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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ES, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Parte ricorrente Sig. chiede dichiararsi l'illegittimità del silenzio opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna a procedere al rimborso delle somme trattenute in eccesso e versate all'Erario a titolo di imposte sui redditi prodotti dalla parte nell'anno 2022. Vinte le spese.
Resistente: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente, pilota di aereo di compagnia con sede in Malta, esponeva che, nel corso dell'anno 2022, si trasferì da Budapest, dove prestava la propria attività lavorativa, a Bologna, compiendo da tale ultima sede, voli nazionali ed internazionali, sempre però con base operativa a Bologna.
La compagnia aerea datrice di lavoro, però, procedeva solo parzialmente all'applicazione della più favorevole normativa in materia di tassazione dei redditi da lavoro prevista per i c.d. rimpatriati, ma applicava le normali aliquote previste dalla legge, almeno per la parte di voli internazionali svolti dal Ricorrente_1Sig. , applicando l'agevolazione per i rimpatriati solo per la parte di reddito conseguente al lavoro svolto sulle tratte nazionali.
Nel caso in esame, poichè il lavoro dell'opponente risultava ripartito in ragione del 28% su percorsi nazionali e del 72% su tratte internazionali, la Compagnia aerea applicava i benefici della normativa sopra citata solo al 28% degli emolumenti erogati al dipendente, sottoponendo la restante parte alla tassazione ordinaria.
Ricorrente_1Il Sig. chiedeva quindi alla competente Agenzia il rimborso delle trattenute operate, a suo dire, in eccesso rispetto al dovuto, non ottenendo però riscontro alcuno.
La parte, ritenendo di aver diritto all'applicazione del regime più favore sull'intero ammontare del reddito prodotto e citando all'uopo anche la Circolare n. 33/E del 28.12.2020, emessa espressamente per i lavoratori delle Compagnie aeree, e nella quale veniva indicato come spettante l'agevolazione sull'intero reddito ove i voli nazionali avessero interessato più di 183 giorni all'anno, ricorreva quindi avverso il silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia alla sua richiesta di rimborso, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità, con conseguente condanna dell'Agenzia al rimborso delle somme trattenute in eccesso. Vinte le spese di lite.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto rivolgersi al proprio datore lavoro, chiedendo il rimoborso di quanto eventualmente trattenuto in eccesso e che, comunque, spettava alla parte dimostrare che il proprio lavoro si svolgeva per più di 183 giorni su tratte nazionali, mentre tale prova non era stata in alcun modo fornita.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, la Corte osserva quanto segue.
Non c'è dubbio che la citata Circolare n. 33/E del 28.12.2020 preveda chiaramente l'applicazione della più favorevole normativa in tema di tassazione dei redditi dei c.d. rimpatriati a condizione che il lavoro prestato in Italia interessi un periodo superiore ai 183 giorni annui, tenendo conto anche dei periodi di ferie ed eventuali malattie, ma è altrettanto fuori di dubbio che la prova della prevalenza dell'attività svolta in Italia su quella svolta all'estero spetti al contribuente, che invoca l'applicazione dei benefici medesimi.
Orbene tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla parte, chè anzi l'unico elemento certo risultante in atti è che il 72 % delle tratte percorse dal Sig. Ricorrente_1 era costituito da rotte internazionali, mentre solo il 28 % riguardava tratte nazionali.
Di conseguenza legittimo appare il silenzio – rifiuto opposto dall'Ufficio a procedere al rimborso dell'ulteriore somma reclamata dalla parte.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, una certa incertezza sulla normativa che regola la materia, induce a ritenere di giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 03.02.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ES, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. RIMB. DEL 06/02/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Parte ricorrente Sig. chiede dichiararsi l'illegittimità del silenzio opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna a procedere al rimborso delle somme trattenute in eccesso e versate all'Erario a titolo di imposte sui redditi prodotti dalla parte nell'anno 2022. Vinte le spese.
Resistente: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente, pilota di aereo di compagnia con sede in Malta, esponeva che, nel corso dell'anno 2022, si trasferì da Budapest, dove prestava la propria attività lavorativa, a Bologna, compiendo da tale ultima sede, voli nazionali ed internazionali, sempre però con base operativa a Bologna.
La compagnia aerea datrice di lavoro, però, procedeva solo parzialmente all'applicazione della più favorevole normativa in materia di tassazione dei redditi da lavoro prevista per i c.d. rimpatriati, ma applicava le normali aliquote previste dalla legge, almeno per la parte di voli internazionali svolti dal Ricorrente_1Sig. , applicando l'agevolazione per i rimpatriati solo per la parte di reddito conseguente al lavoro svolto sulle tratte nazionali.
Nel caso in esame, poichè il lavoro dell'opponente risultava ripartito in ragione del 28% su percorsi nazionali e del 72% su tratte internazionali, la Compagnia aerea applicava i benefici della normativa sopra citata solo al 28% degli emolumenti erogati al dipendente, sottoponendo la restante parte alla tassazione ordinaria.
Ricorrente_1Il Sig. chiedeva quindi alla competente Agenzia il rimborso delle trattenute operate, a suo dire, in eccesso rispetto al dovuto, non ottenendo però riscontro alcuno.
La parte, ritenendo di aver diritto all'applicazione del regime più favore sull'intero ammontare del reddito prodotto e citando all'uopo anche la Circolare n. 33/E del 28.12.2020, emessa espressamente per i lavoratori delle Compagnie aeree, e nella quale veniva indicato come spettante l'agevolazione sull'intero reddito ove i voli nazionali avessero interessato più di 183 giorni all'anno, ricorreva quindi avverso il silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia alla sua richiesta di rimborso, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità, con conseguente condanna dell'Agenzia al rimborso delle somme trattenute in eccesso. Vinte le spese di lite.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto rivolgersi al proprio datore lavoro, chiedendo il rimoborso di quanto eventualmente trattenuto in eccesso e che, comunque, spettava alla parte dimostrare che il proprio lavoro si svolgeva per più di 183 giorni su tratte nazionali, mentre tale prova non era stata in alcun modo fornita.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Ciò sinteticamente premesso, la Corte osserva quanto segue.
Non c'è dubbio che la citata Circolare n. 33/E del 28.12.2020 preveda chiaramente l'applicazione della più favorevole normativa in tema di tassazione dei redditi dei c.d. rimpatriati a condizione che il lavoro prestato in Italia interessi un periodo superiore ai 183 giorni annui, tenendo conto anche dei periodi di ferie ed eventuali malattie, ma è altrettanto fuori di dubbio che la prova della prevalenza dell'attività svolta in Italia su quella svolta all'estero spetti al contribuente, che invoca l'applicazione dei benefici medesimi.
Orbene tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla parte, chè anzi l'unico elemento certo risultante in atti è che il 72 % delle tratte percorse dal Sig. Ricorrente_1 era costituito da rotte internazionali, mentre solo il 28 % riguardava tratte nazionali.
Di conseguenza legittimo appare il silenzio – rifiuto opposto dall'Ufficio a procedere al rimborso dell'ulteriore somma reclamata dalla parte.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, una certa incertezza sulla normativa che regola la materia, induce a ritenere di giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 03.02.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore