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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4188/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Elena Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5183/34 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3091/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso al fine di ottenere declaratoria di nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria P.I/5183/34 ricevuta in data 04.04.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate/Riscossione comunicava il mancato pagamento del carico scaduto alla data del 09.06.2010 per complessivi € 1.210.608,56 eseguendo presso l'Ufficio del Territorio di Cosenza iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 672/1973 avente ad oggetto beni immobili della Ricorrente_1 s.r.l.
Sosteneva la ricorrente: dopo essere venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, con istanza del 13.03.2024 chiedeva all'DE copia della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Con riscontro del 4.4.2024 l'DE evadeva la richiesta trasmettendo copia della comunicazione con tutti i prospetti debitori.
In diritto: impugnabilità dell'atto;
Autonoma impugnabilità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria –art. 19 comma I lett. e-bis del D.Lgs n. 546/1992.
l'art. 21 del D.lgs 546/1992 – La nullità del referto di notifica di cui alla racc. a.r. 13909747122 del 22.07.2010.
Il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
- Insussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973.
Inesigibilità del credito derivante dalle cartelle sottese alla impugnata iscrizione ipotecaria per omessa specifica dell'anno di riferimento e dell'ente impositore – Intervenuta prescrizione quinquennale ed in subordine decennale.
Mancato perfezionamento del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali contenute nella iscrizione ipotecaria.
Omessa indicazione dell'ente impositore e dell'anno di riferimento del tributo contenuto nelle cartelle sottostanti l'avvenuta iscrizione ipotecaria.
Intervenuta prescrizione quinquennale delle somme contenute all'interno delle cartelle esattoriali di cui alla impugnata iscrizione ipotecaria.
Intervenuta prescrizione decennale
Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Concludeva in accoglimento dei motivi del ricorso annullare l'iscrizione ipotecaria e dichiarare il credito inesigibile per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che sosteneva che in questa fase di riscossione avanzata diventa dirimente la prova della notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, come l'Agenzia delle Entrate Riscossione, correttamente chiamata in causa, avrà cura di dimostrare: ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, infatti, non sarà più eccepibile se verrà dimostrata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva: inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo;
l'opposizione è inammissibile, poiché essa non è stata proposta nei termini di legge avverso un atto esattoriale notificato e rientrante tra quelli previsti dall'art. 19 D. Lgs. 546/1992, ma solo avverso gli estratti relativi ai crediti iscritti a ruolo e oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
In merito alla notifica della dell'avviso dell'iscrizione ipotecaria, dalla lettura del referto di notifica, la consegna dell'avviso di iscrizione ipotecaria è avvenuto il 22.07.2010 a mezzo del servizio postale a tale Nominativo_1 qualificatasi PORTIERE, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Sull'eccezione di omessa notifica del preavviso deduceva che l'iscrizione ipotecaria risale all'anno 2010 ed
è stata correttamente notificata al contribuente, allorquando non esisteva l'obbligo di notifica della comunicazione preventiva introdotto solo con D.L. n. 70/2011
Sulla notifica delle cartelle, le già cartelle sono state regolarmente notificate al destinatario.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione: nell'atto impugnato sono presenti tutti i dati relativi al credito portato dagli atti richiamati come indicati dall'Ente impositore, che consentono al destinatario di conoscere il merito della pretesa.
Sulla prescrizione: I tributi si prescrivono nel termine di dieci anni e per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione, a seguito del verificarsi di una causa interruttiva, esso ricomincia a decorrere nuovamente.
Agli originari termini di decadenza e prescrizione va aggiunto il pe riodo di 541 giorni di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
Concludeva in via pregiudiziale per l'inammissibilità, nel merito rigetto.
La ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.Depositava sentenza n 626/2025 pubblicata il 29.3.2025 RG 1571/2024 Tribunale Ordinario di Cosenza sez Lavoro, che , dichiarava l'inefficacia della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata ordinandone la cancellazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente stabilire che l'atto di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile.
Con efficacia preclusiva rispetto alle altre questioni sollevate, che devono intendersi assorbite, l'attenzione deve incentrarsi sulla portata degli art 50 e 77 del DPR 603/73 e sulla relativa comunicazione dell'iscrizione ipotecaria al contribuente quale atto necessario al corretto svolgersi della procedura esecutiva, la cui mancanza determina la nullità della stessa iscrizione ipotecaria.
L'Iscrizione ipotecaria in quanto atto impugnabile innanzi al Giudice Tributario, presuppone una specifica comunicazione al contribuente. Il D Lgs n 546 del 1992 art 19 prescrive quali sono gli atti impugnabili e fra questi è enumerata l'iscrizione ipotecaria. Non solo, anche la legge 241 del 1990 all'art 21, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione nei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria lo è. Oltre alla previsione dell'art 6 in merito all'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Questa Corte ritiene: l'atto impugnato è viziato da nullità assoluta e quindi impugnabile anche oltre i 60 giorni previsti per l'impugnativa; e che il Giudice anche d'Ufficio deve dichiarare la nullità del provvedimento impositivo.
Le S.U. (sentenza n. 19667 del 18.9.2014) hanno affermato il principio per cui “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011,
l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni,
o provveda al pagamento del dovuto.
Principio consolidato è che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Mancando la prova che l'iscrizione dell'ipoteca sui beni della ricorrente sia stata proceduta da alcuna comunicazione, la stessa parte resistente ha dichiarato di non avervi provveduto, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato e la conseguente cancellazione dell'ipoteca eseguita dall'DE
La nullità dell'iscrizione ipotecaria determina l'estinzione dell'intero diritto di credito per intervenuta prescrizione essendo trascorso oltre un decennio dalla notifica delle cartelle e non essendovi in atti prova sufficiente della regolare e legittima notifica degli atti interruttivi, peraltro, contestati dalla ricorrente nelle memorie illustrative.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio per l'DE che liquida in euro 6.129 per competenze oltre esborsi documentati e accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Compensa con l'Agenzia delle Entrate considerato che la prova delle notifiche, oggetto di contestazione, è stata di esclusiva competenza dell'DE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'DE al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.129 per competenze oltre esborsi documentati e accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4188/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Elena Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5183/34 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3091/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso al fine di ottenere declaratoria di nullità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria P.I/5183/34 ricevuta in data 04.04.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate/Riscossione comunicava il mancato pagamento del carico scaduto alla data del 09.06.2010 per complessivi € 1.210.608,56 eseguendo presso l'Ufficio del Territorio di Cosenza iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 672/1973 avente ad oggetto beni immobili della Ricorrente_1 s.r.l.
Sosteneva la ricorrente: dopo essere venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, con istanza del 13.03.2024 chiedeva all'DE copia della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Con riscontro del 4.4.2024 l'DE evadeva la richiesta trasmettendo copia della comunicazione con tutti i prospetti debitori.
In diritto: impugnabilità dell'atto;
Autonoma impugnabilità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria –art. 19 comma I lett. e-bis del D.Lgs n. 546/1992.
l'art. 21 del D.lgs 546/1992 – La nullità del referto di notifica di cui alla racc. a.r. 13909747122 del 22.07.2010.
Il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
- Insussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973.
Inesigibilità del credito derivante dalle cartelle sottese alla impugnata iscrizione ipotecaria per omessa specifica dell'anno di riferimento e dell'ente impositore – Intervenuta prescrizione quinquennale ed in subordine decennale.
Mancato perfezionamento del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali contenute nella iscrizione ipotecaria.
Omessa indicazione dell'ente impositore e dell'anno di riferimento del tributo contenuto nelle cartelle sottostanti l'avvenuta iscrizione ipotecaria.
Intervenuta prescrizione quinquennale delle somme contenute all'interno delle cartelle esattoriali di cui alla impugnata iscrizione ipotecaria.
Intervenuta prescrizione decennale
Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Concludeva in accoglimento dei motivi del ricorso annullare l'iscrizione ipotecaria e dichiarare il credito inesigibile per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che sosteneva che in questa fase di riscossione avanzata diventa dirimente la prova della notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, come l'Agenzia delle Entrate Riscossione, correttamente chiamata in causa, avrà cura di dimostrare: ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, infatti, non sarà più eccepibile se verrà dimostrata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva: inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo;
l'opposizione è inammissibile, poiché essa non è stata proposta nei termini di legge avverso un atto esattoriale notificato e rientrante tra quelli previsti dall'art. 19 D. Lgs. 546/1992, ma solo avverso gli estratti relativi ai crediti iscritti a ruolo e oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
In merito alla notifica della dell'avviso dell'iscrizione ipotecaria, dalla lettura del referto di notifica, la consegna dell'avviso di iscrizione ipotecaria è avvenuto il 22.07.2010 a mezzo del servizio postale a tale Nominativo_1 qualificatasi PORTIERE, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Sull'eccezione di omessa notifica del preavviso deduceva che l'iscrizione ipotecaria risale all'anno 2010 ed
è stata correttamente notificata al contribuente, allorquando non esisteva l'obbligo di notifica della comunicazione preventiva introdotto solo con D.L. n. 70/2011
Sulla notifica delle cartelle, le già cartelle sono state regolarmente notificate al destinatario.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione: nell'atto impugnato sono presenti tutti i dati relativi al credito portato dagli atti richiamati come indicati dall'Ente impositore, che consentono al destinatario di conoscere il merito della pretesa.
Sulla prescrizione: I tributi si prescrivono nel termine di dieci anni e per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione, a seguito del verificarsi di una causa interruttiva, esso ricomincia a decorrere nuovamente.
Agli originari termini di decadenza e prescrizione va aggiunto il pe riodo di 541 giorni di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
Concludeva in via pregiudiziale per l'inammissibilità, nel merito rigetto.
La ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.Depositava sentenza n 626/2025 pubblicata il 29.3.2025 RG 1571/2024 Tribunale Ordinario di Cosenza sez Lavoro, che , dichiarava l'inefficacia della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata ordinandone la cancellazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente stabilire che l'atto di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile.
Con efficacia preclusiva rispetto alle altre questioni sollevate, che devono intendersi assorbite, l'attenzione deve incentrarsi sulla portata degli art 50 e 77 del DPR 603/73 e sulla relativa comunicazione dell'iscrizione ipotecaria al contribuente quale atto necessario al corretto svolgersi della procedura esecutiva, la cui mancanza determina la nullità della stessa iscrizione ipotecaria.
L'Iscrizione ipotecaria in quanto atto impugnabile innanzi al Giudice Tributario, presuppone una specifica comunicazione al contribuente. Il D Lgs n 546 del 1992 art 19 prescrive quali sono gli atti impugnabili e fra questi è enumerata l'iscrizione ipotecaria. Non solo, anche la legge 241 del 1990 all'art 21, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione nei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria lo è. Oltre alla previsione dell'art 6 in merito all'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Questa Corte ritiene: l'atto impugnato è viziato da nullità assoluta e quindi impugnabile anche oltre i 60 giorni previsti per l'impugnativa; e che il Giudice anche d'Ufficio deve dichiarare la nullità del provvedimento impositivo.
Le S.U. (sentenza n. 19667 del 18.9.2014) hanno affermato il principio per cui “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011,
l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni,
o provveda al pagamento del dovuto.
Principio consolidato è che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Mancando la prova che l'iscrizione dell'ipoteca sui beni della ricorrente sia stata proceduta da alcuna comunicazione, la stessa parte resistente ha dichiarato di non avervi provveduto, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato e la conseguente cancellazione dell'ipoteca eseguita dall'DE
La nullità dell'iscrizione ipotecaria determina l'estinzione dell'intero diritto di credito per intervenuta prescrizione essendo trascorso oltre un decennio dalla notifica delle cartelle e non essendovi in atti prova sufficiente della regolare e legittima notifica degli atti interruttivi, peraltro, contestati dalla ricorrente nelle memorie illustrative.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio per l'DE che liquida in euro 6.129 per competenze oltre esborsi documentati e accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Compensa con l'Agenzia delle Entrate considerato che la prova delle notifiche, oggetto di contestazione, è stata di esclusiva competenza dell'DE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'DE al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.129 per competenze oltre esborsi documentati e accessori di legge, con distrazione se richiesta.