Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Impugnabilità dell'atto

    La Corte ritiene l'atto di iscrizione ipotecaria autonomamente impugnabile.

  • Accolto
    Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva

    La Corte ritiene che l'iscrizione ipotecaria, in quanto atto impugnabile innanzi al Giudice Tributario, presuppone una specifica comunicazione al contribuente. La mancanza della prova che l'iscrizione sia stata preceduta da alcuna comunicazione, e la dichiarazione della parte resistente di non avervi provveduto, determinano la nullità dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Nullità del referto di notifica

    La Corte dichiara la nullità dell'atto impugnato, assorbendo le questioni relative alla notifica.

  • Accolto
    Inesigibilità del credito per prescrizione

    La nullità dell'iscrizione ipotecaria determina l'estinzione dell'intero diritto di credito per intervenuta prescrizione, essendo trascorso oltre un decennio dalla notifica delle cartelle e non essendovi in atti prova sufficiente della regolare e legittima notifica degli atti interruttivi.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità dell'iscrizione ipotecaria

    La Corte ordina la cancellazione dell'ipoteca eseguita dall'Agente di Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 28
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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