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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12298 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_1 CP_2
(P.IVA: ) ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. P.IVA_1 CP_3
, CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
[...]
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) NATO A SANT' ANTIMO (NA) IL CP_4 CodiceFiscale_1
25.04.1946 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA DELLE GINESTRE N. 44, DIFESO DALL' AVV. ANGELO
NE (C.F. ) CON STUDIO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CodiceFiscale_2
ALLA VIA ANTICA GIARDINI 15 PRESSO CUI ELETTIVAMENTE DOMICILIA, CHE LO
RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
p. 1 La società attrice deduce di avere conferito alla Parte_1 Persona_1
l'incarico di eliminare la situazione di pericolo che il fabbricato sito in Napoli, via
Aniello Falcone n. 260/g, arrecava al contiguo fabbricato sito alla medesima via n. 56.
L'affidamento sarebbe avvenuto pretendendo ed ottenendo la garanzia solidale di
. A fronte delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, ing. CP_4
l'attrice afferma che “non veniva adempiuta alcuna prescrizione e Parte_2
non veniva rilasciata alcuna certificazione”, sì che “i lavori non venivano ripresi stante la mancata prova della messa in sicurezza del cantiere e del ponteggio”, ed il Direttore dei Lavori “dava ordine di sospensione dei lavori sino al rilascio della certificazione da parte del dirigente della sicurezza, dell'impresa, sia in ordine alla sicurezza dei ponteggi esistenti, sia in ordine al cantiere”.
L'atto introduttivo valorizza altresì precedenti provvedimenti (cfr. Tribunale di
Napoli - G.I. dr. Mazzocca, Sezione XII Civile, ordinanza del 27.02.2017 e successivo reclamo), in cui si “dava atto che nessun mandato aveva ricevuto il (solo CP_4
corresponsabile dell'inadempimento della impresa appaltatrice)” e che “nessuna certificazione era stata rilasciata in ordine alla sicurezza del cantiere”, nonché
l'affermazione del Collegio secondo cui il era “in realtà semplicemente il garante CP_4 economico della impresa ”. L'attrice rappresenta altresì che, l'impresa Parte_1
incaricata (e per essa, di fatto, anche il “installava i ponteggi necessari, ma per CP_4
un litigio tra la ed il non effettuava i lavori commissionati e non Parte_1 CP_4 consegnava alcuna certificazione in ordine alla sicurezza del cantiere ed addirittura
[…] abbandonava i lavori ed addirittura il veniva sorpreso a rimuovere con CP_4
persone sconosciute, parte dei ponteggi installati”.
Sulla base di tali allegazioni, chiede “accertare e dichiarare l'avvenuta CP_1
risoluzione del contratto di appalto per l'eliminazione del pericolo nel fabbricato in
Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 260/g”, per inadempimento alle disposizioni della
Direzione dei Lavori, per mancata messa in sicurezza del ponteggio esistente e del cantiere e per difetto di certificazioni, nonché per i danni cagionati dalla “sottrazione p. 2 e disinstallazione dei ponteggi di sostegno”, con nomina di CTU “che descriva la situazione dei luoghi e le opere necessarie per eliminare il restante pericolo”.
La convenuta non ha rappresentato una propria autonoma versione dei Parte_1
fatti diversa da quella prospettata nell'atto di citazione;
infatti, si è CP_4
costituito eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda, sostenendo la piena identità di petitum e causa petendi con il giudizio già definito da questo Tribunale (R.G. 3623/2017), conclusosi con sentenza n. 7017/2021, e qualificando l'azione di parte attrice come “palesemente dilatoria avente tutti i crismi dell'azione temeraria”.
In atti è riportato il nucleo motivazionale di detta decisione, secondo cui “la ricostruzione della vicenda contrattuale nei termini prospettata dall'attrice non ha trovato idoneo supporto probatorio” e che, sulla base di missive e raccomandate intercorse, “il rapporto contrattuale d'appalto quanto meno nella fase esecutiva è intercorso tra la soc. ed il sig. , con la ulteriore affermazione testuale CP_1 CP_4
che “Stando i termini della questione, è evidente che la domanda di risoluzione del contratto che la ha formulato nei confronti della sia del tutto CP_1 Parte_1 destituita di fondamento”.
Il contesta altresì l'addebito di sottrazione dei ponteggi, affermando la propria CP_4 titolarità dei materiali presenti in cantiere, come da “note del 24 aprile e 14 Maggio del
2018” con elenco dei beni di cui chiedeva la restituzione, e rilevando che la custodia dei beni presenti sul cantiere era di esclusiva pertinenza della committente dopo la chiusura del cantiere, sicché sarebbe evidente il tentativo di perpetrate ai suoi danni un indebito arricchimento.
Ebbene, in ragione di quanto in atti è pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, prospettata da parte convenuta in relazione all'identità di petitum e causa petendi con il procedimento R.G. 3623/2017 concluso con sentenza n. 7017/2021 di questo Tribunale.
Dalla lettura coordinata degli atti emerge che l'odierna domanda di è volta CP_1
a ottenere, nei confronti dell'appaltatore formalmente incaricato e, in uno, Parte_1
p. 3 del quale “garante”, la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto “per CP_4
l'eliminazione del pericolo nel fabbricato in Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 260/g” per grave inadempimento, consistito nella mancata messa in sicurezza del cantiere e dei ponteggi, nella mancata produzione di certificazioni e nella condotta di
“sottrazione e disinstallazione dei ponteggi di sostegno”, con conseguente condanna ai danni.
L'oggetto, la sequenza fattuale descritta e l'interesse perseguito coincidono con quelli già dedotti nel giudizio definito dalla sentenza n. 7017/2021.
Né le allegazioni dell'attrice evidenziano, nella loro struttura, la prospettazione di fatti sopravvenuti rispetto al thema decidendum già scrutinato, tali da configurare una nuova causa petendi.
L'episodio della riferita “rimozione” di parte dei ponteggi da parte del con CP_4
soggetti sconosciuti, è allegato nell'atto di citazione quale momento interno alla stessa vicenda di inadempimento che l'attrice aveva già posto a fondamento del precedente giudizio;
in ogni caso, esso non è supportato, allo stato, da specifica prova documentale o da allegazioni temporalmente collocate come successive e estranee al perimetro oggettivo del giudizio concluso nel 2021.
Né può ritenersi che la riproposizione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e CTU) sia di per sé idonea a superare la preclusione derivante dall'identità di causa, poiché l'ammissibilità dell'azione non dipende dalla disponibilità di strumenti istruttori, ma dalla novità della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Le stesse note di trattazione scritta dell'attrice si limitano a ribadire le doglianze sulla
“legittimazione professionale del sig. e della sua prestanome CP_4 [...]
”, senza chiarire in che termini tale profilo si collocherebbe fuori dall'orbita del Pt_1 giudizio già definito, nel quale la relazione contrattuale quantomeno nella fase esecutiva fu accertata come intercorsa tra e CP_1 CP_4
La conseguenza è che l'azione deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, stante la piena sovrapponibilità di petitum e causa petendi con la pretesa già decisa dalla sentenza n. 7017/2021.
p. 4 Tale declaratoria assorbe ogni ulteriore questione di merito, ivi compresa l'ammissibilità delle prove richieste e la nomina del CTU.
Resta da esaminare la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata dal CP_4
La riproposizione di una azione identica a quella già definita negativamente non è, di per sé, sufficiente a fondare la condanna per lite temeraria, occorrendo la prova di un abuso del processo, con consapevolezza della infondatezza o con colpa grave nella reiterazione della domanda.
Nel caso concreto, l'attrice ha comunque rappresentato la propria versione insistendo su profili di sicurezza del cantiere e sulla necessità di accertamenti tecnici, richiamando provvedimenti sommari del 2017 e la posizione del G.I. e del Collegio in sede di reclamo;
tale condotta, seppure erronea in diritto quanto alla riproponibilità dell'azione, non appare connotata da evidente malafede o da colpa grave nella deduzione di fatti manifestamente insussistenti. Pertanto, la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06), con attribuzione al difensore del CP_4 dichiaratosi antistatario.
Considerato il valore della causa e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi
5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e di , per violazione del principio del Controparte_5 CP_4
p. 5 ne bis in idem, risultando l'azione identica, per oggetto e causa petendi, a quella già definita da Tribunale con sentenza n. 7017/2021; rigetta la richiesta di condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 CP_4 che liquida in 5.077,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Tesone, difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_1 CP_2
(P.IVA: ) ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. P.IVA_1 CP_3
, CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
[...]
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) NATO A SANT' ANTIMO (NA) IL CP_4 CodiceFiscale_1
25.04.1946 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA DELLE GINESTRE N. 44, DIFESO DALL' AVV. ANGELO
NE (C.F. ) CON STUDIO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CodiceFiscale_2
ALLA VIA ANTICA GIARDINI 15 PRESSO CUI ELETTIVAMENTE DOMICILIA, CHE LO
RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
p. 1 La società attrice deduce di avere conferito alla Parte_1 Persona_1
l'incarico di eliminare la situazione di pericolo che il fabbricato sito in Napoli, via
Aniello Falcone n. 260/g, arrecava al contiguo fabbricato sito alla medesima via n. 56.
L'affidamento sarebbe avvenuto pretendendo ed ottenendo la garanzia solidale di
. A fronte delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, ing. CP_4
l'attrice afferma che “non veniva adempiuta alcuna prescrizione e Parte_2
non veniva rilasciata alcuna certificazione”, sì che “i lavori non venivano ripresi stante la mancata prova della messa in sicurezza del cantiere e del ponteggio”, ed il Direttore dei Lavori “dava ordine di sospensione dei lavori sino al rilascio della certificazione da parte del dirigente della sicurezza, dell'impresa, sia in ordine alla sicurezza dei ponteggi esistenti, sia in ordine al cantiere”.
L'atto introduttivo valorizza altresì precedenti provvedimenti (cfr. Tribunale di
Napoli - G.I. dr. Mazzocca, Sezione XII Civile, ordinanza del 27.02.2017 e successivo reclamo), in cui si “dava atto che nessun mandato aveva ricevuto il (solo CP_4
corresponsabile dell'inadempimento della impresa appaltatrice)” e che “nessuna certificazione era stata rilasciata in ordine alla sicurezza del cantiere”, nonché
l'affermazione del Collegio secondo cui il era “in realtà semplicemente il garante CP_4 economico della impresa ”. L'attrice rappresenta altresì che, l'impresa Parte_1
incaricata (e per essa, di fatto, anche il “installava i ponteggi necessari, ma per CP_4
un litigio tra la ed il non effettuava i lavori commissionati e non Parte_1 CP_4 consegnava alcuna certificazione in ordine alla sicurezza del cantiere ed addirittura
[…] abbandonava i lavori ed addirittura il veniva sorpreso a rimuovere con CP_4
persone sconosciute, parte dei ponteggi installati”.
Sulla base di tali allegazioni, chiede “accertare e dichiarare l'avvenuta CP_1
risoluzione del contratto di appalto per l'eliminazione del pericolo nel fabbricato in
Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 260/g”, per inadempimento alle disposizioni della
Direzione dei Lavori, per mancata messa in sicurezza del ponteggio esistente e del cantiere e per difetto di certificazioni, nonché per i danni cagionati dalla “sottrazione p. 2 e disinstallazione dei ponteggi di sostegno”, con nomina di CTU “che descriva la situazione dei luoghi e le opere necessarie per eliminare il restante pericolo”.
La convenuta non ha rappresentato una propria autonoma versione dei Parte_1
fatti diversa da quella prospettata nell'atto di citazione;
infatti, si è CP_4
costituito eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda, sostenendo la piena identità di petitum e causa petendi con il giudizio già definito da questo Tribunale (R.G. 3623/2017), conclusosi con sentenza n. 7017/2021, e qualificando l'azione di parte attrice come “palesemente dilatoria avente tutti i crismi dell'azione temeraria”.
In atti è riportato il nucleo motivazionale di detta decisione, secondo cui “la ricostruzione della vicenda contrattuale nei termini prospettata dall'attrice non ha trovato idoneo supporto probatorio” e che, sulla base di missive e raccomandate intercorse, “il rapporto contrattuale d'appalto quanto meno nella fase esecutiva è intercorso tra la soc. ed il sig. , con la ulteriore affermazione testuale CP_1 CP_4
che “Stando i termini della questione, è evidente che la domanda di risoluzione del contratto che la ha formulato nei confronti della sia del tutto CP_1 Parte_1 destituita di fondamento”.
Il contesta altresì l'addebito di sottrazione dei ponteggi, affermando la propria CP_4 titolarità dei materiali presenti in cantiere, come da “note del 24 aprile e 14 Maggio del
2018” con elenco dei beni di cui chiedeva la restituzione, e rilevando che la custodia dei beni presenti sul cantiere era di esclusiva pertinenza della committente dopo la chiusura del cantiere, sicché sarebbe evidente il tentativo di perpetrate ai suoi danni un indebito arricchimento.
Ebbene, in ragione di quanto in atti è pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale, prospettata da parte convenuta in relazione all'identità di petitum e causa petendi con il procedimento R.G. 3623/2017 concluso con sentenza n. 7017/2021 di questo Tribunale.
Dalla lettura coordinata degli atti emerge che l'odierna domanda di è volta CP_1
a ottenere, nei confronti dell'appaltatore formalmente incaricato e, in uno, Parte_1
p. 3 del quale “garante”, la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto “per CP_4
l'eliminazione del pericolo nel fabbricato in Napoli, alla Via Aniello Falcone n. 260/g” per grave inadempimento, consistito nella mancata messa in sicurezza del cantiere e dei ponteggi, nella mancata produzione di certificazioni e nella condotta di
“sottrazione e disinstallazione dei ponteggi di sostegno”, con conseguente condanna ai danni.
L'oggetto, la sequenza fattuale descritta e l'interesse perseguito coincidono con quelli già dedotti nel giudizio definito dalla sentenza n. 7017/2021.
Né le allegazioni dell'attrice evidenziano, nella loro struttura, la prospettazione di fatti sopravvenuti rispetto al thema decidendum già scrutinato, tali da configurare una nuova causa petendi.
L'episodio della riferita “rimozione” di parte dei ponteggi da parte del con CP_4
soggetti sconosciuti, è allegato nell'atto di citazione quale momento interno alla stessa vicenda di inadempimento che l'attrice aveva già posto a fondamento del precedente giudizio;
in ogni caso, esso non è supportato, allo stato, da specifica prova documentale o da allegazioni temporalmente collocate come successive e estranee al perimetro oggettivo del giudizio concluso nel 2021.
Né può ritenersi che la riproposizione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e CTU) sia di per sé idonea a superare la preclusione derivante dall'identità di causa, poiché l'ammissibilità dell'azione non dipende dalla disponibilità di strumenti istruttori, ma dalla novità della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Le stesse note di trattazione scritta dell'attrice si limitano a ribadire le doglianze sulla
“legittimazione professionale del sig. e della sua prestanome CP_4 [...]
”, senza chiarire in che termini tale profilo si collocherebbe fuori dall'orbita del Pt_1 giudizio già definito, nel quale la relazione contrattuale quantomeno nella fase esecutiva fu accertata come intercorsa tra e CP_1 CP_4
La conseguenza è che l'azione deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, stante la piena sovrapponibilità di petitum e causa petendi con la pretesa già decisa dalla sentenza n. 7017/2021.
p. 4 Tale declaratoria assorbe ogni ulteriore questione di merito, ivi compresa l'ammissibilità delle prove richieste e la nomina del CTU.
Resta da esaminare la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata dal CP_4
La riproposizione di una azione identica a quella già definita negativamente non è, di per sé, sufficiente a fondare la condanna per lite temeraria, occorrendo la prova di un abuso del processo, con consapevolezza della infondatezza o con colpa grave nella reiterazione della domanda.
Nel caso concreto, l'attrice ha comunque rappresentato la propria versione insistendo su profili di sicurezza del cantiere e sulla necessità di accertamenti tecnici, richiamando provvedimenti sommari del 2017 e la posizione del G.I. e del Collegio in sede di reclamo;
tale condotta, seppure erronea in diritto quanto alla riproponibilità dell'azione, non appare connotata da evidente malafede o da colpa grave nella deduzione di fatti manifestamente insussistenti. Pertanto, la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06), con attribuzione al difensore del CP_4 dichiaratosi antistatario.
Considerato il valore della causa e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi
5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e di , per violazione del principio del Controparte_5 CP_4
p. 5 ne bis in idem, risultando l'azione identica, per oggetto e causa petendi, a quella già definita da Tribunale con sentenza n. 7017/2021; rigetta la richiesta di condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 CP_4 che liquida in 5.077,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Tesone, difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 6