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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentario • 1
- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 aprile 2026
Cassazione penale sent. sez. 3 num. 15122 anno 2024 presidente: sarno giulio relatore: corbetta stefano data udienza: 28/03/2024 sentenza sul ricorso proposto da p.l. , nata a s. il ..... avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del del tribunale di salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere stefano corbetta; letta... Cassazione penale sent. sez. 3 num. 16176 anno 2024 presidente: ramacci luca relatore: corbetta stefano data udienza: 10/04/2024 sentenza sul ricorso proposto da c.a. nato a p. il ........ avverso la sentenza del 12/07/2023 della corte di appello di palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 15122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15122 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA IS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del del Tribunale di ER visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15122 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di ER, ravvisando la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero e disattendendo l'opposizione dell'indagata proposta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione nei confronti di IS LA in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav. 2. Avverso l'indicato provvedimento, IS PA, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto reclamo affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge in relazione al diritto di difesa dell'imputato nel caso di richiesta di archiviazione e>: art. 411 cod. proc. pen. per tenuità del fatto. Rappresenta il difensore che il provvedimento impugnato, basandosi sulla documentazione acquisita agli atti, ricostruisce in maniera parziale i fatti, posto che sarebbe stato necessario, come richiesto con l'opposizione, assumere a sommarie informazioni il dirigente del comune di ER e l'operano incaricato;
il rigetto di tali istanze istruttorie ha perciò determinato la violazione del diritto di difesa. 2.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione di legge relativa alla disposizione della menzione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto. Argomenta il difensore che il g.i.p. ha erroneamente ordinato l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, senza specificare che non debba essere fatta menzione nel caso di certificati rilasciati a richiesta dell'interessato. 3. Con provvedimento del 15 novembre 2023, il Tribunale di ER, qualificato il reclamo come ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si osserva preliminarmente che, dopo la pronuncia resa dalle Sezioni Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si impone l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De 2 Martino, Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad impugnare, con lo strumento del ricorso per cassazione, l'ordinanza di archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380). 3. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. 4. Si osserva che, ove accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il G.i.p. pronuncia un "decreto motivato", il quale deve dare conto, pur in maniera succinta, correlata alla natura dell'atto in esame, delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione adottata. Tale obbligo è più stringente nel caso in cui l'indagato, con l'atto di l'opposizione ex art. 411, comma 1-bis, abbia evidenziato specifiche ragioni volte a dimostrare l'insussistenza del reato;
in un caso del genere, infatti, prima di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex ari:. 131-bis cod. pen. — che logicamente è un posterius rispetto alla sussistenza del reato ascrivibile all'indagato - il G.i.p. è tenuto a confrontarsi con le ragioni del dissenso dedotte con l'atto di apposizione e, conseguentemente, a spiegare, pur in maniera concisa ma comunque adeguata rispetto alle questioni poste con l'opposizione, le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della sussistenza del reato e della sua ascrivibilità all'indagato. Solo all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, il G.i.p. è chiamato a verificare i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. L'obbligo di motivazione, del resto, si pone in stretta correlazione con il principio del contraddittorio, che pure caratterizza il procedimento di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., principio che sarebbe svuotato di contenuto se il G.i.p. non si confrontasse con le argomentazioni dedotte dall'indagato (e, ovviamente, della persona offesa, ove anche questa presenti opposizione). Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal G.i.p. nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. 5. Nel caso in esame, il G.i.p. si è misurato con gli elementi esposti sia dal pubblico ministero, sia dall'indagato, sicché l'epilogo decisorio appare immune da vizi logici e da violazioni di legge. 3 Invero, il G.i.p. ha ravvisato il contestato reato ex art. 1161 cod. nav. sulla base della denuncia sporta il 14 luglio 2022 dai militari della G.d.F. di ER, sezione operativa navale, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato quello stesso giorno, unitamente a personale della Polizia municipale di ER, presso il chiosco Bar Malibù, gestito dalla ricorrente, accertarono che la concessionaria aveva proceduto all'installazione di ulteriori elementi prefabbricati rispetto a quello assentiti dal "Contratto per i servizi pubblici su arenili liberi non in concessione per la stagione balneare 2022", stipulato tra la LA e il Comune di ER;
si procedette, pertanto, al sequestro d'urgenza di tali opere, sequestro convalidato dal G.i.p. in data 22 luglio 2022. Il G.i.p. si è quindi misurato con le deduzioni contenute nell'atto di opposizione, secondo cui le pedane installate sine titulo erano, in realtà, oggetto di apposita autorizzazione rilasciata dal funzionario del Comune di ER, dott.ssa Annalisa Del Pozzo, la quale aveva dato incarico di installarle a tal Giuseppe UP. Nel rigettare la richiesta di approfondimento investigativo, avente ad oggetto l'assunzione di informazione dei soggetti appena indicati, il G.i.p. ha evidenziato, certamente in maniera non implausibile sul piano logico, che la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con l'art. 3 dell'indicato contratto, laddove si prevede espressamente che, nell'esercitare l'attività di chiosco nel tratto di arenile oggetto di pattuizione, "è fatto divieto assoluto di impiegare qualsiasi elemento prefabbricato", e che, nell'espletare l'attività di eventuale noleggio di attrezzature da spiaggia, non può essere posta in essere alcuna "occupazione dell'area demaniale". Nel caso in esame, quindi, per un verso non è prospettabile la ventilata lesione dell'art. 24 Cost., posto che l'indagata, ai sensi della speciale disciplina prevista dal comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., ha potuto dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto;
per altro verso, la motivazione appare completa, logicamente coerente e ha fornito idonea confutazione delle ragioni dell'opponente, spiegando, in maniere convincente, l'inutilità del richiesto supplemento investigativo, il cui espletamento non avrebbe comportato un diverso e più favorevole epilogo assolutorio. 6. Il secondo motivo è inammissibile. Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, la Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 16 marzo 2015, n. 2, ferma restando la 4 non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, p.m. in c. De Martino, Rv. 276463). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che l'iscrizione del provvedimento in esame assolve "esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata (...) ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima richiamata ed all'interno del circuito giudiziario". Ne deriva che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo solo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità. Del resto, l'art. 24 d.P.R. n. 303 del 2002, che disciplina il "certificato dei casellario giudiziale richiesto dall'interessato", al comma 1, lett. f-bis, prevede già, in maniera espressa, che "nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative (.. ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata". Di conseguenza, come è stato recentemente affermato, l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento (Sez. 6, n. 611 del 22/1112023, deo. 2024, Conforti, Rv. 285604): interesse che, nella specie, la ricorrente non ha prospettato. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/03/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15122 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 28/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di ER, ravvisando la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero e disattendendo l'opposizione dell'indagata proposta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione nei confronti di IS LA in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav. 2. Avverso l'indicato provvedimento, IS PA, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto reclamo affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge in relazione al diritto di difesa dell'imputato nel caso di richiesta di archiviazione e>: art. 411 cod. proc. pen. per tenuità del fatto. Rappresenta il difensore che il provvedimento impugnato, basandosi sulla documentazione acquisita agli atti, ricostruisce in maniera parziale i fatti, posto che sarebbe stato necessario, come richiesto con l'opposizione, assumere a sommarie informazioni il dirigente del comune di ER e l'operano incaricato;
il rigetto di tali istanze istruttorie ha perciò determinato la violazione del diritto di difesa. 2.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione di legge relativa alla disposizione della menzione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto. Argomenta il difensore che il g.i.p. ha erroneamente ordinato l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, senza specificare che non debba essere fatta menzione nel caso di certificati rilasciati a richiesta dell'interessato. 3. Con provvedimento del 15 novembre 2023, il Tribunale di ER, qualificato il reclamo come ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si osserva preliminarmente che, dopo la pronuncia resa dalle Sezioni Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si impone l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De 2 Martino, Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad impugnare, con lo strumento del ricorso per cassazione, l'ordinanza di archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380). 3. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. 4. Si osserva che, ove accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il G.i.p. pronuncia un "decreto motivato", il quale deve dare conto, pur in maniera succinta, correlata alla natura dell'atto in esame, delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione adottata. Tale obbligo è più stringente nel caso in cui l'indagato, con l'atto di l'opposizione ex art. 411, comma 1-bis, abbia evidenziato specifiche ragioni volte a dimostrare l'insussistenza del reato;
in un caso del genere, infatti, prima di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex ari:. 131-bis cod. pen. — che logicamente è un posterius rispetto alla sussistenza del reato ascrivibile all'indagato - il G.i.p. è tenuto a confrontarsi con le ragioni del dissenso dedotte con l'atto di apposizione e, conseguentemente, a spiegare, pur in maniera concisa ma comunque adeguata rispetto alle questioni poste con l'opposizione, le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della sussistenza del reato e della sua ascrivibilità all'indagato. Solo all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, il G.i.p. è chiamato a verificare i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. L'obbligo di motivazione, del resto, si pone in stretta correlazione con il principio del contraddittorio, che pure caratterizza il procedimento di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., principio che sarebbe svuotato di contenuto se il G.i.p. non si confrontasse con le argomentazioni dedotte dall'indagato (e, ovviamente, della persona offesa, ove anche questa presenti opposizione). Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal G.i.p. nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. 5. Nel caso in esame, il G.i.p. si è misurato con gli elementi esposti sia dal pubblico ministero, sia dall'indagato, sicché l'epilogo decisorio appare immune da vizi logici e da violazioni di legge. 3 Invero, il G.i.p. ha ravvisato il contestato reato ex art. 1161 cod. nav. sulla base della denuncia sporta il 14 luglio 2022 dai militari della G.d.F. di ER, sezione operativa navale, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato quello stesso giorno, unitamente a personale della Polizia municipale di ER, presso il chiosco Bar Malibù, gestito dalla ricorrente, accertarono che la concessionaria aveva proceduto all'installazione di ulteriori elementi prefabbricati rispetto a quello assentiti dal "Contratto per i servizi pubblici su arenili liberi non in concessione per la stagione balneare 2022", stipulato tra la LA e il Comune di ER;
si procedette, pertanto, al sequestro d'urgenza di tali opere, sequestro convalidato dal G.i.p. in data 22 luglio 2022. Il G.i.p. si è quindi misurato con le deduzioni contenute nell'atto di opposizione, secondo cui le pedane installate sine titulo erano, in realtà, oggetto di apposita autorizzazione rilasciata dal funzionario del Comune di ER, dott.ssa Annalisa Del Pozzo, la quale aveva dato incarico di installarle a tal Giuseppe UP. Nel rigettare la richiesta di approfondimento investigativo, avente ad oggetto l'assunzione di informazione dei soggetti appena indicati, il G.i.p. ha evidenziato, certamente in maniera non implausibile sul piano logico, che la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con l'art. 3 dell'indicato contratto, laddove si prevede espressamente che, nell'esercitare l'attività di chiosco nel tratto di arenile oggetto di pattuizione, "è fatto divieto assoluto di impiegare qualsiasi elemento prefabbricato", e che, nell'espletare l'attività di eventuale noleggio di attrezzature da spiaggia, non può essere posta in essere alcuna "occupazione dell'area demaniale". Nel caso in esame, quindi, per un verso non è prospettabile la ventilata lesione dell'art. 24 Cost., posto che l'indagata, ai sensi della speciale disciplina prevista dal comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., ha potuto dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto;
per altro verso, la motivazione appare completa, logicamente coerente e ha fornito idonea confutazione delle ragioni dell'opponente, spiegando, in maniere convincente, l'inutilità del richiesto supplemento investigativo, il cui espletamento non avrebbe comportato un diverso e più favorevole epilogo assolutorio. 6. Il secondo motivo è inammissibile. Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, la Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 16 marzo 2015, n. 2, ferma restando la 4 non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, p.m. in c. De Martino, Rv. 276463). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che l'iscrizione del provvedimento in esame assolve "esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata (...) ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima richiamata ed all'interno del circuito giudiziario". Ne deriva che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo solo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità. Del resto, l'art. 24 d.P.R. n. 303 del 2002, che disciplina il "certificato dei casellario giudiziale richiesto dall'interessato", al comma 1, lett. f-bis, prevede già, in maniera espressa, che "nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative (.. ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata". Di conseguenza, come è stato recentemente affermato, l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento (Sez. 6, n. 611 del 22/1112023, deo. 2024, Conforti, Rv. 285604): interesse che, nella specie, la ricorrente non ha prospettato. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/03/2024.