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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria R.g. n. 393 / 2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 14.12.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. BIANCO ANTONELLA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
GATTO CRISTIANA
-resistente-
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno formulato conclusioni concordi come da verbale dell'udienza del 14.12.2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 ha adito il Parte_1 tribunale di Tempio Pausania per disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore (nata il [...]). Per_1
In data 19.9.2023 si è regolarmente costituito in giudizio padre Controparte_1
della detta minore.
Nel corso della causa le parti sono pervenute ad accordo su ogni questione controversia e, all'udienza del 14.12.2023, hanno redatto verbale condiviso del tenore che segue:
“1) La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che ha deciso di spostare la sua residenza da Olbia a
Postioma (TV), Via Ferrini 11/2, dove verrà stabilita anche la residenza prevalente della bambina e la sua dimora abituale;
2) La si impegna a relazionare il puntualmente e con congruo Pt_1 CP_1
preavviso, sui tempi e modi del trasferimento, tenendo conto che questo potrà avvenire durante l'attuale anno scolastico in corso, soltanto nell'ipotesi in cui la scuola elementare di Olbia, via Vignola, attualmente frequentata dalla bambina, rilasci il nullaosta per il trasferimento e la nuova scuola di Postioma garantisca di accettare l'alunna e tenga conto delle valutazioni già ottenute per il periodo scolastico già trascorso, ai fini dello scrutinio finale e quindi della promozione alla classe successiva;
3) Il padre avrà diritto di vedere la bambina tutte le volte che vorrà presso la nuova residenza della madre, previo accordo tra le parti su tempi e modalità;
4) Vista l'età della minore, la dovrà garantire contatti quotidiani con l'atro Pt_1
genitore in videochiamata o telefonici, per almeno una volta al giorno e comunque ogni qualvolta la bambina ne faccia richiesta;
5) La si impegna altresì a tenere costantemente informato il sulle Pt_1 CP_1
abitudini di vita quotidiane della minore e su qualunque tipo di accadimento che possa riguardare la vita e la crescita della bambina (a mero titolo esemplificativo si indicano: stato di salute, scuola, attività extrascolastiche, coetanei e adulti frequentati, viaggi, gite etc,);
6) La si impegna ad informare costantemente il padre sull'inserimento della Pt_1
minore nella nuova scuola, e a garantire, qualora fosse necessario, un aiuto esterno
2 alla bambina che la assista nello studio;
7) Vista l'impossibilità per il padre di avere un contatto personale con gli insegnanti della nuova scuola, la si impegna ad informare puntualmente il Pt_1 CP_1 sulle date e sull'esito dei colloqui collettivi e individuali svolti per la bambina e a comunicare agli insegnanti la disponibilità del ad incontrarli, anche per via CP_1
telematica e, in ogni caso, a fare da tramite tra il genitore non collocatario e la scuola;
8) Le parti concordano sull'opportunità di avviare anche un percorso psicologico di sostegno che possa supportare la minore nel cambiamento delle sue abitudini di vita, con un professionista specializzato che verrà individuato, concordemente e su indicazione della tra figure esperte residenti nel nuovo domicilio della Pt_1
minore; le relative spese saranno a carico della fino alla somma massima di Pt_1
euro 500,00 e di entrambi le parti per eventuali spese superiori ad euro 500,00;
9) Al fine di garantire ad entrambi i genitori la possibilità di mantenere un rapporto affettivo stabile ed equilibrato con la figlia, la minore passerà tutti i periodi di vacanza, natalizie, pasquali ed estive nonché tutti i ponti festivi, con il padre nella casa di famiglia di Olbia, con diritto della madre di vederla e tenerla con sé ogniqualvolta lo vorrà e con l'impegno del padre, quando la bambina risiederà presso di lui, di garantire i contatti quotidiani con la madre in videochiamata o al telefono per non meno di una volta al giorno e tenere sempre informata la madre di qualsiasi evento riguardante la minore, come reciprocamente previsto per la madre al precedente punto 5;
10) Nei mesi in cui la minore rimarrà continuativamente nella nuova residenza della madre a Postioma (TV), la si impegnerà a portare la piccola ad Olbia, Pt_1 Per_1
presso la residenza del padre, almeno una volta al mese, affinché il padre possa tenerla presso di sé per tutto il fine settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e con la disponibilità dei mezzi di trasporto, la madre si impegna inoltre a garantire un ulteriore visita mensile presso il padre o ad allungare il soggiorno già programmato della minore presso il genitore non collocatario fino a raggiungere almeno quattro giorni per ogni mese;
11) Il corrisponderà alla a titolo di mantenimento per la piccola CP_1 Pt_1
, la somma di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, da Per_1
Org_ rivalutarsi ogni anno secondo l'indice senza necessità di previa richiesta scritta a decorrere dalla data di attuazione del presente verbale e quindi dalla data del
3 trasferimento della minore;
12) Le parti pattuiscono che il mantenimento non sarà dovuto per il tempo in cui Per_1
rimarrà in maniera continuativa presso il padre, limitatamente al periodo di effettiva permanenza presso di questi;
13) Nel periodo di permanenza della minore presso il padre, la non Pt_1
corrisponderà alcuna somma a titolo di mantenimento per la figlia ma saranno a suo totale carico tutte le spese di viaggio da Postioma a Olbia, che verranno sostenute per la bambina;
14) Le spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche che dovranno essere sempre concordate ed accettate da entrambe le parti, ad eccezione dei casi di urgenza e indifferibilità, sono a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
15) Spese legali compensate tra le parti”
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto il mutamento del rito e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordi.
Il Giudice designato ha, quindi, riservato la decisione al Collegio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio giudicante, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e visto il parere del Pubblico
Ministero; osservato che in punto di regolazione di affidamento e mantenimento della figlia minore l'accordo raggiunto dai genitori appare rispondente agli interessi della Per_1
medesima, adeguato alla sua età e idoneo a garantirle una piena ed equa bigenitorialità; ritenuto, pertanto, lo stesso meritevole di accoglimento;
ritenuto di dover integralmente compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- CONFERMA gli accordi raggiunti tra le parti.
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione al P.M..
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 14.12.2023.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr.ssa Cecilia Marino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria R.g. n. 393 / 2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 14.12.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. BIANCO ANTONELLA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
GATTO CRISTIANA
-resistente-
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno formulato conclusioni concordi come da verbale dell'udienza del 14.12.2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 ha adito il Parte_1 tribunale di Tempio Pausania per disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia minore (nata il [...]). Per_1
In data 19.9.2023 si è regolarmente costituito in giudizio padre Controparte_1
della detta minore.
Nel corso della causa le parti sono pervenute ad accordo su ogni questione controversia e, all'udienza del 14.12.2023, hanno redatto verbale condiviso del tenore che segue:
“1) La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che ha deciso di spostare la sua residenza da Olbia a
Postioma (TV), Via Ferrini 11/2, dove verrà stabilita anche la residenza prevalente della bambina e la sua dimora abituale;
2) La si impegna a relazionare il puntualmente e con congruo Pt_1 CP_1
preavviso, sui tempi e modi del trasferimento, tenendo conto che questo potrà avvenire durante l'attuale anno scolastico in corso, soltanto nell'ipotesi in cui la scuola elementare di Olbia, via Vignola, attualmente frequentata dalla bambina, rilasci il nullaosta per il trasferimento e la nuova scuola di Postioma garantisca di accettare l'alunna e tenga conto delle valutazioni già ottenute per il periodo scolastico già trascorso, ai fini dello scrutinio finale e quindi della promozione alla classe successiva;
3) Il padre avrà diritto di vedere la bambina tutte le volte che vorrà presso la nuova residenza della madre, previo accordo tra le parti su tempi e modalità;
4) Vista l'età della minore, la dovrà garantire contatti quotidiani con l'atro Pt_1
genitore in videochiamata o telefonici, per almeno una volta al giorno e comunque ogni qualvolta la bambina ne faccia richiesta;
5) La si impegna altresì a tenere costantemente informato il sulle Pt_1 CP_1
abitudini di vita quotidiane della minore e su qualunque tipo di accadimento che possa riguardare la vita e la crescita della bambina (a mero titolo esemplificativo si indicano: stato di salute, scuola, attività extrascolastiche, coetanei e adulti frequentati, viaggi, gite etc,);
6) La si impegna ad informare costantemente il padre sull'inserimento della Pt_1
minore nella nuova scuola, e a garantire, qualora fosse necessario, un aiuto esterno
2 alla bambina che la assista nello studio;
7) Vista l'impossibilità per il padre di avere un contatto personale con gli insegnanti della nuova scuola, la si impegna ad informare puntualmente il Pt_1 CP_1 sulle date e sull'esito dei colloqui collettivi e individuali svolti per la bambina e a comunicare agli insegnanti la disponibilità del ad incontrarli, anche per via CP_1
telematica e, in ogni caso, a fare da tramite tra il genitore non collocatario e la scuola;
8) Le parti concordano sull'opportunità di avviare anche un percorso psicologico di sostegno che possa supportare la minore nel cambiamento delle sue abitudini di vita, con un professionista specializzato che verrà individuato, concordemente e su indicazione della tra figure esperte residenti nel nuovo domicilio della Pt_1
minore; le relative spese saranno a carico della fino alla somma massima di Pt_1
euro 500,00 e di entrambi le parti per eventuali spese superiori ad euro 500,00;
9) Al fine di garantire ad entrambi i genitori la possibilità di mantenere un rapporto affettivo stabile ed equilibrato con la figlia, la minore passerà tutti i periodi di vacanza, natalizie, pasquali ed estive nonché tutti i ponti festivi, con il padre nella casa di famiglia di Olbia, con diritto della madre di vederla e tenerla con sé ogniqualvolta lo vorrà e con l'impegno del padre, quando la bambina risiederà presso di lui, di garantire i contatti quotidiani con la madre in videochiamata o al telefono per non meno di una volta al giorno e tenere sempre informata la madre di qualsiasi evento riguardante la minore, come reciprocamente previsto per la madre al precedente punto 5;
10) Nei mesi in cui la minore rimarrà continuativamente nella nuova residenza della madre a Postioma (TV), la si impegnerà a portare la piccola ad Olbia, Pt_1 Per_1
presso la residenza del padre, almeno una volta al mese, affinché il padre possa tenerla presso di sé per tutto il fine settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e con la disponibilità dei mezzi di trasporto, la madre si impegna inoltre a garantire un ulteriore visita mensile presso il padre o ad allungare il soggiorno già programmato della minore presso il genitore non collocatario fino a raggiungere almeno quattro giorni per ogni mese;
11) Il corrisponderà alla a titolo di mantenimento per la piccola CP_1 Pt_1
, la somma di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, da Per_1
Org_ rivalutarsi ogni anno secondo l'indice senza necessità di previa richiesta scritta a decorrere dalla data di attuazione del presente verbale e quindi dalla data del
3 trasferimento della minore;
12) Le parti pattuiscono che il mantenimento non sarà dovuto per il tempo in cui Per_1
rimarrà in maniera continuativa presso il padre, limitatamente al periodo di effettiva permanenza presso di questi;
13) Nel periodo di permanenza della minore presso il padre, la non Pt_1
corrisponderà alcuna somma a titolo di mantenimento per la figlia ma saranno a suo totale carico tutte le spese di viaggio da Postioma a Olbia, che verranno sostenute per la bambina;
14) Le spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche e mediche che dovranno essere sempre concordate ed accettate da entrambe le parti, ad eccezione dei casi di urgenza e indifferibilità, sono a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
15) Spese legali compensate tra le parti”
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto il mutamento del rito e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordi.
Il Giudice designato ha, quindi, riservato la decisione al Collegio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio giudicante, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e visto il parere del Pubblico
Ministero; osservato che in punto di regolazione di affidamento e mantenimento della figlia minore l'accordo raggiunto dai genitori appare rispondente agli interessi della Per_1
medesima, adeguato alla sua età e idoneo a garantirle una piena ed equa bigenitorialità; ritenuto, pertanto, lo stesso meritevole di accoglimento;
ritenuto di dover integralmente compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- CONFERMA gli accordi raggiunti tra le parti.
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione al P.M..
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 14.12.2023.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr.ssa Cecilia Marino
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