Ordinanza cautelare 1 ottobre 2021
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della scheda valutativa - documento caratteristico n. d’ordine -OMISSIS-, relativo al servizio prestato dal ricorrente nel periodo 02.03.2020 - 01.03.2021, emesso dal Ministero della Difesa, Comando Compagnia di Campi Salentina e notificato in data 26.06.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. Federico BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con il ricorso in esame l’appuntato scelto -OMISSIS-, in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Carmiano, ha impugnato la propria scheda valutativa relativa al periodo dal 2 marzo 2020 al 1 marzo 2021 con il seguente giudizio complessivo finale: “ Militare di ottime qualità militari e di carattere. Leale, riservato in possesso di una vasta preparazione tecnico professionale sorretta da esperienza, in base al grado rivestito. Ha svolto il proprio incarico con competenza, professionalità e senso del dovere affrontando con decisione e determinazione ogni tipo di situazione. Il rendimento fornito è stato più che soddisfacente.
Qualifica finale: Superiore alla media ”.
La scheda viene impugnata, chiedendone l’annullamento previa sospensione, nella misura in cui il ricorrente non ha ottenuto il giudizio finale di eccellente, che era stato proposto dal compilatore e che è poi stato modificato (insieme ad altri parametri) dal revisore.
Con unico motivo di diritto deduce l’illogicità e la contraddittorietà di tali modifiche (dunque l’eccesso di potere) alla luce del fatto di aver operato a lungo direttamente agli ordini del superiore che aveva il ruolo di compilatore della scheda, mentre invece non ha mai personalmente conosciuto il superiore che lo ha giudicato in qualità di revisore, se non a seguito della notifica del provvedimento impugnato.
Censura che “ non è dato comprendere quale sia l'iter logico-motivazionale in base al quale il revisore -OMISSIS- sia giunto alla conclusione di una carenza nello spirito di iniziativa del -OMISSIS- e di motivazione e determinazione nell'espletamento del servizio; con conseguente incoerenza e illogicità del giudizio finale espresso e della qualifica finale attribuita, ovvero “superiore alla media” (…). Per il vero, tale aspetto parrebbe essere stato colto nella fattispecie che oggi ci occupa soltanto dal 1° revisore, Ten. Col. -OMISSIS-, che “esorta” il ricorrente a maggiore iniziativa in ragione dell'esperienza maturata e a maggiore determinazione e motivazione, ma è evidente che tale “impressione” soltanto del revisore, in assenza di qualsivoglia riferimento in tal senso del compilatore, ossia del diretto superiore del militare valutato, non può – di per sé – configurarsi quale elemento di giudizio che consente di ricomporre, sul punto, la difformità di apprezzamento tra i diversi sottoscrittori delle note caratteristiche del -OMISSIS- ”.
Argomenta poi che la flessione in negativo della valutazione (che negli anni precedenti sarebbe sempre stata eccellente) non risulta motivata e richiama giurisprudenza a supporto.
Deduce inoltre che l’abbassamento della valutazione caratteristica possa ostacolare la sua prosecuzione di carriera e che esso non è stato giustificato, come asseritamente dovrebbe, da un previo richiamo all’ordine.
In data 1° settembre 2021 si sono costituite in giudizio e le amministrazioni resistenti a mezzo della Difesa Erariale.
In data 16 settembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nella quale ha dedotto l’insussistenza dei presupposti cautelari.
Con ordinanza n. 565 del 1° ottobre 2021 l’istanza cautelare è stata respinta poiché: “- non sono ravvisabili prima facie carenze o incongruenze nel corredo motivazionale del provvedimento impugnato, né elementi di contraddittorietà tra giudizio espresso dal compilatore e giudizio espresso dal 1° revisore;
- difetta il presupposto dell’attualità e della concretezza del danno addotto ;”.
In data 20 febbraio 2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del deposito documentale effettuato dall’Avvocatura dello Stato in data 20 febbraio 2026, in quanto avvenuto in violazione del termine di 40 giorni liberi dall’udienza all’uopo fissato dall’art. 73 c.p.a. Il Collegio non terrà dunque conto di quanto depositato.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
In linea generale va ribadita la giurisprudenza amministrativa consolidata in merito alla documentazione caratteristica secondo cui “ Il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare non ha natura sanzionatoria, ma è uno strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti. I giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica concernente le capacità e le attitudini proprie della vita militare e, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del G.A. nei limiti dell'arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. Ciò comporta che, al di là dei vizi di legittimità come sopra rappresentati, la correttezza sostanziale, la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall'Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale, in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all'Amministrazione ” (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 6/11/2023, n. 6054).
Nello stesso senso si è anche affermato che: “ i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Sotto il profilo diacronico, i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un'adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l'oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti ” (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 6/11/2024, n. 366; nello stesso senso anche: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 23/06/2025, n. 1103; T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 12/09/2024, n. 4937; T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 14/06/2024, n. 96).
In altre parole vengono in rilievo valutazioni di carattere discrezionale, che coinvolgono giudizi irrimediabilmente soggettivi e che pertanto possono essere sindacate solo in presenza di illogicità manifesta. Illogicità manifesta che deve essere tendenzialmente esclusa “ nel caso in cui dal documento caratteristico non emergano gravi e repentini giudizi negativi, bensì risulti il passaggio alla qualifica immediatamente inferiore nella scala di valutazione, da "eccellente" a 'molto buono', giudizio indubbiamente positivo, che non richiede un particolare apparato motivazionale, vista l'esiguità dello scarto ” (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 11/12/2025, n. 505) e questo perché “ una motivazione "specifica" e "rafforzata" è richiesta, dunque, solo in caso di abbassamento davvero significativo della valutazione conseguita a fronte di precedenti stabili ” (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 7/11/2025, n. 1851; nello stesso senso anche T.A.R. Bari Puglia sez. I, 13/01/2026, n. 40).
Nel caso di specie da un lato il ricorrente ha ottenuto il giudizio di “superiore alla media”, dunque ampiamente positivo, dall’altro non sussistono i vizi di eccesso di potere lamentati.
Riguardo alla circostanza che i precedenti giudizi fossero tutti “eccellente”, essa non è determinante in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in materia: “ I giudizi espressi nella scheda valutativa del militare possono evidentemente variare di anno in anno, senza che si configuri il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e senza che sussista al riguardo alcun obbligo di motivazione specifica. Infatti, il principio dell'autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del provvedimento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Ciò in quanto le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. In conclusione, posto che la periodicità della valutazione fa si che i singoli giudizi siano autonomi l'uno dall'altro, non sorgendo in capo al valutato alcun diritto a mantenere gli stessi giudizi nel corso della carriera, si può affermare che il giudizio precedente, per quanto positivo, non può avere alcun effetto condizionante sul giudizio successivo, perché questo equivarrebbe a dire che il punto di partenza di qualsiasi valutazione deve restare sempre quella precedente ” (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 13/09/2025, n. 380; nello stesso senso anche T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 11/12/2025, n. 505; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 16/07/2025, n. 278; T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 23/06/2025, n. 1103; T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 11/02/2025, n. 34; T.A.R. Napoli Campania sez. V, 4/12/2024, n. 6775; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 6/11/2024, n. 366; T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 12/09/2024, n. 4937; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 6/11/2023, n. 6054).
Non configura eccesso di potere neanche la diversità di giudizi fra la valutazione del compilatore e quella del revisore.
Va premesso anzitutto sul punto che la discrepanza nel caso di specie è minima e si inserisce comunque in seno a un giudizio che, come già precisato, è ampiamente positivo.
Quanto all’eccezione per cui il 1° revisore, Ten. Col -OMISSIS-, non avrebbe alcuna conoscenza personale con il ricorrente, trattasi di circostanza che, quand’anche provata, non dà luogo a un vizio di eccesso di potere. L’art. 689, comma 1 del D.P.R. n. 90/2010 dispone “I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa ”. La giurisprudenza osserva, sul punto, che “ Mentre il compilatore, per poter esprimere il suo giudizio globale, deve avere avuto contezza immediata e diretta dell'attività dello scrutinando, così non accade per il giudizio che compete al revisore. Gli artt. 692 e 699 del d.P.R. n. 90 del 2010 configurano la funzione del revisore nell'ambito di un potere di controllo formale della documentazione caratteristica all'interno della subordinazione gerarchica, sicché la conoscenza personale e la collaborazione diretta del militare da valutare non costituiscono l'unico mezzo per consentire al superiore di apprezzare il giudizio del compilatore e, per esso, i propri dipendenti ” (T.A.R. , Trento , sez. I , 26/02/2014 , n. 61; nello stesso senso anche T.A.R. Catanzaro, sez. I, 9/06/2022, n. 1026). Nel caso di specie peraltro è pacifico che il requisito della conoscenza personale diretta fosse sussistente per il compilatore. È invece ammesso per il revisore lo svolgimento della funzione valutativa attraverso il reperimento di ogni genere di informazioni, secondo quanto proprio del suo ruolo, senza che sia necessaria una conoscenza personale di ogni soggetto valutato.
Quanto all’eccezione per cui il revisore non era competente a esprimere un giudizio, avendo assunto il ruolo di comandante della Compagnia CC di Campi Salentina solo da settembre 2020, si osserva che: a) nelle Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri (Circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008; di seguito, per brevità, IDC) è previsto che: “ Può verificarsi la non coincidenza delle date iniziali del periodo, ad eccezione del compilatore (il cui periodo di intervento coincide con l’intero periodo del documento), a cui ciascuna delle autorità intervenute (I revisore ed eventuale II revisore) riferisce la propria valutazione; uguale deve, invece, essere quella finale sia per il compilatore sia per i revisori, in quanto è la data in cui si è verificato il motivo determinante la valutazione ”; b) non è invece dato trarre dalla normativa regolamentare un termine minimo di svolgimento del ruolo gerarchico da parte del superiore, ai fini della valutazione.
Quanto all’eccezione per cui vi sarebbe incongruità manifesta tra i giudizi del compilatore e del revisore, anch’essa è da respingere considerato anzitutto che l’IDC prescrive che: a) “ Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo, sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore ”; b) soprattutto “ Ogni autorità, nell’attribuire la qualifica finale, deve sempre assicurarsi che vi sia il necessario rapporto di armonia e consequenzialità fra essa ed i giudizi espressi, vale a dire, come già sottolineato in premessa, che vi deve essere stringente coerenza tra il valore attribuito alle voci interne al documento, il giudizio complessivo formulato e la qualifica finale ”.
In altre parole la coerenza e l’armonia non va intesa come obbligo del revisore di seguire le valutazioni già svolte dal compilatore, ma come necessità che la qualifica finale sia coerente con il valore attribuito alle voci interne al documento.
Ebbene tale coerenza e armonia non mancano nel caso di specie, posto che: da un lato, la non concordanza del revisore ha riguardato sole quattro voci, di cui tre hanno determinato il passaggio dal giudizio massimo a quello immediatamente precedente e solo una il passaggio dal giudizio massimo a quello di media; dall’altro lato già il compilatore aveva assegnato più giudizi non apicali che giudizi apicali, il che significa che la qualifica di “superiore alla media” piuttosto che quella di “eccellente” era giustificabile anche senza le modifiche proposte dal revisore. Ciò tanto più considerato che anche il giudizio finale in forma discorsiva del compilatore, pur essendo ampiamente positivo (e di ciò si è dato già conto), non era tuttavia formulato in termini di eccellenza: “ L' Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- è militare in possesso di ottimi requisiti in genere che gli permettono di svolgere le proprie mansioni in maniera adeguata. Molto serio e riservato, in possesso di adeguata preparazione tecnico-professionale, curato nella persona e nell' uniforme, di discreta cultura generale. Nell' assolvimento dei compiti assegnatigli si è disimpegnato con impegno e spirito di sacrificio. Il rendimento fornito è stato di elevato livello ”.
Il ricorso va dunque in definitiva respinto perché infondato.
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
Federico BA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Federico BA | TO PA |
IL SEGRETARIO