Ordinanza 25 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/09/2018, n. 41299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41299 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RU CH nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva, tranne che per un semestre, il reclamo presentato da US EL avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza in sede, con la quale era stata respinta la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione a cinque semestri non consecutivi, inficiati da rapporti disciplinari anche plurimi nello stesso semestre, sanzionati con richiami, ammonizioni ed esclusione dalle attività in comune.
2. Ha proposto ricorso personalmente l'interessato, che si duole della motivazione apparente e manifestamente illogica della decisione impugnata, rimarcando come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto, in altre decisioni, il beneficio negatogli, pur a fronte di ben più gravi infrazioni disciplinari.
3. Con atto denominato "motivo nuovo", depositato in data 13.1.2017, il difensore del condannato insiste per l'annullamento del provvedimento, contraddistinto da motivazione lapidaria e conclusioni apodittiche. Si sostiene che il Tribunale avrebbe enfatizzato violazioni prive di effettiva gravità, senza operare un ponderato bilanciamento tra il singolo fatto di rilevanza disciplinare, da apprezzare nella sua oggettiva consistenza, e la condotta complessivamente serbata dal detenuto non solo all'interno del singolo semestre di riferimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
1. Al riguardo giova ricordare che la finalità principale della liberazione anticipata "ordinaria" consiste nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991), sicchè la norma pretende soltanto detta partecipazione, considerata dal legislatore di per sè sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato senza che sia pure richiesta la dimostrazione di ravvedimento. L'apprezzamento dei presupposti applicativi dell'istituto è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, cui compete soltanto esporre motivazione compiuta e logica delle scelte effettuate, come avvenuto nel caso di specie. L'ordinanza impugnata, difatti, ha respinto il reclamo proposto dall'interessato sulla scorta di una valutazione estesa al profilo di merito della domanda e della motivata esclusione della meritevolezza del beneficio.
2. Il ricorrente non contesta il presupposto fattuale in base al quale il magistrato di sorveglianza aveva già respinto la domanda, ossia di avere commesso le infrazioni disciplinari sanzionate, ma assume infondatamente che esse sarebbero state oggetto di un apprezzamento "notarile" e che, pertanto, la decisione sarebbe frutto di un indebito automatismo tra infrazioni disciplinari e diniego del beneficio. Al contrario, la motivazione del provvedimento esplicita chiaramente i criteri decisori e la valorizzazione in chiave negativa della reiterazione di condotte trasgressive nonostante le plurime sanzioni irrogate, annotando come siffatti ripetuti comportamenti, analiticamente descritti nelle loro connotazioni fattuali e ritenuti sintomatici di una chiara insensibilità ai richiami, fossero significativi della mancata adesione, al di là degli aspetti formali, al percorso rieducativo, chiaramente fallito. L'ordinanza impugnata ha dunque motivato in modo congruo ed aderente alle emergenze istruttorie la decisione reiettiva del reclamo in base alla valutazione delle emergenze disponibili, mentre il ricorrente avversa tale considerazione con obiezioni che, senza negare l'effettiva verificazione degli illeciti disciplinari commessi, si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuitagli dai giudici di merito e quindi implicano valutazioni di mero fatto, precluse a questa Corte di legittimità.
3. Pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella proposizione di siffatta impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro duemila ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila alla cassa delle ammende. Cos