Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da
SV IO e DO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cecconi e Salvatore Prestipino, con domicilio eletto presso lo studio AR NT in Perugia, piazza Italia 11;
per l’annullamento
- della nota raccomandata A/R del Comune di Foligno prot. 2025/00030518 dell’8.4.2025, con la quale si dispone la liberazione, entro 60 giorni, della struttura delocalizzata post sisma 1997, destinata a falegnameria, in quanto terminate le condizioni di emergenza per le quali l’immobile era stato assegnato;
- della successiva nota protocollo n. 44908/2025 del 27.5.2025, di conferma da parte dell’Amministrazione comunale del rilascio della struttura delocalizzata, senza concedere dilazioni né possibilità di affitto o concessione della stessa;
di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foligno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 gennaio 2026, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con richiesta di compensazione delle spese del giudizio, in ragione dell’accordo intervenuto con il Comune resistente che prevede l’utilizzazione dell’immobile oggetto dei provvedimenti impugnati fino al 31 maggio 2026.
2. In data 23 gennaio 2026 ha depositato dichiarazione di adesione a detto esito processuale.
3. Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., e disporre, coerentemente all’accordo tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AR |
IL SEGRETARIO