Articolo 1 della Legge 31 marzo 1956, n. 285
Articolo 2
Versione
9 maggio 1956
Art. 1.
E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell' art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571 .
Entrata in vigore il 9 maggio 1956