Art. 70.
La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta ne' fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non e' ammesso ad intervenire.
Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla, importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti della inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
legge l'ordine di convocazione;
a leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il giudicando puo' presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
Il giudicando e ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia, gli atti all'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.
Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'art. 61 e nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.
La votazione e' segreta. Il giudizio della Commissione e' espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione e unitamente agli atti e' trasmesso dai presidente al Ministero.
I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.
La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta ne' fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non e' ammesso ad intervenire.
Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla, importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti della inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
legge l'ordine di convocazione;
a leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il giudicando puo' presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
Il giudicando e ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia, gli atti all'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.
Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'art. 61 e nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.
La votazione e' segreta. Il giudizio della Commissione e' espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione e unitamente agli atti e' trasmesso dai presidente al Ministero.
I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.