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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art.127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2123 del 2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza, avente ad OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, residente in [...]del Greco, al 2° Vico Abolitomonte 28 n. 7 C.F._1
80059, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Raffaele De
Felice e Francesco De Felice, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Portici (NA), alla Via B. Croce, n°8
RICORRENTE
C O N T R O
codice fiscale e partita iva , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Torre del Greco, alla Via Vittorio Veneto 13, cap 80059
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto, in data 11.11.2021, dalla , in virtù di contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, con durata fino al 30.04.2022 e mansioni di manovale edile;
di aver lavorato tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, nonostante il contratto fosse part time, per 20 ore alla settimana;
di aver lavorato anche nei giorni di pioggia ed intemperie e di non essersi mai assentato dal lavoro;
che il datore di lavoro aveva illegittimamente applicato il CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria, in luogo del INDISTRIA, di miglior favore, Org_1 indicato nella lettera di assunzione;
di non aver ricevuto la retribuzione di novembre 2021 e dicembre 2021 ed il tfr, nonché le differenze retributive correlate al maggior lavoro svolto e alla corretta applicazione del CCNL di categoria, nonché gli altri emolumenti contrattuali, indicati in ricorso;
che il datore, infine, aveva illegittimamente risolto il rapporto ante tempus; che, in data 28.12.2021, si era recato presso il cantiere al quale era stato addetto e, tuttavia, non aveva potuto dare inizio alla propria giornata lavorativa per l'assenza sul
1 posto di un qualsiasi altro referente e, a seguito di telefonata all'A.U. Parte_2 apprendeva da questi, e solo oralmente, che tutti i rapporti di lavoro in corso con i vari dipendenti della società erano da ritenersi cessati quello stesso giorno. Tanto premesso, adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, almeno ex art. 36 della Costituzione e 2099 cc, al Trattamento economico e normativo previsto dal
[...]
che si produce in allegato, ed in particolare per quello previsto fin Organizzazione_2 dalla data DEL 11.11.2021 prevista nella lettera di assunzione quale di inizio del suo rapporto di lavoro con la convenuta, nel primo livello quale operaio manovale comune e quale di maggior favore rispetto al trattamento economico e normativo previsto dal
[...]
che pure si allega 2) accertare e Organizzazione_3 dichiarare che la convenuta ha illegittimamente e anticipatamente risolto alla data del
28.12.2021 il contratto di lavoro a termine con scadenza stabilita alla data del 30.04.2022 e senza, tuttavia, comunicare in forma scritta al ricorrente detta anticipata risoluzione;
3)
Riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito per detta irrituale ed ingiustificata risoluzione anticipata del contratto di lavoro alla data del
28.12.2021 e da determinarsi almeno nelle retribuzioni spettanti fino alla naturale scadenza del contratto e così come precisata nei sopra trascritti conteggi per i mesi da gennaio a aprile 2022; 4) riconoscere altresì avere il ricorrente ha conferito fino alla data del 28.12.2021 e con la modalità del fisso e continuativo una prestazione lavorativa di 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana e per 22 giorni al mese, e quindi condannare la convenuta in ragione della quantità e qualità della Controparte_1 prestazione conferita da esso ricorrente a favore della stessa, al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di €. 8.989,56 di cui €. 517,10 a titolo di TFR, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate”.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, rimaneva contumace la parte convenuta.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all' esito, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr sul punto, cass. 14623 del
2 2009). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, indicate in ricorso.
Ciò posto, devono essere riprodotte le dichiarazioni testimoniali raccolte in atti. Il teste ha così deposto: Sono stato collega del ricorrente Testimone_1 presso la Ho lavorato per 6 mesi da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, facevo il CP_1 responsabile di un cantiere in Casandrino di Napoli;
lavoravo per 5 gg dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17.00. Il ricorrente ha iniziato una settimana dopo di me, non sempre abbiamo lavorato sullo stesso cantiere;
quando abbiamo lavorato insieme, il ricorrente osservava i miei stessi orari e faceva il manovale. Il mio rapporto di lavoro è finito perché il datore è sparito e nessuno più ha lavorato. Ho lite pendente con la convenuta per analoghe spettanze. Anche il ricorrente deve avere delle somme dalla resistente. Tutti avevamo un contratto part time, ma lavoravamo a tempo pieno. Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto la società resistente su un Testimone_2 cantiere su cui mi occupavo della direzione lavori in Casandrino, alla , da ottobre Parte_3
2021 a luglio 2022, su commissione di Andavo sul cantiere almeno 3 volte Org_4 Pt_4 alla settimana e mi trattenevo un paio di ore. Conosco il ricorrente, per averlo visto lavorare sul cantiere. Faceva il manovale, l'ho sempre visto al lavoro quando sono andata sul cantiere. Io sono libera professionista e non avevo alcun rapporto di dipendenza con alcuno. Dal 15 novembre 2021 fino alle dimissioni 28.12.2021 ho avuto contratto di lavoro dipendente con la convenuta, part time. Non ho lite pendente. Il datore di lavoro a inizio dicembre 2021 è sparito, ho lavorato solo per 15 gg di prova. Ho visto che era Pt_2
a dare e direttive al ricorrente. Non so come venisse pagato, né se abbia fruito di
[...] ferie”. Dalle convergenti dichiarazioni testimoniali, provenienti da testi, della cui attendibilità, non vi sono motivi per dubitare, è risultata confermata la durata del rapporto.
Quanto, tuttavia, all'articolazione oraria del ricorrente, le prova raccolte devono reputarsi insufficienti.
Il teste ha lavorato per 6 mesi da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, periodo Tes_1 diverso da quello azionato dal ricorrente in ricorso e, ad ogni buon conto, il teste ha riferito che non sempre lavorava sullo stesso cantiere del ricorrente.
Limitato apporto probatorio è derivato al riguardo anche dalla deposizione del teste
, la cui conoscenza dei fatti deve ritenersi sporadica e occasionale. Testimone_2
Invero, quanto alla remunerazione del lavoro straordinario e/o supplementare, è appena il caso di rammentare che il diritto al relativo compenso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801;
Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav.
24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario
3 stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
Ciò posto, tenuto conto del rigoroso onere probatorio imposto e del limitato apporto conoscitivo derivante dalle deposizioni raccolte in atti, non può dirsi provato che dall'11.11.2021 (data inizio rapporto) sino al 28.12.2021 (cessazione), il ricorrente abbia espletato lavoro supplementare. Ciò posto, una volta provata la sussistenza del rapporto, nei termini innanzi precisati, in virtù del principio di persistenza delle situazioni giuridiche sarebbe stato onere della parte convenuta provare l'assolvimento delle obbligazioni a proprio carico. Invero, per quanto concerne il regime del riparto dell'onere probatorio tra le parti in causa nei giudizi aventi ad oggetto l'inadempimento o l'inesatto adempimento di una determinata obbligazione, conformemente all'orientamento giurisprudenziale ormai costante al riguardo, l'attore, una volta assolto il proprio onere probatorio relativo all'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, possa limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dello stesso, mentre ricade sul convenuto l'onere tanto di allegare quanto di provare la circostanza contraria dell'adempimento o, a seconda dei casi, dell'esatto adempimento. Ebbene, nessuna prova è stata offerta nella ipotesi in esame, atteso che la parte convenuta è rimasta contumace. L'istante invoca l'applicazione del contratto collettivo Organizzazione_2
e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna. In argomento, si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665)
Nella ipotesi in esame la applicabilità del predetto CCNL al rapporto risulta dalla lettera di assunzione.
Ciò posto, deve essere riconosciuto al ricorrente: euro 2.148,28, per lavoro ordinario, ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi, nonché euro 159,12 per tfr (tenuto conto della effettiva durata rapporto- 11.11.2021 al 28.12.2021- e della natura part-time del contratto di lavoro).
Le somme dovute a titolo di differenze retributive sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sulle singole componenti del credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale, dalla maturazione al saldo.
Quanto alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si osserva che la disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'art. 2119 c.c., secondo cui «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
4 che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente».
La norma, dunque, chiarisce che ad entrambe le parti (datore e lavoratore) non è consentito recedere dal rapporto, prima del termine stabilito.
Tuttavia, il recesso anticipato è ammesso, solo in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto a tempo determinato solo allorquando il lavoratore si renda inadempiente, adottando una condotta da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. L'onere della prova, in tal caso, è a carico del datore. Nessuna prova è stata fornita dalla parte resistente, rimasta contumace.
Pertanto, il recesso ante tempus deve reputarsi illegittimo e compete al ricorrente la retribuzione, dalla risoluzione anticipata del rapporto fino alla naturale scadenza del contratto, pari ad euro 3.222,44, assumendo come base di calcolo la retribuzione contrattualmente dovuta per il contratto part-time, come documentato in atti (metà di euro
1.611,22).
Il principio della soccombenza governa le spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 2.307,4, al lordo delle ritenute di legge, per le causali di Parte_1 cui motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna, inoltre, la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari ad euro 3.222,44, al netto delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.540, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 8.1.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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