TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 664
TAR
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illogicità e contraddittorietà delle modifiche apportate dal revisore

    Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione caratteristica sia uno strumento organizzativo e che i giudizi espressi siano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo nei limiti di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti. Ha specificato che le variazioni annuali nei giudizi sono ammesse senza obbligo di motivazione specifica, a meno di cadute di punteggio significative. Nel caso di specie, il giudizio finale di 'superiore alla media' è considerato ampiamente positivo e la discrepanza tra compilatore e revisore minima. La conoscenza personale diretta non è richiesta per il revisore, la cui funzione è di controllo formale. Inoltre, la coerenza tra i giudizi interni e la qualifica finale è stata ritenuta sussistente, anche alla luce del fatto che il compilatore stesso aveva già espresso giudizi non apicali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 664
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 664
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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