Articolo 1 della Legge 3 giugno 1971, n. 404
Articolo 2
Versione
15 luglio 1971
Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533 , a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e stabilita in:
lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico.
A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al comma precedente e' stabilita in:
lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.
Entrata in vigore il 15 luglio 1971