Organi
della procedura fallimentare e la citata motivazione addotta dal CTU non è
condivisibile poiché non è certamente legittima la scelta di impugnare le cartelle per tentare di impedire all di esercitare il proprio diritto di Controparte_4
insinuarsi al passivo del fallimento al fine di far valere un proprio credito. In merito alle predette impugnazioni e alle relative spese, pertanto, nessuna responsabilità è
ascrivile alla convenuta, a nulla rilevando che le cartelle impugnate siano state emesse in occasione della verifica delle dichiarazioni dalla stessa presentate ma per un credito non derivante dalle dichiarazioni stesse, così come chiaramente accertato dal
CTU e, in precedenza, nella richiamata sentenza della Commissione Tributaria
Regionale n. 300/02/14 allegata sub 14) all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Con riferimento a quanto sopra si evidenzia preliminarmente che l'affermazione sopra indicata che “la curatela ha dovuto procedere all'impugnazione delle sopra indicate cartelle per evitare che un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell con richiesta anche delle sanzioni e degli interessi, Controparte_4
seppur tardiva, avesse causato un danno alla massa dei creditori” è ovviamente una constatazione derivante dall'analisi oggettiva degli atti di causa e non certo un'asserzione di esclusiva competenza del Giudice delegato il quale, come è ovvio e normale che sia, ha autorizzato l'impugnazione delle cartelle esattoriali notificate alla
Curatela per colpe gravi imputabili esclusivamente all'odierna convenuta. Ricordo –
qualora fosse necessario – che le omissioni e le negligenze contestate al citato esperto contabile nell'atto introduttivo, sono documentate e dallo stesso ammesse (cfr. lettera e relazione dr.ssa di cui all'allegato 5 fascicolo di parte attrice ove la CP_1
scrivente ammette errori materiali commessi, non controlli sul buon esito dell'invio di
26 dichiarazioni, omissioni delle stesse, etc…) tanto che è stato necessario procedere –
ritenuta la gravità degli errori commessi dal predetto consulente- alla revoca dell'incarico conferito in data 21/04/1999 (cfr. provvedimento di revoca in atti).
Ancora l'affermazione “la citata motivazione addotta dal CTU non è condivisibile poiché non è certamente legittima la scelta di impugnare le cartelle per tentare di impedire all' di esercitare il proprio diritto di insinuarsi al Controparte_4
passivo del fallimento al fine di far valere un proprio credito” non coglie minimamente nel segno trattandosi di un'interpretazione errata e fuorviante atteso che nessuno ha minimamente tentato di impedire quanto affermato sopra.
L'impugnazione di una cartella di pagamento non può in alcun modo né impedire né limitare il diritto inviolabile di qualsiasi creditore (non solo dell CP_4
di insinuarsi al passivo del fallimento per far valere le ragioni del proprio
[...]
credito. Così come è pienamente legittimo da parte della Curatela porre in essere tutte le azioni previste dall'ordinamento giuridico al fine di proteggere e tutelare gli interessi della massa dei creditori.
Nello specifico caso che ci riguarda, l'impugnazione delle cartelle notificate alla
Curatela per colpe attribuibili in via esclusiva alla dr.ssa come CP_1
documentalmente indicato nella perizia in atti, ha permesso di evitare temporaneamente – nelle more del giudizio conclusosi con esito negativo per la procedura concorsuale - che scaduti i termini per l'impugnazione delle stesse senza che fossero state impugnate, che le stesse diventassero inoppugnabili facendo si che la curatela si potesse trovare costretta a pagare sanzioni ed interessi senza avere tentato di far valere le proprie ragioni in giudizio e, quindi, omettendo di tutelare con i legittimi strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione (di tutte le parti interessate) le ragioni della massa dei creditori.
27 Alla luce di quanto sopra, indicare che “la curatela ha dovuto procedere all'impugnazione delle sopra indicate cartelle per evitare che un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell con richiesta anche delle Controparte_4
sanzioni e degli interessi, seppur tardiva, avesse causato un danno alla massa dei creditori” non è certamente un'asserzione che esula dalle competenze del CTU ma semplicemente una doverosa analisi degli atti che evidenzia come la Curatela, a causa dei numerosi errori commessi dall'esperto contabile oggi convenuto e al quale di conseguenza vanno imputate le relative spese anticipate, sia stata costretta a sostenere delle spese legali perché l'alternativa sarebbe stata quella di pagare quanto richiesto nelle impugnate cartelle senza verificare attraverso i tre gradi di giudizio l'effettiva dovutezza delle somme riportate.
Di ciò è pienamente cosciente persino l'odierna convenuta quando a fronte di specifiche contestazioni da parte del curatore fallimentare avv. Rosaria Di Giorgio
Giannitto che si riservava di agire nei Suoi confronti per ogni eventuale danno che potrebbe derivare alla Curatela in conseguenza del Suo operato, dichiarava (cfr.
allegato 7 fascicolo di parte attrice) non mi esimo dalle mie responsabilità, se non quando saranno esperite tutte le procedure per evitare danni patiti e/o patendi alla
Curatela e comunque, qualora ciò dovesse verificarsi, la invito a comunicarmi eventuali addebiti entro i termini di legge affinché io possa attivare, presso l'assicurazione che mi rappresenta per i rischi connessi l'attività professionale e di cui sono titolare, le eventuali procedure risarcitorie. Scrive ancora l'avvocato Benedetti.
“In merito alle predette impugnazioni e alle relative spese, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivile alla convenuta, a nulla rilevando che le cartelle impugnate siano state emesse in occasione della verifica delle dichiarazioni dalla stessa presentate ma per un credito non derivante dalle dichiarazioni stesse, così come chiaramente
28 accertato dal CTU e, in precedenza, nella richiamata sentenza della Commissione
Tributaria Regionale n. 300/02/14 allegata sub 14) all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.”
Le superiori affermazioni sono completamente non condivisibili. Infatti, vero è che lo scrivente e la CTR con la sentenza indicata hanno accertato – molto sinteticamente
– che l'impossibilità di riportare il credito IVA in questione (maturato nell'anno di imposta 1997) nella dichiarazione degli anni di imposta successivi trae origine per colpe unicamente imputabili al liquidatore della società che ha omesso di Pt_2
presentare il modello dichiarativo annuale IVA 1998 anno d'imposta 1997 i cui termini di presentazione scadevano il 31/07/1998, tanto che a seguito di quanto sopra non si è ritenuto di attribuire all'esperto contabile l'addebito della somma di €
170.681,00. Ciò, sia perché il credito, qualora si dimostri la fondatezza dello stesso,
poteva essere chiesto a rimborso (e risulta in corso una pratica di rimborso da parte della procedura concorsuale) sia perché l'odierna convenuta è stata nominata successivamente allo scadere dei termini per presentare una dichiarazione integrativa con la quale era possibile correggere l'omissione del liquidatore. Tuttavia, innegabili e numerosi sono le omissioni e gli errori in cui è incorso l'esperto contabile come ampiamente documentato e dallo stesso ammesso e che hanno determinato l'emissione delle cartelle di pagamento impugnate.
In particolare, la cartella di pagamento n. 29520070012319546 traeva origine dal mancato riconoscimento del riporto del credito IVA dell'anno precedente (anno d'imposta 2002) poiché la relativa dichiarazione era stata presentata oltre i termini di legge, esattamente il 29/10/2005 e pertanto era da considerarsi omessa scadendo i normali termini di presentazione telematica il 31/10/2003. Palese è la colpa -
ammessa – dell'allora esperto fiscale che ha omesso di presentare il superiore modello
29 dichiarativo (cfr. allegato 5 fascicolo di parte attrice in cui la dr.ssa CP_1
dichiarava nell'anno 2003 ho provveduto alla compilazione ed alla trasmissione della dichiarazione IVA 2003 anno di imposta 2002, non accorgendomi che per problemi tecnici la stessa non era stata trasmessa dal mio computer, solo al momento in cui sono venuta a conoscenza ho provveduto al rinvio). Se la dr.ssa non fosse CP_1
incorsa in colpa grave omettendo di presentare la dichiarazione nei termini di legge,
trasmettendola addirittura due anni dopo l'ordinaria scadenza, non sarebbe stata emessa la superiore cartella esattoriale.
L'altra cartella di pagamento, la n. 295200500137111853, invece, traeva origine dal mancato riconoscimento del riporto del credito IVA su modello Unico 2001 anno d'imposta 2000. L'esperto contabile ha omesso di verificare l'omissione dichiarativa del liquidatore del modello IVA 1998 anno d'imposta 1997, non ha indicato il credito
IVA nel modello per l'anno d'imposta 1998 per poi annotarlo, per la prima volta,
nella dichiarazione IVA per l'anno di imposta 1999 senza che, per i motivi ampiamente spiegati, potesse essere riportato provocando, per tali motivi, il disconoscimento da parte dell Se l'odierna convenuta avesse Controparte_4
tenuto conto di quanto sopra, avrebbe compilato correttamente i dichiarativi nei termini di legge ed avrebbe, così facendo, evitato la formazione delle cartelle di pagamento che la curatela è stata costretta ad impugnare per cercare di tutelare gli interessi della massa dei creditori (impugnazione condivisa dalla stessa dr.ssa
. Quindi, in definitiva, una cosa è il non dovere addebitare all'esperto CP_1
contabile a titolo di danni alla procedura l'importo del credito IVA non riportabile in dichiarazione sia perché lo stesso poteva essere chiesto a rimborso (cosa che risulterebbe – salvo errori - essere stata fatta con procedura ancora pendente) sia perché – fermi gli errori anche gravi da quest'ultima commessi – il mancato riporto
30 aveva origine da omissioni dichiarative precedenti la nomina della dr.ssa CP_1
altra cosa è affermare che alla stessa non possano essere attribuite responsabilità gravi che, alla luce di quanto esaminato e documentato, sono più che palesi” (cfr. relazione in atti).
Il CTU ha, così, concluso: “Con riferimento alle osservazioni della Curatela
contenute nelle note a trattazione scritta del 18/02/2023 lo scrivente, riportandosi a tutto quanto esaminato e documentato sia nella precedente relazione depositata in atti che nella presente relazione integrativa, conferma che la richiesta di addebitare tra i danni subiti dalla procedura anche la perdita del credito IVA all'esperto contabile dr.ssa non è accoglibile, sia perché non vi è stata alcuna perdita del credito CP_1
IVA ma solo l'impossibilità a riportarlo nelle dichiarazioni IVA ed eventualmente utilizzarlo in compensazione, sia perché tale impossibilità è stata causata dal liquidatore della società prima della dichiarazione del fallimento e l'odierna Pt_2
convenuta non poteva fare alcunché per correggere l'errore commesso dal predetto liquidatore, essendo alla data della sua nomina, irrimediabilmente spirati i termini per correggere l'errore attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Con riferimento alle osservazioni tecniche della convenuta CP_1
contenute nelle note a trattazione scritta del 20/02/2023 si contesta preliminarmente l'asserzione secondo la quale non sarebbero stati rispettati i termini per le osservazioni delle parti;
nel merito, per quanto esaminato e documentato sia nella precedente relazione depositata in atti che nella presente relazione integrativa, si conferma che, a causa degli innegabili errori ed omissioni imputabili alla condotta della convenuta dr.ssa nell'espletamento dell'incarico di esperto CP_1
contabile del fallimento, la stessa ha determinato un danno economico nei confronti della procedura fallimentare e, quindi, della massa dei creditori, quantificabile
31 esattamente in complessivi € 55.056,03 pari alle spese sostenute dal fallimento per impugnare nei tre gradi di giudizio le cartelle relative a IVA anni 2000 e 2003,
notificate al fallimento per le motivazioni ampiamente spiegate e per colpe attribuibili esclusivamente all'odierna convenuta”.
4. In considerazione di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, si ritiene raggiunta la prova della denunciata violazione, da parte della convenuta, dell'art. 1176, comma 2, c.c. con conseguente responsabilità, ex art. 1218 c.c., dovendosi, in sintesi, ritenere che, come verificato dal CTU,
“...innegabili sono gli errori e le omissioni lamentati nell'atto introduttivo del giudizio imputabili alla condotta di parte convenuta dr.ssa nello CP_1
svolgimento dell'incarico di esperto contabile della procedura fallimentare menzionata in citazione per la verifica delle scritture contabili e per i connessi adempimenti fiscali, come per ammissione della stessa. Dei superiori errori e/o omissioni verificati, quelli che hanno avuto impatto e provocato un danno economico alla massa fallimentare sono stati quelli che hanno determinato l'emissione delle cartelle esattoriali in materia di IVA anno 2000 e IVA anno 2003.
In particolare, per quanto riguarda l'IVA anno 2000 il coadiutore ha dapprima omesso di inserire il credito IVA anno precedente il fallimento (1998) trasmettendo un modello IVA che non andava trasmesso in maniera autonoma e poi ha inserito il suddetto credito nel modello unico 1999 redditi 1998 trasmesso oltre i termini di legge e senza verificare che mancava la necessaria dichiarazione per l'anno precedente
(1997) che era stata omessa dal liquidatore mentre la società era in bonis.
Quanto sopra rende non ripetibile la sorte capitale a titolo di IVA riportata nelle cartelle esattoriali nei confronti dell'odierna convenuta ma non le spese sostenute per impugnare le cartelle generate per colpe imputabili esclusivamente alla stessa. Infatti,
32 la curatela ha dovuto procedere all'impugnazione delle sopra indicate cartelle per evitare che un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell , con richiesta anche delle sanzioni e degli interessi, CP_4 CP_4
seppur tardiva, avesse causato un danno alla massa dei creditori. La stessa dr.ssa come visto (cfr. allegato 5 fascicolo di parte attrice), affermava … per CP_1
mero errore materiale, ho riportato il credito del solo anno 1997 rilevato dal registro
IVA vendite pari a Lire 6.016.000 (seimilionisedicimila) (errore da cui perviene la cartella esattoriale in oggetto e per la quale giustamente è stato prodotto ricorso)”.
Ne discende, pertanto, che il danno risarcibile, causalmente riconducibile ai riscontrati errori e alle omissioni della dott.ssa risulta pari al totale CP_1
delle spese legali sostenute dalla Curatela, essendosi, infatti, resa necessaria l'impugnazione delle cartelle esattoriali emesse per ragioni imputabili alla condotta imperita della convenuta, (come descritte dal CTU), e ciò appunto al fine di evitare un'eventuale insinuazione al passivo da parte dell'
[...]
, con richiesta anche di sanzioni e interessi, seppur tardiva, e CP_4
conseguente danno alla massa dei creditori.
Invero - contrariamente all'assunto della dott.ssa - la scelta di CP_1
impugnare le predette cartelle esattoriali, lungi dal costituire l'espressione di una valutazione discrezionale degli organi della procedura fallimentare,
appare l'esito di una determinazione occasionata e causata proprio dagli errori e dalle omissioni della convenuta stessa (per di più dalla stessa ammessi, come da allegato n. 5 all'atto di citazione) per quanto evidenziato dal CTU nella propria relazione integrativa resa in risposta alle osservazioni della convenuta stessa, con argomentazioni che appaiono non solo
33 condivisibili ma anche suffragate dalla documentazione in atti e dall'analitica ricostruzione compiuta dal CTU.
Conclusivamente, parte attrice ha soddisfatto gli oneri probatori sulla stessa gravanti sia in tema di prova del deficit di diligenza e di perizia imputabile alla dott.ssa sia in ordine alla prova del danno sofferto e CP_1
del nesso causale tra la condotta della professionista e il pregiudizio subito.
4.1. Fornita la prova dell' “an” ossia della ricorrenza dei presupposti della responsabilità professionale di parte convenuta, occorre procedere alla determinazione del quantum, che, come correttamente evidenziato da parte attrice nella propria comparsa conclusionale del 10-2-2025, è pari ad €
55.576,03, atteso che “...Tale somma non coincide con quella determinata dal CTU,
in quanto quest'ultimo ha omesso di considerare, per una evidente svista, la somma di
€ 520,00 portata, al netto dell'IVA ma comprensiva della Cassa Previdenza, dalla fattura n.60/05 (All.26 dell'atto di citazione) versata dalla curatela al difensore Dott.
a titolo di acconto per il giudizio n. 4301/05 R.G. dinanzi la Parte_5
di per l'impugnazione della cartella Controparte_2 CP_3
esattoriale n. 295200500137111853, definito con la sentenza n. 544/11/10. In
sostanza per tale giudizio la curatela ha corrisposto al Dr. la somma di € Pt_5
500,00 oltre € 20,00 per CNPADC portata dalla fattura n. 60/05 del 18.10.2005 a titolo di acconto, e la somma di € 7.099,61 a saldo, portata dalla fattura n. 65/2012
ove è ben evidente la detrazione dell'acconto versato di € 500,00. Pertanto,
all'importo di € 55.056,03 determinato dal CTU occorre aggiungere anche l'ulteriore somma di € 520,00 versata dalla curatela al Dr. a titolo di acconto e non Pt_5
considerata dal CTU”
34 4.2. Conclusivamente, quindi, la domanda risarcitoria della Curatela è
fondata e va accolta nei limiti dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio e, conseguentemente, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 55.576,03,
oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Nulla è, invece, dovuto a titolo di rivalutazione monetaria “trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà
luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo” (argomenta da Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto,
24/04/2023, n.388).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 (stante l'accoglimento, solo parziale, della domanda risarcitoria e la conseguente prossimità allo scaglione immediatamente sottostante del valore della causa dato dal decisum - vedi sul tema Cassazione civile, sez. II, 24/07/2023, n.
22160), tenendo conto della natura e del valore della causa nonché
dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
35 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
5.1. Vanno, inoltre, integralmente poste a carico della convenuta le spese di
CTU, come provvisoriamente liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1035/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. In parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla
Curatela fallimentare, condanna al pagamento, in favore di CP_1
parte attrice, della somma complessiva di € 55.576,03, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, in persona del curatore, delle spese di lite che Controparte_5
liquida in complessivi € 7.052,00, per compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge, oltre alle spese di notifica dell'atto di citazione, come documentate in atti, e alla integrale rifusione del C.U. e dei diritti di anticipazione forfettaria (€ 27,00);
3. Pone definitivamente e interamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già provvisoriamente liquidate con separato decreto in atti, anche mediante rimborso di quelle eventualmente anticipate da parte attrice.
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Così deciso in Patti il 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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