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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
1195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Pasquale Lipardi del foro di Napoli ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste Manzi resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la ricorrente: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale possibilmente specializzato in geriatria, ortopedia o neurologia al fine di accertare in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente la ricorrente portatore di handicap in condizioni di gravità, con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente (art. 3 co. 3 L. 104/92), nonché invalido totale
100% ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa, o in subordine dalla data diversa che emergerà dalle risultanze processuali;
3) In via subordinata, comunque confermare e dichiarare l'istante portatore di handicap in condizioni di gravità, con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente (art. 3 co. 3 L. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa come già accertato nel giudizio di ATP rg n. 304/2024 con perizia o in subordine dalla diversa data ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per l'effetto condannare l' in Controparte_1
persona del suo Presidente e/o legale rapp.te p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di
Reggio nell' Emilia alla Via Previdenza Sociale n. 6 – 42100- al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario…”
Per l' : “"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria CP_1
istanza, eccezione, deduzione e conclusione –Senza rinnovazione della ctu, incombente assolutamente ultroneo cui questa difesa recisamente si oppone
Nel merito rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata e non provata o come meglio o comunque per carenza dei requisiti di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".
Pag. 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' , ex art. 445 bis co 6 cpc, Parte_1 CP_1
contestando l'esito della consulenza d'ufficio resa nella fase dell'accertamento tecnico preventivo (RG 304/2024) la quale ha concluso per l'assenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità richiesta.
La ricorrente chiede il rinnovo della consulenza medico legale, contestando l'insufficiente motivazione, l'assenza di approfondita valutazione del quadro cognitivo/motorio, e richiamando certificazioni specialistiche, tra cui:
- certificato geriatrico del 21/11/2024, che attesta “la presenza di un decadimento cognitivo grave. In particolar modo vi sono importanti problemi di memoria e di orientamento nel tempo, non riesce a scrivere e fare calcoli semplici. (…) totale mancanza di autonomia di attività personali. MMSE 10/30, ADL 0/6 – IADL 0/8.”
- certificato fisiatrico del 29/03/2024 che attesta una “grave artrosi deformante gleno-omerale sinistra sottoposta a intervento di impianto di protesi inversa di spalla sinistra. Sintomi riferiti dolore diffuso al rachide cervico dorso lombare con dolori mio tensivi diffusi (…) difficoltà neoi passaggi posturali e nei transfer
(…) cammino possibile solo per brevi tratti, meglio con l'ausilio di deambulatore basso a 4 ruote: schema del cammino a piccoli passi striscianti. Difficoltà nell'esecuzione di scale.”
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980, nonché dello stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
17/07/2023.
2. Si è costituita l che ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le CP_1
conclusioni della Ctu, ritenendo l'elaborato esaustivo, corretto e logicamente motivato.
Pag. 3 di 6 3. Disposto il rinnovo della Ctu, all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
4. Il ricorso va accolto.
Il Ctu della precedente fase ( doc 1 ric) ha concluso per la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e, invece, per il riconoscimento della situazione di handicap in condizione di gravità dalla data della domanda amministrativa.
Stante la peculiarità della situazione e alla luce delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, in questa fase è stata rinnovata la Ctu.
Il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze cui è giunto il Ctu, Dott. il Per_1
quale ha così concluso: “ per le infermità riscontrate è da Parte_1
riconoscere invalida con totale inabilità e necessità di assistenza continua negli atti della vita quotidiana. Proponibile la decorrenza da aprile 2025”.
Si legge nella perizia: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI:
Con la documentazione agli atti, e fornita dalla famiglia, in base alle risultanze della visita medica vi sono sufficienti elementi per dare una risposta ai quesiti posti.
di anni 82 presenta attualmente: Parte_1
“Certificato deterioramento cognitivo 'grave”. Ipoacusia bilaterale. Poliartrosi diffusa (rachide in toto, arti superiori e inferiori) con osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva e congestizia associata a ectasia dell'aorta. Litiasi della colecisti Esiti di intervento protesizzazione spalla sx, protesi ginocchio dx e decompressione L3L4 e
L4L5”
Il caso risulta oltremodo complesso per la dilatazione della storia clinica e dati contraddittori che vedono l'affiancamento ad infermità esclusivamente fisiche di natura internistica, sensoriale e ortopedica, un presunto deterioramento cognitivo valutato testisticamente senza alcun supporto di tipo strumentale.
Pag. 4 di 6 Riguardo alle conclusioni della precedente ATP vi è da dire che in conformità alle conclusioni medico-legali, il Giudice del Lavoro deve avere riconosciuto i benefici della Legge 104 riguardo al requisito di Handicap in condizioni di gravità (art. 3 comma 3) insieme alla completa inabilità (100 %)
È quest'ultima valutazione che è oggetto del contendere.
Ripercuotendo quanto viene certificato nel tempo da segnalare in aggiunta alla precedete storia del Dott, risulta un intervento di protesizzazione alla spalla Pt_2
sx avvenuto nel 2018 mentre successivamente al deposito della relazione di ATP risulta una valutazione psicologica (in ambito geriatrico) in cui emerge la presenza di un deterioramento cognitivo “grave” basandosi unicamente su un test MMSE che ha dato un punteggio uguale a 10 senza che siano stati indicati ulteriori esami a supporto (ad es: TAC cerebrale) per stabilire la causa del deterioramento.
Ricordo che nella M. di Alzheimer ad esempio questi esami possono rivelare atrofia
(riduzione di volume) cerebrale, che si manifesta con l'ampliamento degli spazi tra le circonvoluzioni cerebrali (solchi corticali) e l'aumento del volume dei ventricoli laterali. Il corno temporale è una parte del ventricolo laterale che si estende verso la regione temporale del cervello. L'atrofia dell'ippocampo, una struttura cerebrale coinvolta nella memoria, è spesso associata alla malattia di Alzheimer, e questa atrofia può portare alla dilatazione del corno temporale visibile alla TC e misurabile come indice molto sensibile della malattia.
Tale infermità, nell'interessata, resta quindi poco documentato e dubbia anche alla luce di quanto emerge dal colloquio avuto in cui in un atteggiamento di scarsa collaborazione alterna a domande anche complesse risposte congrue mentre “cade” in altre più semplici. È presente probabilmente un associato disturbo dell'umore di tipo depressivo.
È poi probabile che negli ultimi mesi di siano aggravate le condizioni motorie
Pag. 5 di 6 Considerati questi dati contraddittori è proponibile il riconoscimento dell'indennità richiesta da aprile 2025 per la concorrenza di gravi impedimenti agli spostamenti e per gli aspetti neuro-psichici”
Non sono state riportate, nell'elaborato peritale, osservazioni alla Ctu da parte del consulente dell' . CP_1
5. Secondo quanto accertato dal Ctu, sussiste quindi il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da aprile 2025 nonchè , secondo quanto accertato nella precedente fase, dell'handicap in situazione di gravità dalla data della domanda amministrativa .
6. Le spese – comprese quelle della precedente fase- vanno compensate al 50% considerata la decorrenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per il resto sono a carico dell' . CP_1
Spese delle consulenze tecniche definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Nella causa n. 1195/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore di a decorrere da aprile 2025 e Parte_1
dell'handicap in condizione di gravità a decorrere dalla domanda amministrativa.
2) Condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione a favore del CP_1
procuratore antistatario, il 50% delle spese del giudizio che liquida in tale percentuale in euro 2.000,00 oltre spese generali del 15%, iva ecpa come per legge.
Compensa le rimanenti spese. Spese delle Ctu a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia così deciso il 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Pasquale Lipardi del foro di Napoli ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste Manzi resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la ricorrente: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale possibilmente specializzato in geriatria, ortopedia o neurologia al fine di accertare in capo alla ricorrente la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente la ricorrente portatore di handicap in condizioni di gravità, con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente (art. 3 co. 3 L. 104/92), nonché invalido totale
100% ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa, o in subordine dalla data diversa che emergerà dalle risultanze processuali;
3) In via subordinata, comunque confermare e dichiarare l'istante portatore di handicap in condizioni di gravità, con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente (art. 3 co. 3 L. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa come già accertato nel giudizio di ATP rg n. 304/2024 con perizia o in subordine dalla diversa data ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per l'effetto condannare l' in Controparte_1
persona del suo Presidente e/o legale rapp.te p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di
Reggio nell' Emilia alla Via Previdenza Sociale n. 6 – 42100- al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario…”
Per l' : “"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria CP_1
istanza, eccezione, deduzione e conclusione –Senza rinnovazione della ctu, incombente assolutamente ultroneo cui questa difesa recisamente si oppone
Nel merito rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata e non provata o come meglio o comunque per carenza dei requisiti di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".
Pag. 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' , ex art. 445 bis co 6 cpc, Parte_1 CP_1
contestando l'esito della consulenza d'ufficio resa nella fase dell'accertamento tecnico preventivo (RG 304/2024) la quale ha concluso per l'assenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità richiesta.
La ricorrente chiede il rinnovo della consulenza medico legale, contestando l'insufficiente motivazione, l'assenza di approfondita valutazione del quadro cognitivo/motorio, e richiamando certificazioni specialistiche, tra cui:
- certificato geriatrico del 21/11/2024, che attesta “la presenza di un decadimento cognitivo grave. In particolar modo vi sono importanti problemi di memoria e di orientamento nel tempo, non riesce a scrivere e fare calcoli semplici. (…) totale mancanza di autonomia di attività personali. MMSE 10/30, ADL 0/6 – IADL 0/8.”
- certificato fisiatrico del 29/03/2024 che attesta una “grave artrosi deformante gleno-omerale sinistra sottoposta a intervento di impianto di protesi inversa di spalla sinistra. Sintomi riferiti dolore diffuso al rachide cervico dorso lombare con dolori mio tensivi diffusi (…) difficoltà neoi passaggi posturali e nei transfer
(…) cammino possibile solo per brevi tratti, meglio con l'ausilio di deambulatore basso a 4 ruote: schema del cammino a piccoli passi striscianti. Difficoltà nell'esecuzione di scale.”
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980, nonché dello stato di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
17/07/2023.
2. Si è costituita l che ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le CP_1
conclusioni della Ctu, ritenendo l'elaborato esaustivo, corretto e logicamente motivato.
Pag. 3 di 6 3. Disposto il rinnovo della Ctu, all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
4. Il ricorso va accolto.
Il Ctu della precedente fase ( doc 1 ric) ha concluso per la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e, invece, per il riconoscimento della situazione di handicap in condizione di gravità dalla data della domanda amministrativa.
Stante la peculiarità della situazione e alla luce delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, in questa fase è stata rinnovata la Ctu.
Il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze cui è giunto il Ctu, Dott. il Per_1
quale ha così concluso: “ per le infermità riscontrate è da Parte_1
riconoscere invalida con totale inabilità e necessità di assistenza continua negli atti della vita quotidiana. Proponibile la decorrenza da aprile 2025”.
Si legge nella perizia: “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI:
Con la documentazione agli atti, e fornita dalla famiglia, in base alle risultanze della visita medica vi sono sufficienti elementi per dare una risposta ai quesiti posti.
di anni 82 presenta attualmente: Parte_1
“Certificato deterioramento cognitivo 'grave”. Ipoacusia bilaterale. Poliartrosi diffusa (rachide in toto, arti superiori e inferiori) con osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva e congestizia associata a ectasia dell'aorta. Litiasi della colecisti Esiti di intervento protesizzazione spalla sx, protesi ginocchio dx e decompressione L3L4 e
L4L5”
Il caso risulta oltremodo complesso per la dilatazione della storia clinica e dati contraddittori che vedono l'affiancamento ad infermità esclusivamente fisiche di natura internistica, sensoriale e ortopedica, un presunto deterioramento cognitivo valutato testisticamente senza alcun supporto di tipo strumentale.
Pag. 4 di 6 Riguardo alle conclusioni della precedente ATP vi è da dire che in conformità alle conclusioni medico-legali, il Giudice del Lavoro deve avere riconosciuto i benefici della Legge 104 riguardo al requisito di Handicap in condizioni di gravità (art. 3 comma 3) insieme alla completa inabilità (100 %)
È quest'ultima valutazione che è oggetto del contendere.
Ripercuotendo quanto viene certificato nel tempo da segnalare in aggiunta alla precedete storia del Dott, risulta un intervento di protesizzazione alla spalla Pt_2
sx avvenuto nel 2018 mentre successivamente al deposito della relazione di ATP risulta una valutazione psicologica (in ambito geriatrico) in cui emerge la presenza di un deterioramento cognitivo “grave” basandosi unicamente su un test MMSE che ha dato un punteggio uguale a 10 senza che siano stati indicati ulteriori esami a supporto (ad es: TAC cerebrale) per stabilire la causa del deterioramento.
Ricordo che nella M. di Alzheimer ad esempio questi esami possono rivelare atrofia
(riduzione di volume) cerebrale, che si manifesta con l'ampliamento degli spazi tra le circonvoluzioni cerebrali (solchi corticali) e l'aumento del volume dei ventricoli laterali. Il corno temporale è una parte del ventricolo laterale che si estende verso la regione temporale del cervello. L'atrofia dell'ippocampo, una struttura cerebrale coinvolta nella memoria, è spesso associata alla malattia di Alzheimer, e questa atrofia può portare alla dilatazione del corno temporale visibile alla TC e misurabile come indice molto sensibile della malattia.
Tale infermità, nell'interessata, resta quindi poco documentato e dubbia anche alla luce di quanto emerge dal colloquio avuto in cui in un atteggiamento di scarsa collaborazione alterna a domande anche complesse risposte congrue mentre “cade” in altre più semplici. È presente probabilmente un associato disturbo dell'umore di tipo depressivo.
È poi probabile che negli ultimi mesi di siano aggravate le condizioni motorie
Pag. 5 di 6 Considerati questi dati contraddittori è proponibile il riconoscimento dell'indennità richiesta da aprile 2025 per la concorrenza di gravi impedimenti agli spostamenti e per gli aspetti neuro-psichici”
Non sono state riportate, nell'elaborato peritale, osservazioni alla Ctu da parte del consulente dell' . CP_1
5. Secondo quanto accertato dal Ctu, sussiste quindi il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da aprile 2025 nonchè , secondo quanto accertato nella precedente fase, dell'handicap in situazione di gravità dalla data della domanda amministrativa .
6. Le spese – comprese quelle della precedente fase- vanno compensate al 50% considerata la decorrenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per il resto sono a carico dell' . CP_1
Spese delle consulenze tecniche definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Nella causa n. 1195/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore di a decorrere da aprile 2025 e Parte_1
dell'handicap in condizione di gravità a decorrere dalla domanda amministrativa.
2) Condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione a favore del CP_1
procuratore antistatario, il 50% delle spese del giudizio che liquida in tale percentuale in euro 2.000,00 oltre spese generali del 15%, iva ecpa come per legge.
Compensa le rimanenti spese. Spese delle Ctu a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia così deciso il 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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