Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/03/2025, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10623 del 2023, proposto da Associazione Radio Kolbe Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lucianelli e Pier Paolo Polese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Paolo Polese in Roma, via Francesco De Sanctis n. 15;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della Nota prot. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0115150.07-06-2023, a firma del Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP - Divisione XVII - Ispettorato Territoriale Campania;
- della Nota prot. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0115614.07-06-2023, a firma del Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP - Divisione XVII - Ispettorato Territoriale Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, proprietaria dell’emittente radiofonica denominata “Radio Kolbe”, titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, esercente l’impianto sito in Benevento e censito sulla frequenza 91.500 MHz, ha impugnato le note ministeriali dagli estremi indicati in epigrafe, per mezzo delle quali, al contempo (trattasi di determinazioni inscindibilmente connesse e consequenziali l’una all’altra): a) ha negato la conversione in autorizzazione definitiva del nulla osta provvisorio di cui alla nota prot. 25524 dell’8 febbraio 2018; b) ha diffidato la società ad utilizzare la risorsa radioelettrica come impianto di diffusione, intimando di utilizzare l’impianto come mero collegamento;
- la ricorrente si duole dell’asserita violazione, da parte dell’amministrazione resistente, delle regole generali in materia di autotutela amministrativa (richiamando, indifferentemente, le disposizioni sia in tema di autoannullamento che di revoca), sotto il profilo dell’assenza di un interesse pubblico, del mancato rispetto dei termini perentori di legge e della lesione del legittimo affidamento, giacché, dal complesso degli atti impugnati, deriverebbe, in sostanza, la revoca del predetto nulla osta provvisorio e l’impossibilità di continuare ad esercire l’impianto, alle medesime condizioni, sulla frequenza 90.700 MHz (individuata nel nulla osta provvisorio);
- inoltre, il Ministero avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento;
Rilevato che:
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono;
- in materia di variazioni di frequenza per gli impianti di radiodiffusione, l’atto tipico denominato “nulla osta provvisorio”, non a caso definito “sperimentale”, per sua natura, non consolida alcuna posizione meritevole una tutela piena assimilabile a quella riconosciuta in virtù dell’originario provvedimento concessorio;
- infatti, la sua funzione è quella di consentire all’emittente che ne faccia richiesta di esercire l’impianto su una frequenza diversa da quella assegnata, fintanto che l’amministrazione competente non ravvisi il venir meno dei presupposti per il rilascio, come chiaramente esplicitato in ciascun provvedimento di tal fatta;
- ne derivano, quali corollari, da un lato, la necessità - la quale costituisce una mera eventualità - che il nulla osta provvisorio sia convertito in autorizzazione definitiva a seguito di un apposito procedimento ad istanza di parte al fine di acquisire valore pienamente abilitante, dall’altro, che l’eventuale “revoca” da parte dell’amministrazione non integra un provvedimento di secondo grado, bensì un atto di decadenza che si limita ad accertare il venir meno delle condizioni per la sua permanenza;
- ne consegue che la “revoca” del nulla osta provvisorio non soggiace alle norme in materia di autotutela, come già affermato da questa Sezione in un precedente reso tra le stesse parti (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter , 21 maggio 2024, n. 12067);
- ciò posto, peraltro, la nota “a monte” impugnata, che precede la consequenziale diffida ad utilizzare la risorsa radioelettrica come impianto di diffusione, costituisce, coerentemente con la suddetta ricostruzione, un diniego di autorizzazione ( rectius : conversione) del nulla osta sperimentale e, dunque, un provvedimento di primo grado - sicché le censure fondate sulla violazione delle disposizioni in tema di autotutela appaiono comunque inconferenti - nel quale, inoltre, sono menzionate sia la comunicazione di avvio del procedimento che l’ampia interlocuzione avvenuta tra le parti (attraverso l’adozione di ben due preavvisi di rigetto), di cui si dà atto anche nella parte in fatto del ricorso, con la conseguenza che anche le doglianze relative al rispetto delle garanzie endoprocedimentali sono infondate;
- l’esame delle predette censure esaurisce il thema decidendum , non avendo la ricorrente contestato, nei motivi di ricorso, il merito tecnico delle determinazioni assunte dal Ministero;
- in considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO