Art. 7.
Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a carico del fondo di cui all'art. 3 entro il limite massimo del 4% dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'art. 2.
Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a carico del fondo di cui all'art. 3 entro il limite massimo del 4% dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'art. 2.