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Sentenza 10 novembre 2020
Sentenza 10 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 31420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31420 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE RL FR, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 18/02/2019 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Varese del 9 febbraio del 2015, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina impropria di una confezione di profumo custodita negli scaffali di un supermercato, così qualificata l'imputazione di cui al capo A). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31420 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/09/2020 2. Ricorre per cassazione LE RL FR, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di rapina impropria anziché come tentato furto. Secondo il ricorrente, egli non avrebbe usato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato, al contrario venendo da costui aggredito. Inoltre, non vi sarebbe stato impossessamento del bene, non ancora conseguito dal ricorrente nel momento in cui era stato bloccato dal vigilantes. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'oramai pacifica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell'imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153). Nel caso in esame, sulla base di accertamenti di merito non rivedibili in questa sede e neanche contestati in ricorso, il Tribunale e la Corte di appello - le cui sentenze si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - hanno sottolineato che l'imputato aveva sottratto la confezione di profumo dagli scaffali del supermercato, l'aveva posta nella tasca dei suoi pantaloni dopo aver tolto la placca antitaccheggio ed era stato scoperto dall'addetto alla sicurezza del supermercato prima che varcasse le casse dell'esercizio commerciale. A quel punto, come hanno concordemente ricostruito i giudici di merito in punto di fatto, egli aveva usato violenza nei confronti del vigilantes che lo aveva tenuto sott'occhio, nel tentativo di assicurarsi il possesso del bene e darsi alla fuga. 2 La violenza aveva assunto i connotati suoi tipici - con lo spintonamento della vittima fino a farla cadere a terra provocandole lesioni personali - come avevano confermato anche altri testi presenti dei quali il ricorso non fa menzione, dimostrando tutta la genericità della diversa ricostruzione difensiva. Ne consegue che, correttamente, alla luce della giurisprudenza prima citata, è stata esclusa ogni diversa qualificazione giuridica del fatto, posto che il bene era già stato sottratto dal ricorrente al momento del controllo del vigilantes, nei confronti del quale l'imputato aveva usato violenza per assicurarsi il definitivo possesso dell'oggetto sottratto e l'impunità. Nel ricorso si confonde il concetto di "sottrazione" - cui occorre fare riferimento nel caso di tentata rapina impropria - con quello di "impossessamento". Per il che, occorre ricordare l'insegnamento delle SS.UU. di questa Corte n. 35952 del 2012, Reina, secondo cui, "il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica" (fg. 13 della motivazione). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della .ssa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14 sette r. e 2020 Il Consigliere estensore Il r esidente 3 US AD lefli'f) 4
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Varese del 9 febbraio del 2015, che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina impropria di una confezione di profumo custodita negli scaffali di un supermercato, così qualificata l'imputazione di cui al capo A). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31420 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/09/2020 2. Ricorre per cassazione LE RL FR, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di rapina impropria anziché come tentato furto. Secondo il ricorrente, egli non avrebbe usato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato, al contrario venendo da costui aggredito. Inoltre, non vi sarebbe stato impossessamento del bene, non ancora conseguito dal ricorrente nel momento in cui era stato bloccato dal vigilantes. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'oramai pacifica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell'imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153). Nel caso in esame, sulla base di accertamenti di merito non rivedibili in questa sede e neanche contestati in ricorso, il Tribunale e la Corte di appello - le cui sentenze si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - hanno sottolineato che l'imputato aveva sottratto la confezione di profumo dagli scaffali del supermercato, l'aveva posta nella tasca dei suoi pantaloni dopo aver tolto la placca antitaccheggio ed era stato scoperto dall'addetto alla sicurezza del supermercato prima che varcasse le casse dell'esercizio commerciale. A quel punto, come hanno concordemente ricostruito i giudici di merito in punto di fatto, egli aveva usato violenza nei confronti del vigilantes che lo aveva tenuto sott'occhio, nel tentativo di assicurarsi il possesso del bene e darsi alla fuga. 2 La violenza aveva assunto i connotati suoi tipici - con lo spintonamento della vittima fino a farla cadere a terra provocandole lesioni personali - come avevano confermato anche altri testi presenti dei quali il ricorso non fa menzione, dimostrando tutta la genericità della diversa ricostruzione difensiva. Ne consegue che, correttamente, alla luce della giurisprudenza prima citata, è stata esclusa ogni diversa qualificazione giuridica del fatto, posto che il bene era già stato sottratto dal ricorrente al momento del controllo del vigilantes, nei confronti del quale l'imputato aveva usato violenza per assicurarsi il definitivo possesso dell'oggetto sottratto e l'impunità. Nel ricorso si confonde il concetto di "sottrazione" - cui occorre fare riferimento nel caso di tentata rapina impropria - con quello di "impossessamento". Per il che, occorre ricordare l'insegnamento delle SS.UU. di questa Corte n. 35952 del 2012, Reina, secondo cui, "il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica" (fg. 13 della motivazione). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della .ssa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14 sette r. e 2020 Il Consigliere estensore Il r esidente 3 US AD lefli'f) 4