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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 382/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 6.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
Controparte_1
- (P.I. C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
, con il patrocinio degli Avv.ti PASQUALE SCHIAVULLI Controparte_2
e FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL di Venezia, Canal Grande in Santa Croce 712.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 10% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico- legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o captale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 10% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati come per legge.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari”. pagina 2 di 10 I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Respingersi il ricorso introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80% (cfr. art. 2 sub 2 L.
335/95) - in luogo IVA e CPA - riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo;
Cass. Civ. SS.UU. 3592/23; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022; Corte
Appello Venezia Lav. n. 9/2024; Trib. Venezia 1155/24 2^ sez. civ.; TAR Piemonte sez. II, n.
1104/2017, TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 151/2016).
In subordine, datarsi la decorrenza degli interessi legali su eventuali prestazioni riconosciute dal 121° giorno dalla presentazione della denuncia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 23.05.2024 , come sopra Parte_1
rappresentata, ha convenuto in giudizio
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “ernia discale lombare”, cagionata Part dall'attività lavorativa di svolta dal 2016 presso la Casa di riposo IRAS di Rovigo, ed, in particolare, dalla movimentazione manuale di carichi con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle, alle quali era stata costretta.
Ha precisato ancora la ricorrente di essere stata assegnata dal 2016 al 2019 ai reparti denominati “nucleo arancio” e “nucleo azzurro” riservati ai pazienti non autosufficienti e dal
2019 al “nucleo giallo”, in cui sono ospitati i malati di Alzheimer in parte non autosufficienti ed in parte parzialmente autosufficienti.
Ha aggiunto altresì di essere stata adibita in tutti i reparti ad attività similari di assistenza comprendenti: (a) la movimentazione manuale dei pazienti (spostarli dal letto alla carrozzina o dal letto alla barella e viceversa, mediamente 4 volte al giorno, sollevarli se scivolano dalla carrozzella, aiutarli ad alzarsi dalle poltrone, vestirli e svestirli, effettuare il cambio postura per quelli completamente allettati, idratarli accompagnando il bicchiere con braccio abdotto fino a 90° sia per quelli in carrozzina sia per quelli a letto); (b) la distribuzione dei pasti - a letto per gli ospiti non autosufficienti, che hanno anche bisogno di aiuto nel consumo, o in sala mensa per quelli parzialmente autosufficienti - effettuata spingendo un carrello di acciaio di oltre 30 kg, in piano o in salita;
(c) la cura dell' igiene personale degli ospiti durante la quale -se viene fatta a letto- si gira il paziente su un lato, mantenendo gli arti sollevati nelle varie fasi di pulizia contrastandone la rigidità degli arti nelle fasi di svestizione e vestizione, pagina 3 di 10 in caso contrario, si deve accompagnare l'assistito in bagno manipolandolo e movimentandolo;
allo stesso modo durante il “bagno completo”, si solleva “a braccia”
l'ospite, sostenendolo sotto le ascelle e sotto le ginocchia per spostarlo dalla carrozzina o dalla barella alla sedia da bagno e viceversa, con il solo aiuto di un collega.
Ha evidenziato poi la che le difficoltà nello svolgimento delle mansioni aumentavano Pt_1
per le caratteristiche dei letti (posizionati contro il muro, tutti privi di regolazione meccanica in altezza, nonchè dotati di sponde laterali, che potevano essere o mobili, che per montarle e smontarle era necessario agganciare il fermo e fissarlo compiendo ampi movimenti con il braccio abdotto fino a 80°, o fisse, che, rimanendo ferme nella medesima posizione, la obbligavano ad operare in posizioni scomode per superare l'ostacolo); per la scarsità di sollevatori (uno per entrambi i reparti “arancio e azzurro”, nessuno per il “nucleo giallo”); nonché per la resistenza all'intervento degli operatori da parte di molti ricoverati soprattutto affetti da demenza senile che la costringevano a compiere movimenti bruschi, improvvisi ed a sovraccarico biomeccanico ulteriore.
Ha riferito, inoltre, di essersi occupata oltre che delle pulizie dei locali, dei bagni e delle suppellettili, anche del cambio biancheria, al termine del quale la ricorrente riempiva con le lenzuola sporche circa 8-10 sacchi, dal peso di circa 30 kg ciascuno e provvedeva a trasportarli manualmente fino al montacarichi, dove i sacchi venivano caricati uno ad uno, e quindi trasportati e scaricati, sempre manualmente, dai medesimi operatori, gli uni presso la lavanderia, gli altri dentro i cassonetti della spazzatura.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 21.02.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale “ernia discale lombare”, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo
(cfr. docc. da 2 a 6 all. al ricorso).
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 10%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 4 all. al ricorso) e la Per_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso e contestando la natura professionale della malattia lamentata ha eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte e del nesso tra queste e la patologia denunciata.
pagina 4 di 10 A tal fine, ha negato che l'attività lavorativa – svolta con l'ausilio di sollevatori elettrici - sia stata sufficientemente idonea a causare o concausare la patologia lamentata, poiché quest'ultima nel 2022 (anno della diagnosi) già si inseriva in un quadro degenerativo diffuso per la presenza di 1 e 2” e ha sottolineato come l'ernia discale, seppur inserita nelle Per_2
tabelle allegate al D.M. 9.4.2008, non sembra ricondursi ad alcuna attività lavorativa svolta Parte dalla , che precedentemente alla qualifica di ha ricoperto quella di operaia presso Pt_1
un laboratorio di confezioni (dal 1986 al 1990); di impiegata presso un' agenzia immobiliare
(dal 1990 al 1993); di titolare di tabaccheria (dal 1994 al 1996) e di addetta a call centre (dal
1999 al 2015).
Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda attorea oggetto del presente giudizio.
Dopo la prima udienza del 30.08.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (OSS presso IRAS dal 2003), nonché attraverso Testimone_1
l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata discussa all'odierna Per_3
udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di pagina 5 di 10 eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che la ricorrente sia stata impegnata per gli anni nei quali si è dedicata all'attività di OSS, in mansioni che comportavano la continua sollecitazione del rachide per la necessità di movimentare manualmente carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue.
La teste , infatti, dopo aver riferito di essere stata collega della ricorrente al cd. Tes_1
“nucleo giallo”, ma di essere a conoscenza anche delle attività svolte nei reparti arancio e azzurro affermando “sono a conoscenza delle attività svolte ne reparti arancio e azzurro perché vi ho lavorato prima di andare al nucleo giallo e comunque ci vado ancora oggi, al bisogno”, ha confermato, in riferimento ai reparti “arancio” e “azzurro”, l'orario di lavoro della (pari a 36 ore settimanali e articolato su due turni, ossia 7-13 e 13-21) la Pt_1
presenza di 2 operatori per turno ed, interrogata sui capitoli di prova relativi alle mansioni della OSS in IRAS e alla presenza di ausilii, ha risposto: sul cap. 5 (Vero che la ricorrente si occupava di spostare i pazienti dal letto alla carrozzina e viceversa, o dal letto alla barella e viceversa;
doveva inoltre compiere le operazioni attinenti all'igiene, portarli in bagno, manipolarli e movimentarli;
doveva sollevarli se scivolavano dalla carrozzella, aiutarli ad alzarsi dalle poltrone, vestirli e svestirli, cambiarli ed assisterli nella somministrazione dei pasti?) è vero. Le operazioni di movimentazione la ricorrente le svolgeva spesso da sola, in quanto il collega in turno era impegnato con altro paziente. ADR. C'era un sollevatore per ogni reparto, ma per alcune operazioni non si poteva utilizzare il sollevatore, che è utile solo per alzare dal letto i pazienti. Ognuno degli OSS in servizio si occupava di circa una quindicina di pazienti per ogni turno. L'igiene si faceva il mattino in modo più approfondito, il pomeriggio se c'era necessità;
sul cap. 6 (Vero che l'igiene a letto, il cambio dei pazienti e il loro spostamento dal letto alla sedia implicava, da parte degli operatori, la movimentazione manuale con un sollevamento continuo degli arti superiori anche al di sopra dell'altezza delle spalle per girare il paziente su un lato, mantenerlo finché l'altro operatore sfilava da sotto il lenzuolo;
contrastare la rigidità degli arti nelle fasi di svestizione e vestizione?) è vero, serviva sollevare le braccia in alto per vestire e svestire il paziente, anche quando si operava in due OSS;
sul cap. 7 (Vero che era presente un bagno per ogni stanza?) è vero, il trasporto dal letto al bagno avveniva con la carrozzina;
quindi, lo spostamento del paziente era dal letto alla carrozzina;
pagina 6 di 10
sul cap. 8 (Vero che per effettuare il c.d. “bagno completo” la ricorrente ed una collega solleva-vano e spostavano “a braccia” l'ospite, sostenendolo una sotto le ascelle e l'altra sotto le ginocchia, dalla carrozzina o dalla barella alla sedia da bagno e viceversa, senza l'ausilio di alcun dispositivo di sollevamento?) è vero, il sollevatore lo usavamo molto raramente. Il bagno completo ogni ospite lo faceva una volta a settimana, ogni giorno c'erano 5 o 6 bagni completi da fare;
sul cap. 9 (Vero che i letti, del tipo con sponde laterali in metallo, erano privi di regolazione meccanica in altezza ed il meccanismo di inclinazione del materasso era manuale e richiedeva che la ricorrente girasse una manopola posta all'estremità del letto fino all'inclinazione desiderata?) i letti sono ancora così;
sul cap. 12 (Vero che alcune di queste sponde rimanevano in posizione fissa, a causa della rottura dei ganci che ne consentivano il ribaltamento, cosicché la ricorrente doveva spesso operare in posizioni scomode per superare l'ostacolo delle sponde fisse?) è vero, le sponde spesso non si potevano spostare;
sul cap. 15 (Vero che era presente un solo sollevatore per entrambi i reparti, ma veniva utilizzato raramente a causa del numero alto di pazienti e della scarsità di operatori rispetto alla pianificazione dell'attività giornaliera?) confermo il capitolo, con la precisazione che era in dotazione un sollevatore per ogni reparto;
sul cap. 16 (Vero che la movimentazione degli ospiti non autosufficienti avveniva manualmente, da sola oppure in coppia, a seconda delle esigenze contingenti e del numero di
OSS presenti) ho già risposto, preciso che l'igiene andava fatta in due, anche a seconda del tipo di ospite, quanto alle altre attività, alcune andavano fatte in coppia, altre dall'OSS da solo;
Anche relativamente al reparto giallo, benchè i pazienti “[camminino] quasi tutti”, ha dichiarato che “hanno quasi tutti bisogno di essere aiutati nell'igiene e nella vestizione e qualcuno nell'alimentazione”, sottolineando che in tale reparto “non c'è un sollevatore”,
l'orario di lavoro è articolato su tre turni (7-13, 13-21, 21-7) e sono presenti 2 OSS durante il turno giornaliero e 1 in quello notturno
Quanto alle attività di somministrazione dei pasti, oltre a definire il carrello nel quale sono trasportati “pesante”, in quanto “pieno di acqua e di cibo”, ha spiegato che gli operatori erano costretti a trasportare le vivande alternandosi poiché “ben pochi pazienti si spostavano in sala da pranzo, sempre in carrozzina, [mentre] gli altri dovevano essere imboccati e non c'erano molte altre persone di servizio”.
Parimenti nelle attività di pulizia ha ammesso la movimentazione di carichi, ed, in particolare, rispondendo alle domande dei capitoli, ha soggiunto:
“sul cap. 20 (Vero che la ricorrente si è sempre occupata durante tutto il corso del rapporto di lavoro del cambio della biancheria e portava via i sacchi della biancheria e pagina 7 di 10 dell'immondizia che venivano caricati manualmente e singolarmente dagli operatori sui carrelli e quin-di trasportati e scaricati, sempre manualmente, dai medesimi operatori, gli uni presso la lavanderia, gli altri dentro i cassonetti della spazzatura?) è vero, questa attività era quotidiana, i sacchi sia della spazzatura che della biancheria pesavano parecchio, anche se non so dire il peso esatto, e venivano spostati da parte di un solo OSS, in una giornata si arrivava ad una gabbia piena per la biancheria;
Sul cap. 21 (Vero che dopo l'igiene del mattino la ricorrente riempie con lenzuola sporche circa 8-10 sacchi dal peso di circa 30 chili ciascuno e provvede a trasportarli manualmente fi-no al montacarichi, dove i sacchi venivano caricati uno ad uno?) forse 30 kg sono molti, comunque i sacchi della biancheria erano pesanti ed erano nel numero indicato in capitolo;
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , il quale, all'esito delle operazioni peritali Per_3
condotte in data 10.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello Per_1
di parte , Dr.ssa ha riscontrato la presenza sulla persona della ricorrente di CP_1 Per_4
“ernia discale lombare L3-L4 in spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra” (cfr. pag. 5 e 7 relazione CTU), ed ha riferito che caratteristica dell'ernia del disco intervertebrale è “l'erniazione di sostanza nucleare [che] può essere conseguenza di sollecitazioni eccessive, di sforzi ripetuti, di una prolungata tensione imposta al meccanismo idraulico discale, di alterazioni dell'anulus o delle più varie combinazioni di tutti questi fattori” (cfr. pag. 7 relazione CTU).
Sul punto ha altresì evidenziato “che vi è una forte evidenza di rischio per la colonna vertebrale derivante dalle attività lavorative connesse al sollevamento manuale di carichi. La movimentazione dei carichi si riferisce all'atto lavorativo di trasportare, sostenere, sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare: se tali atti si ripropongono con continuità e nell'ambito della vita lavorativa si protraggono per una durata di anni, determinano forze compressive sulle strutture del rachide lombare che possono condurre a microlesioni, innescare il meccanismo dell'usura precoce ed anticipare i processi parafisiologici di invecchiamento strutturale”.
Venendo al caso di specie ha concluso: “la sig.ra [ha] nel corso della sua vita Pt_1
lavorativa, compiuto – per un sufficiente periodo di tempo – attività comportanti la movimentazione manuale di carichi. Tra queste attività appaiono annoverati la movimentazione di pazienti non autosufficienti da oltre 9 anni che comportano movimenti ripetuti e continui di flesso estensione del busto, effettuati con conseguente impegno biomeccanico della colonna lombare” e ha considerato l'arco temporale nel quale le stesse pagina 8 di 10 furono svolte – dal 2016 ad oggi – “sufficientemente congruo e adeguato alla manifestazione del disturbo lamentato”, ritenendo così sussistente il nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa effettuata e la malattia denunciata, che ha ricondotto – seppur con una leggermente diversa formulazione lessicale (“Ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale”) – alla voce 77 lettera b) delle “Nuove Tabelle Malattie
Professionali” dove sono indicate le attività “…di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, precisando altresì che le “descritte attività di pulizia determinano un rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per assunzione prolungata di posture incongrue che appaiono idonee, quantomeno con ruolo di concausa, all'aver causato la patologia accertata” (cfr. pagg. 9, 10 e 11 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva evidenziato come l'ernia discale sia “supportata CP_1 da un quadro radiologico degenerativo diffuso tra cui diagnosi di Modic 1 e 2”, il CTU ha replicato: “esso non è causa di esclusione dell'origine professionale della patologia e in ogni caso tale evenienza è stata considerata in modo adeguato nella valutazione del danno espressa” (cfr. pag. 13 relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “ernia discale lombare L3-L4 in spondilo- discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, prendendo a riferimento la voce tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”), ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 8% (otto per cento)” (cfr. pag. 12 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. ne colloca l'esistenza già al momento Per_3
della domanda amministrativa (21.02.2023).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.02.2023); l' dovrà altresì CP_1
pagina 9 di 10 corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 382/2024 promossa da Parte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L3-L4 in spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 8%, riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (21.02.2023);
2. Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa (21.02.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per essa agli Avv.ti
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00, oltre al rimborso delle spese di CTP documentate in atti;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 382/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 6.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
Controparte_1
- (P.I. C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
, con il patrocinio degli Avv.ti PASQUALE SCHIAVULLI Controparte_2
e FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL di Venezia, Canal Grande in Santa Croce 712.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 10% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico- legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o captale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 10% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati come per legge.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari”. pagina 2 di 10 I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Respingersi il ricorso introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi nella misura complessiva del 23,80% (cfr. art. 2 sub 2 L.
335/95) - in luogo IVA e CPA - riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (da ultimo;
Cass. Civ. SS.UU. 3592/23; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022; Corte
Appello Venezia Lav. n. 9/2024; Trib. Venezia 1155/24 2^ sez. civ.; TAR Piemonte sez. II, n.
1104/2017, TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 151/2016).
In subordine, datarsi la decorrenza degli interessi legali su eventuali prestazioni riconosciute dal 121° giorno dalla presentazione della denuncia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 23.05.2024 , come sopra Parte_1
rappresentata, ha convenuto in giudizio
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “ernia discale lombare”, cagionata Part dall'attività lavorativa di svolta dal 2016 presso la Casa di riposo IRAS di Rovigo, ed, in particolare, dalla movimentazione manuale di carichi con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle, alle quali era stata costretta.
Ha precisato ancora la ricorrente di essere stata assegnata dal 2016 al 2019 ai reparti denominati “nucleo arancio” e “nucleo azzurro” riservati ai pazienti non autosufficienti e dal
2019 al “nucleo giallo”, in cui sono ospitati i malati di Alzheimer in parte non autosufficienti ed in parte parzialmente autosufficienti.
Ha aggiunto altresì di essere stata adibita in tutti i reparti ad attività similari di assistenza comprendenti: (a) la movimentazione manuale dei pazienti (spostarli dal letto alla carrozzina o dal letto alla barella e viceversa, mediamente 4 volte al giorno, sollevarli se scivolano dalla carrozzella, aiutarli ad alzarsi dalle poltrone, vestirli e svestirli, effettuare il cambio postura per quelli completamente allettati, idratarli accompagnando il bicchiere con braccio abdotto fino a 90° sia per quelli in carrozzina sia per quelli a letto); (b) la distribuzione dei pasti - a letto per gli ospiti non autosufficienti, che hanno anche bisogno di aiuto nel consumo, o in sala mensa per quelli parzialmente autosufficienti - effettuata spingendo un carrello di acciaio di oltre 30 kg, in piano o in salita;
(c) la cura dell' igiene personale degli ospiti durante la quale -se viene fatta a letto- si gira il paziente su un lato, mantenendo gli arti sollevati nelle varie fasi di pulizia contrastandone la rigidità degli arti nelle fasi di svestizione e vestizione, pagina 3 di 10 in caso contrario, si deve accompagnare l'assistito in bagno manipolandolo e movimentandolo;
allo stesso modo durante il “bagno completo”, si solleva “a braccia”
l'ospite, sostenendolo sotto le ascelle e sotto le ginocchia per spostarlo dalla carrozzina o dalla barella alla sedia da bagno e viceversa, con il solo aiuto di un collega.
Ha evidenziato poi la che le difficoltà nello svolgimento delle mansioni aumentavano Pt_1
per le caratteristiche dei letti (posizionati contro il muro, tutti privi di regolazione meccanica in altezza, nonchè dotati di sponde laterali, che potevano essere o mobili, che per montarle e smontarle era necessario agganciare il fermo e fissarlo compiendo ampi movimenti con il braccio abdotto fino a 80°, o fisse, che, rimanendo ferme nella medesima posizione, la obbligavano ad operare in posizioni scomode per superare l'ostacolo); per la scarsità di sollevatori (uno per entrambi i reparti “arancio e azzurro”, nessuno per il “nucleo giallo”); nonché per la resistenza all'intervento degli operatori da parte di molti ricoverati soprattutto affetti da demenza senile che la costringevano a compiere movimenti bruschi, improvvisi ed a sovraccarico biomeccanico ulteriore.
Ha riferito, inoltre, di essersi occupata oltre che delle pulizie dei locali, dei bagni e delle suppellettili, anche del cambio biancheria, al termine del quale la ricorrente riempiva con le lenzuola sporche circa 8-10 sacchi, dal peso di circa 30 kg ciascuno e provvedeva a trasportarli manualmente fino al montacarichi, dove i sacchi venivano caricati uno ad uno, e quindi trasportati e scaricati, sempre manualmente, dai medesimi operatori, gli uni presso la lavanderia, gli altri dentro i cassonetti della spazzatura.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 21.02.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale “ernia discale lombare”, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo
(cfr. docc. da 2 a 6 all. al ricorso).
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 10%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 4 all. al ricorso) e la Per_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso e contestando la natura professionale della malattia lamentata ha eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte e del nesso tra queste e la patologia denunciata.
pagina 4 di 10 A tal fine, ha negato che l'attività lavorativa – svolta con l'ausilio di sollevatori elettrici - sia stata sufficientemente idonea a causare o concausare la patologia lamentata, poiché quest'ultima nel 2022 (anno della diagnosi) già si inseriva in un quadro degenerativo diffuso per la presenza di 1 e 2” e ha sottolineato come l'ernia discale, seppur inserita nelle Per_2
tabelle allegate al D.M. 9.4.2008, non sembra ricondursi ad alcuna attività lavorativa svolta Parte dalla , che precedentemente alla qualifica di ha ricoperto quella di operaia presso Pt_1
un laboratorio di confezioni (dal 1986 al 1990); di impiegata presso un' agenzia immobiliare
(dal 1990 al 1993); di titolare di tabaccheria (dal 1994 al 1996) e di addetta a call centre (dal
1999 al 2015).
Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda attorea oggetto del presente giudizio.
Dopo la prima udienza del 30.08.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (OSS presso IRAS dal 2003), nonché attraverso Testimone_1
l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata discussa all'odierna Per_3
udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di pagina 5 di 10 eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che la ricorrente sia stata impegnata per gli anni nei quali si è dedicata all'attività di OSS, in mansioni che comportavano la continua sollecitazione del rachide per la necessità di movimentare manualmente carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue.
La teste , infatti, dopo aver riferito di essere stata collega della ricorrente al cd. Tes_1
“nucleo giallo”, ma di essere a conoscenza anche delle attività svolte nei reparti arancio e azzurro affermando “sono a conoscenza delle attività svolte ne reparti arancio e azzurro perché vi ho lavorato prima di andare al nucleo giallo e comunque ci vado ancora oggi, al bisogno”, ha confermato, in riferimento ai reparti “arancio” e “azzurro”, l'orario di lavoro della (pari a 36 ore settimanali e articolato su due turni, ossia 7-13 e 13-21) la Pt_1
presenza di 2 operatori per turno ed, interrogata sui capitoli di prova relativi alle mansioni della OSS in IRAS e alla presenza di ausilii, ha risposto: sul cap. 5 (Vero che la ricorrente si occupava di spostare i pazienti dal letto alla carrozzina e viceversa, o dal letto alla barella e viceversa;
doveva inoltre compiere le operazioni attinenti all'igiene, portarli in bagno, manipolarli e movimentarli;
doveva sollevarli se scivolavano dalla carrozzella, aiutarli ad alzarsi dalle poltrone, vestirli e svestirli, cambiarli ed assisterli nella somministrazione dei pasti?) è vero. Le operazioni di movimentazione la ricorrente le svolgeva spesso da sola, in quanto il collega in turno era impegnato con altro paziente. ADR. C'era un sollevatore per ogni reparto, ma per alcune operazioni non si poteva utilizzare il sollevatore, che è utile solo per alzare dal letto i pazienti. Ognuno degli OSS in servizio si occupava di circa una quindicina di pazienti per ogni turno. L'igiene si faceva il mattino in modo più approfondito, il pomeriggio se c'era necessità;
sul cap. 6 (Vero che l'igiene a letto, il cambio dei pazienti e il loro spostamento dal letto alla sedia implicava, da parte degli operatori, la movimentazione manuale con un sollevamento continuo degli arti superiori anche al di sopra dell'altezza delle spalle per girare il paziente su un lato, mantenerlo finché l'altro operatore sfilava da sotto il lenzuolo;
contrastare la rigidità degli arti nelle fasi di svestizione e vestizione?) è vero, serviva sollevare le braccia in alto per vestire e svestire il paziente, anche quando si operava in due OSS;
sul cap. 7 (Vero che era presente un bagno per ogni stanza?) è vero, il trasporto dal letto al bagno avveniva con la carrozzina;
quindi, lo spostamento del paziente era dal letto alla carrozzina;
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sul cap. 8 (Vero che per effettuare il c.d. “bagno completo” la ricorrente ed una collega solleva-vano e spostavano “a braccia” l'ospite, sostenendolo una sotto le ascelle e l'altra sotto le ginocchia, dalla carrozzina o dalla barella alla sedia da bagno e viceversa, senza l'ausilio di alcun dispositivo di sollevamento?) è vero, il sollevatore lo usavamo molto raramente. Il bagno completo ogni ospite lo faceva una volta a settimana, ogni giorno c'erano 5 o 6 bagni completi da fare;
sul cap. 9 (Vero che i letti, del tipo con sponde laterali in metallo, erano privi di regolazione meccanica in altezza ed il meccanismo di inclinazione del materasso era manuale e richiedeva che la ricorrente girasse una manopola posta all'estremità del letto fino all'inclinazione desiderata?) i letti sono ancora così;
sul cap. 12 (Vero che alcune di queste sponde rimanevano in posizione fissa, a causa della rottura dei ganci che ne consentivano il ribaltamento, cosicché la ricorrente doveva spesso operare in posizioni scomode per superare l'ostacolo delle sponde fisse?) è vero, le sponde spesso non si potevano spostare;
sul cap. 15 (Vero che era presente un solo sollevatore per entrambi i reparti, ma veniva utilizzato raramente a causa del numero alto di pazienti e della scarsità di operatori rispetto alla pianificazione dell'attività giornaliera?) confermo il capitolo, con la precisazione che era in dotazione un sollevatore per ogni reparto;
sul cap. 16 (Vero che la movimentazione degli ospiti non autosufficienti avveniva manualmente, da sola oppure in coppia, a seconda delle esigenze contingenti e del numero di
OSS presenti) ho già risposto, preciso che l'igiene andava fatta in due, anche a seconda del tipo di ospite, quanto alle altre attività, alcune andavano fatte in coppia, altre dall'OSS da solo;
Anche relativamente al reparto giallo, benchè i pazienti “[camminino] quasi tutti”, ha dichiarato che “hanno quasi tutti bisogno di essere aiutati nell'igiene e nella vestizione e qualcuno nell'alimentazione”, sottolineando che in tale reparto “non c'è un sollevatore”,
l'orario di lavoro è articolato su tre turni (7-13, 13-21, 21-7) e sono presenti 2 OSS durante il turno giornaliero e 1 in quello notturno
Quanto alle attività di somministrazione dei pasti, oltre a definire il carrello nel quale sono trasportati “pesante”, in quanto “pieno di acqua e di cibo”, ha spiegato che gli operatori erano costretti a trasportare le vivande alternandosi poiché “ben pochi pazienti si spostavano in sala da pranzo, sempre in carrozzina, [mentre] gli altri dovevano essere imboccati e non c'erano molte altre persone di servizio”.
Parimenti nelle attività di pulizia ha ammesso la movimentazione di carichi, ed, in particolare, rispondendo alle domande dei capitoli, ha soggiunto:
“sul cap. 20 (Vero che la ricorrente si è sempre occupata durante tutto il corso del rapporto di lavoro del cambio della biancheria e portava via i sacchi della biancheria e pagina 7 di 10 dell'immondizia che venivano caricati manualmente e singolarmente dagli operatori sui carrelli e quin-di trasportati e scaricati, sempre manualmente, dai medesimi operatori, gli uni presso la lavanderia, gli altri dentro i cassonetti della spazzatura?) è vero, questa attività era quotidiana, i sacchi sia della spazzatura che della biancheria pesavano parecchio, anche se non so dire il peso esatto, e venivano spostati da parte di un solo OSS, in una giornata si arrivava ad una gabbia piena per la biancheria;
Sul cap. 21 (Vero che dopo l'igiene del mattino la ricorrente riempie con lenzuola sporche circa 8-10 sacchi dal peso di circa 30 chili ciascuno e provvede a trasportarli manualmente fi-no al montacarichi, dove i sacchi venivano caricati uno ad uno?) forse 30 kg sono molti, comunque i sacchi della biancheria erano pesanti ed erano nel numero indicato in capitolo;
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , il quale, all'esito delle operazioni peritali Per_3
condotte in data 10.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello Per_1
di parte , Dr.ssa ha riscontrato la presenza sulla persona della ricorrente di CP_1 Per_4
“ernia discale lombare L3-L4 in spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra” (cfr. pag. 5 e 7 relazione CTU), ed ha riferito che caratteristica dell'ernia del disco intervertebrale è “l'erniazione di sostanza nucleare [che] può essere conseguenza di sollecitazioni eccessive, di sforzi ripetuti, di una prolungata tensione imposta al meccanismo idraulico discale, di alterazioni dell'anulus o delle più varie combinazioni di tutti questi fattori” (cfr. pag. 7 relazione CTU).
Sul punto ha altresì evidenziato “che vi è una forte evidenza di rischio per la colonna vertebrale derivante dalle attività lavorative connesse al sollevamento manuale di carichi. La movimentazione dei carichi si riferisce all'atto lavorativo di trasportare, sostenere, sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare: se tali atti si ripropongono con continuità e nell'ambito della vita lavorativa si protraggono per una durata di anni, determinano forze compressive sulle strutture del rachide lombare che possono condurre a microlesioni, innescare il meccanismo dell'usura precoce ed anticipare i processi parafisiologici di invecchiamento strutturale”.
Venendo al caso di specie ha concluso: “la sig.ra [ha] nel corso della sua vita Pt_1
lavorativa, compiuto – per un sufficiente periodo di tempo – attività comportanti la movimentazione manuale di carichi. Tra queste attività appaiono annoverati la movimentazione di pazienti non autosufficienti da oltre 9 anni che comportano movimenti ripetuti e continui di flesso estensione del busto, effettuati con conseguente impegno biomeccanico della colonna lombare” e ha considerato l'arco temporale nel quale le stesse pagina 8 di 10 furono svolte – dal 2016 ad oggi – “sufficientemente congruo e adeguato alla manifestazione del disturbo lamentato”, ritenendo così sussistente il nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa effettuata e la malattia denunciata, che ha ricondotto – seppur con una leggermente diversa formulazione lessicale (“Ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale”) – alla voce 77 lettera b) delle “Nuove Tabelle Malattie
Professionali” dove sono indicate le attività “…di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, precisando altresì che le “descritte attività di pulizia determinano un rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per assunzione prolungata di posture incongrue che appaiono idonee, quantomeno con ruolo di concausa, all'aver causato la patologia accertata” (cfr. pagg. 9, 10 e 11 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva evidenziato come l'ernia discale sia “supportata CP_1 da un quadro radiologico degenerativo diffuso tra cui diagnosi di Modic 1 e 2”, il CTU ha replicato: “esso non è causa di esclusione dell'origine professionale della patologia e in ogni caso tale evenienza è stata considerata in modo adeguato nella valutazione del danno espressa” (cfr. pag. 13 relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “ernia discale lombare L3-L4 in spondilo- discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, prendendo a riferimento la voce tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”), ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 8% (otto per cento)” (cfr. pag. 12 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. ne colloca l'esistenza già al momento Per_3
della domanda amministrativa (21.02.2023).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.02.2023); l' dovrà altresì CP_1
pagina 9 di 10 corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 382/2024 promossa da Parte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L3-L4 in spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple e radicolopatia L4-L5 a sinistra” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 8%, riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (21.02.2023);
2. Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa (21.02.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per essa agli Avv.ti
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00, oltre al rimborso delle spese di CTP documentate in atti;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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