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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1384/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2518/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17717/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7010/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (Ade) appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso - ai sensi degli artt. 38 e 41-bis dpr n.
600/1973 e art. 67 tuir - nei confronti della contribuente in epigrafe indicata, quale unica socia ed amministratrice, per il recupero, ai fini irpef e addizionali anno 2021 oltre sanzioni ed interessi, dell'importo di € 61.829,00 quali “redditi diversi”, desunti dal disconoscimento del diritto della società alla detrazione dell'iva sugli acquisti effettuati.
Il ricorso introduttivo - evidenziato che il provvedimento impugnato si basa su un procedimento penale per emissione di fatture inerenti operazioni inesistenti - ha dedotto l'omesso preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione, l'insussistenza del presupposto dell'imposta, l'illegittima applicazione delle sanzioni.
La decisione di primo grado - disattesa la richiesta dell'ufficio di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. sino alla conclusione del processo penale ("atteso che nel contenzioso tributario, in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, anche la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario") - è stata motivata dalla considerazione che l'accertamento impugnato - fondato sullo stesso presupposto dell'accertamento a carico della società ovverosia l'indeducibilità in quanto cartiera dell'iva per i costi sostenuti - è stato definitivamente annullato dalla sentenza della Corte di giustizia di I° grado di
Napoli n. 13359/2024, in ragione dell'insussistenza del reato di fatturazione per operazioni inesistenti nonchè della natura di società ”cartiera”, oltre che per carenza di motivazione.
"All'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società consegue l'annullamento dell'atto impugnato poiché quest'ultimo riporta pedissequamente il contenuto del provvedimento emesso nei confronti della società senza indicare le ragioni e le modalità secondo cui la ricorrente avrebbe percepito i maggiori redditi accertati.
Pertanto, ritiene questa Corte che i dati indicati dall'Ufficio, riferiti unicamente alla società e ritenuti inattendibili dalla sentenza che ha definito il giudizio societario, non siano idonei a giustificare il recupero per l'anno 2021 della maggiore irpef accertata".
L'appello deduce che la sentenza relativa all'avviso di accertamento societario è stata appellata e che - essendo stati forniti elementi incontrovertibili circa la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture -
l'onere della prova contraria ricade sulla contribuente.
L'accertamento riguarda esclusivamente la tassazione dei proventi illeciti incassati dall'appellata e non tutte le componenti reddituali e l'atto è stato originato dagli elementi riscontrati in sede di accertamento nei confronti della società.
E' infatti in sede di accertamento societario che sono stati rilevati i presupposti per la configurazione di proventi illecitamente conseguiti - correlati all'emissione di fatture per operazioni inesistenti - e in tale sede gli stessi sono stati determinati nel loro ammontare pur non dando origine al recupero nei confronti della società destinataria di tale atto in quanto conseguiti ad esclusivo vantaggio dell'amministratore nonché socio unico della società.
Trattasi dunque di un controllo di tipo parziale - originato da un controllo effettuato su altro soggetto - e dunque sicuramente rientrante nelle tipologie previste dall'art.41 bis DPR 600/73, per il quale ai sensi dell'art.
5-ter D.lgvo n. 218/1997 è esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio. In merito alla legittimità del recupero basato sulla configurazione di “proventi illeciti” non vi è dubbio che a fronte dell'emissione delle fatture inesistenti sia stato ottenuto un vantaggio anche dal punto di vista reddituale sia dall'emittente che dal destinatario(Corte di Cassazione 22680/2008).
In generale , proprio in considerazione dell'inesistenza delle operazioni sottostanti nonché del risparmio che viene assicurato al destinatario delle fatture, si presume che il contribuente "emittente" abbia comunque incassato, quale provento illecito, un determinato "corrispettivo", commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei proventi illeciti gli stessi sono stati calcolati dall'ufficio in un ammontare pari all'Iva recata nelle fatture emesse per operazioni inesistenti, quale corrispettivo per l'emissione delle suddette fatture e dunque reddito conseguito dalla ricorrente da sottoporre a tassazione.
Dilatoria e fuorviante appare pertanto la contestazione relativa all'ammontare dei suddetti proventi, pari ai costi sostenuti dalla società che, anziché essere recuperati in capo a quest'ultima, sarebbero stati indebitamente “ribaltati “ sulla ricorrente.
Tale affermazione è del tutto priva di fondamento in quanto, come specificato nella motivazione dell'atto
( pag 5), l'importo è pari all'imposta recata sulle fatture emesse dalla società per operazioni inesistenti.
Tale imposta , ovvero l'iva riportata nelle fatture emesse, è stata considerata incassata quindi come corrispettivo per l'emissione delle stesse fatture.
Pretestuosa appare anche la contestazione relativa alla determinazione delle sanzioni, abbondantemente supportata dai presupposti di fatto e giuridici contenuti nella motivazione nonchè dall'evidenziazione dell'iter seguito ai fini del calcolo della sanzione irrogata.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in via preliminare preclusioni di rito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento oggetto dell'odierno giudizio è stato emesso nei confronti dell'appellata sulla base dell'accertamento a carico della società per disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti.
Quest'ultimo a sua volta è stato basato unicamente sul processo penale avviato, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti dell'appellata quale rappresentante legale.
L'appello è inammissibile ancor prima che infondato in relazione alla mancanza di motivi specifici avverso le ragioni fondanti la sentenza gravata, essendosi l'appellante limitato alla riproposizione delle controdeduzioni di primo grado.
In ogni caso nel merito assume carattere assorbente il profilo inerente il contestuale rigetto in questa stessa udienza del connesso appello avente ad oggetto l'accertamento societario.
Invero la conferma dell'annullamento dell'atto impositivo a carico della società toglie ineludibilmente il presupposto del provvedimento gravato in questo giudizio, che appunto imputa all'appellata l'acquisizione di proventi illeciti ritenuti derivati, quale unico socio ed amministratore, dai costi detratti per le operazioni qualificate oggettivamente inesistenti.
Va altresì evidenziata, in maniera altrettanto assorbente, l'intervenuta assoluzione in sede penale per
“non aver commesso il fatto" , la cui formula si impone con efficacia vincolante anche nel presente giudizio ai sensi dell'art. 21-bis della L. n. 74/2000, in quanto il relativo avviso di accertamento è stato emesso nei confronti dell'appellata, per stessa asserzione dell'Agenzia appellante, solo ed esclusivamente in dipendenza del decreto penale di rinvio a giudizio da cui ha preso avvio il succitato processo penale.
Al riguardo appare dirimente riportare i punti salienti del giudicato penale (Tribunale penale di Napoli, sez.
V, sentenza n. 5955/2025 diventata irrevocabile in data 25/9/2025):
"Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, l'imputata deve essere assolta da entrambi i reati a lei ascritti perché è carente la prova che abbia concorso alla loro commissione....era un mero prestanome del marito, priva di qualsivoglia potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; inoltre, era priva delle conoscenze ed esperienze necessarie per svolgere le funzioni di amministratore e compiere le complesse operazioni emerse dalle indagini;
infine, dalle prove acquisite, non emergono elementi per poter ritenere che...fosse consapevole che il marito...quale amministratore di fatto, realizzasse le condotte contestate".
"Il criterio funzionalistico e dell'effettività, secondo cui il dato fattuale della gestione sociale prevale su quello formale, porta a ritenere che dei reati fiscali contestati...debba rispondere solo l'amministratore di fatto....perché titolare effettivo della gestione sociale.
L'assoluta estraneità....alla gestione.....impone il suo proscioglimento".
Sempre nel merito, per mera completezza di esame, va comunque ribadito, come esattamente rilevato in prime cure, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento a carico dell'appellata, che non dà adeguato conto del collegamento operato tra i ravvisati costi ed i ritenuti proventi illeciti.
In particolare non è dato comprendere le ragioni per le quali i ripetuti proventi illecitamente conseguiti dalla società di capitali non siano stati recuperati a carico di quest'ultima laddove l'assunto che tali proventi siano stati conseguiti ad esclusivo vantaggio dell'appellata contribuente in quanto unico soggetto preposto alla gestione della società e unico socio contrasta con la valutazione operata in sede penale - amministratore di diritto e mero prestanome - e sull'autonomia soggettiva e patrimoniale della società di capitali.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2518/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17717/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3011M03449 2023 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7010/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (Ade) appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso - ai sensi degli artt. 38 e 41-bis dpr n.
600/1973 e art. 67 tuir - nei confronti della contribuente in epigrafe indicata, quale unica socia ed amministratrice, per il recupero, ai fini irpef e addizionali anno 2021 oltre sanzioni ed interessi, dell'importo di € 61.829,00 quali “redditi diversi”, desunti dal disconoscimento del diritto della società alla detrazione dell'iva sugli acquisti effettuati.
Il ricorso introduttivo - evidenziato che il provvedimento impugnato si basa su un procedimento penale per emissione di fatture inerenti operazioni inesistenti - ha dedotto l'omesso preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione, l'insussistenza del presupposto dell'imposta, l'illegittima applicazione delle sanzioni.
La decisione di primo grado - disattesa la richiesta dell'ufficio di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. sino alla conclusione del processo penale ("atteso che nel contenzioso tributario, in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, anche la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario") - è stata motivata dalla considerazione che l'accertamento impugnato - fondato sullo stesso presupposto dell'accertamento a carico della società ovverosia l'indeducibilità in quanto cartiera dell'iva per i costi sostenuti - è stato definitivamente annullato dalla sentenza della Corte di giustizia di I° grado di
Napoli n. 13359/2024, in ragione dell'insussistenza del reato di fatturazione per operazioni inesistenti nonchè della natura di società ”cartiera”, oltre che per carenza di motivazione.
"All'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società consegue l'annullamento dell'atto impugnato poiché quest'ultimo riporta pedissequamente il contenuto del provvedimento emesso nei confronti della società senza indicare le ragioni e le modalità secondo cui la ricorrente avrebbe percepito i maggiori redditi accertati.
Pertanto, ritiene questa Corte che i dati indicati dall'Ufficio, riferiti unicamente alla società e ritenuti inattendibili dalla sentenza che ha definito il giudizio societario, non siano idonei a giustificare il recupero per l'anno 2021 della maggiore irpef accertata".
L'appello deduce che la sentenza relativa all'avviso di accertamento societario è stata appellata e che - essendo stati forniti elementi incontrovertibili circa la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture -
l'onere della prova contraria ricade sulla contribuente.
L'accertamento riguarda esclusivamente la tassazione dei proventi illeciti incassati dall'appellata e non tutte le componenti reddituali e l'atto è stato originato dagli elementi riscontrati in sede di accertamento nei confronti della società.
E' infatti in sede di accertamento societario che sono stati rilevati i presupposti per la configurazione di proventi illecitamente conseguiti - correlati all'emissione di fatture per operazioni inesistenti - e in tale sede gli stessi sono stati determinati nel loro ammontare pur non dando origine al recupero nei confronti della società destinataria di tale atto in quanto conseguiti ad esclusivo vantaggio dell'amministratore nonché socio unico della società.
Trattasi dunque di un controllo di tipo parziale - originato da un controllo effettuato su altro soggetto - e dunque sicuramente rientrante nelle tipologie previste dall'art.41 bis DPR 600/73, per il quale ai sensi dell'art.
5-ter D.lgvo n. 218/1997 è esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio. In merito alla legittimità del recupero basato sulla configurazione di “proventi illeciti” non vi è dubbio che a fronte dell'emissione delle fatture inesistenti sia stato ottenuto un vantaggio anche dal punto di vista reddituale sia dall'emittente che dal destinatario(Corte di Cassazione 22680/2008).
In generale , proprio in considerazione dell'inesistenza delle operazioni sottostanti nonché del risparmio che viene assicurato al destinatario delle fatture, si presume che il contribuente "emittente" abbia comunque incassato, quale provento illecito, un determinato "corrispettivo", commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei proventi illeciti gli stessi sono stati calcolati dall'ufficio in un ammontare pari all'Iva recata nelle fatture emesse per operazioni inesistenti, quale corrispettivo per l'emissione delle suddette fatture e dunque reddito conseguito dalla ricorrente da sottoporre a tassazione.
Dilatoria e fuorviante appare pertanto la contestazione relativa all'ammontare dei suddetti proventi, pari ai costi sostenuti dalla società che, anziché essere recuperati in capo a quest'ultima, sarebbero stati indebitamente “ribaltati “ sulla ricorrente.
Tale affermazione è del tutto priva di fondamento in quanto, come specificato nella motivazione dell'atto
( pag 5), l'importo è pari all'imposta recata sulle fatture emesse dalla società per operazioni inesistenti.
Tale imposta , ovvero l'iva riportata nelle fatture emesse, è stata considerata incassata quindi come corrispettivo per l'emissione delle stesse fatture.
Pretestuosa appare anche la contestazione relativa alla determinazione delle sanzioni, abbondantemente supportata dai presupposti di fatto e giuridici contenuti nella motivazione nonchè dall'evidenziazione dell'iter seguito ai fini del calcolo della sanzione irrogata.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in via preliminare preclusioni di rito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento oggetto dell'odierno giudizio è stato emesso nei confronti dell'appellata sulla base dell'accertamento a carico della società per disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti.
Quest'ultimo a sua volta è stato basato unicamente sul processo penale avviato, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti dell'appellata quale rappresentante legale.
L'appello è inammissibile ancor prima che infondato in relazione alla mancanza di motivi specifici avverso le ragioni fondanti la sentenza gravata, essendosi l'appellante limitato alla riproposizione delle controdeduzioni di primo grado.
In ogni caso nel merito assume carattere assorbente il profilo inerente il contestuale rigetto in questa stessa udienza del connesso appello avente ad oggetto l'accertamento societario.
Invero la conferma dell'annullamento dell'atto impositivo a carico della società toglie ineludibilmente il presupposto del provvedimento gravato in questo giudizio, che appunto imputa all'appellata l'acquisizione di proventi illeciti ritenuti derivati, quale unico socio ed amministratore, dai costi detratti per le operazioni qualificate oggettivamente inesistenti.
Va altresì evidenziata, in maniera altrettanto assorbente, l'intervenuta assoluzione in sede penale per
“non aver commesso il fatto" , la cui formula si impone con efficacia vincolante anche nel presente giudizio ai sensi dell'art. 21-bis della L. n. 74/2000, in quanto il relativo avviso di accertamento è stato emesso nei confronti dell'appellata, per stessa asserzione dell'Agenzia appellante, solo ed esclusivamente in dipendenza del decreto penale di rinvio a giudizio da cui ha preso avvio il succitato processo penale.
Al riguardo appare dirimente riportare i punti salienti del giudicato penale (Tribunale penale di Napoli, sez.
V, sentenza n. 5955/2025 diventata irrevocabile in data 25/9/2025):
"Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, l'imputata deve essere assolta da entrambi i reati a lei ascritti perché è carente la prova che abbia concorso alla loro commissione....era un mero prestanome del marito, priva di qualsivoglia potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; inoltre, era priva delle conoscenze ed esperienze necessarie per svolgere le funzioni di amministratore e compiere le complesse operazioni emerse dalle indagini;
infine, dalle prove acquisite, non emergono elementi per poter ritenere che...fosse consapevole che il marito...quale amministratore di fatto, realizzasse le condotte contestate".
"Il criterio funzionalistico e dell'effettività, secondo cui il dato fattuale della gestione sociale prevale su quello formale, porta a ritenere che dei reati fiscali contestati...debba rispondere solo l'amministratore di fatto....perché titolare effettivo della gestione sociale.
L'assoluta estraneità....alla gestione.....impone il suo proscioglimento".
Sempre nel merito, per mera completezza di esame, va comunque ribadito, come esattamente rilevato in prime cure, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento a carico dell'appellata, che non dà adeguato conto del collegamento operato tra i ravvisati costi ed i ritenuti proventi illeciti.
In particolare non è dato comprendere le ragioni per le quali i ripetuti proventi illecitamente conseguiti dalla società di capitali non siano stati recuperati a carico di quest'ultima laddove l'assunto che tali proventi siano stati conseguiti ad esclusivo vantaggio dell'appellata contribuente in quanto unico soggetto preposto alla gestione della società e unico socio contrasta con la valutazione operata in sede penale - amministratore di diritto e mero prestanome - e sull'autonomia soggettiva e patrimoniale della società di capitali.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.