Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 37345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37345 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3090
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011703/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG IO RO N. IL 15/11/1949;
avverso ORDINANZA del 13/02/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 9/10/06 il Magistrato di sorveglianza di Varese ha solo parzialmente accolto l'istanza di liberazione anticipata presentata da RI LI IE, ristretto in espiazione di pene cumulate, negando il beneficio in relazione a periodi di detenzione sofferti in custodia cautelare tra il 27/3/87 e il 10/3/99 e accordandolo invece per periodi successivi.
Il reclamo proposto dall'interessato avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 13/2/07, in quanto sono stati ritenuti ostativi alla concessione del beneficio reati, giudicati con sentenze divenute definitive, che il predetto risultava avere commesso in libertà dopo il 10/3/99. Avverso tale pronuncia il RI ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato dato rilievo a fatti, di cui non sarebbe stata valutata la gravita, estranei alla condotta tenuta in carcere nei semestri in questione, che afferma essere stata positiva.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 8/5/95, Cavalera, rv. 202.097; 30/4/99, Bayrak, rv. 213.939; 8/3/00, Greco, rv. 215.820;
12/2/01, Russi, rv. 218.628; 20/3/04, Prandin, rv. 227.977) se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice, frazionata per semestri, in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 o.p., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego quando - come nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con valutazione di merito sorretta da adeguata ancorché sintetica motivazione, con riferimento alle ripetute ricadute nel reato del RI - venga con giudizio globale considerato dimostrativo di non effettiva partecipazione del soggetto alla precedente opera di rieducazione, esprimendo il sostanziale rifiuto della risocializzazione cui le attività di trattamento sono preordinate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007