Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 138
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione del regime fiscale agevolato per i rimpatriati sull'intero reddito

    La Corte ha ritenuto che la prova della prevalenza dell'attività svolta in Italia spetti al contribuente, prova che non è stata fornita. È stato accertato che il 72% delle tratte percorse dal contribuente era costituito da rotte internazionali, mentre solo il 28% riguardava tratte nazionali.

  • Rigettato
    Rimborso delle somme trattenute in eccesso

    La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio a procedere al rimborso in assenza della prova della prevalenza dell'attività svolta in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 138
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo