Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 37345
CASS
Sentenza 27 settembre 2007

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Ai fini della concessione della liberazione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 37345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37345
Data del deposito : 27 settembre 2007

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