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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 19/11/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2025/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Bonfà)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Mastroianni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1006 dell'11/6/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da ei Parte_1 confronti della - d'ora in poi, breviter, “ ” - si condannava la resistente al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore del ricorrente (ex dipendente, con mansioni di cuoco-gastronomo, nel periodo
3/2/2000-21/3/2018) della sola somma di € 127,49 a titolo di lavoro straordinario.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva la Società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. - rimprovera al
Tribunale capitolino di essere incorso in un “grossolano errore” nel far gravare al lavoratore l'onere di provare di essere stato pagato in misura inferiore a quanto risultante nelle buste paga consegnate dal datore, considerando, per un verso, che spetta a quest'ultimo, in quanto debitore, la dimostrazione dell'esattezza dell'adempimento e, per altro verso, che le suddette buste paga, formate “per ricevuta”, non sono idonee a provare l'effettivo pagamento dell'importo ivi indicato.
Il motivo si rivela infondato.
Si è pienamente consapevoli del consolidato principio per cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (v., ex multis, Cass., sez. lav., 27/4/2018, n. 10306).
Tuttavia, nel caso di specie, innanzitutto, le buste paga sono state, in larga parte, sottoscritte dal non solo per ricevuta, ma anche “per quietanza”, sicchè grava sul lavoratore l'onere della prova Pt_1 della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta (v., da ultimo, Cass., sez. lav., 3/12/2020, n. 27249).
Ad ogni buon conto, anche con riferimento alle buste paga non sottoscritte “per quietanza”, il
Tribunale ha tratto il suo convincimento, circa l'effettivo pagamento di quanto indicato in busta paga, sulla base di altre circostanze, gravi precise e concordanti, sul versante delle risultanze processuali orali e documentali.
Sotto il primo profilo, dal complesso delle dichiarazioni dei testi escussi - v. deposizioni di Tes_1
(che non si ha motivo per ritenere inattendibile), , e
[...] Testimone_2 Tes_3 [...]
- da un lato, non è affatto emerso che il datore di lavoro costringesse i propri dipendenti Testimone_4 ad accettare retribuzioni di importo inferiore al quantum riportato in busta paga e/o a sottoscrivere le buste paga dietro ricatto del licenziamento.
Dall'altro, segnatamente per quanto concerne le modalità di pagamento, in conformità alla prassi esistente nei forni di Roma, è emerso che il pagamento delle retribuzioni, effettuate in contanti - prima che divenisse obbligatoria la loro tracciabilità (attraverso con assegni o bonifici) - avveniva mediante acconti settimanali, di importo variabile, con conguaglio finale in occasione della consegna della busta paga e per l'importo dalla stessa risultante, e che ciò veniva praticato per tutti i dipendenti della Società, senza lamentele circa l'asserita percezione di una retribuzione inferiore a quanto indicato in busta paga. Sotto il secondo profilo, militano a favore della tesi datoriale le sottoscrizioni, da parte del Pt_1 senza alcuna rimostranza concreta, dei documenti fiscali (modelli CUD e 101), riepilogativi delle somme percepite dall'odierno appellante in ogni singolo anno solare ed utilizzati ai fini della periodica dichiarazione dei redditi.
Peraltro, lo stesso nel decreto ingiuntivo n. 2546/2018, aveva chiesto ed ottenuto dal Pt_1
Tribunale di Roma il pagamento del t.f.r., la cui pretesa risultava fondata sulla certificazione unica 2017,
ossia sui medesimi dati relativi alle somme annualmente certificate, attraverso la sottoscrizione non contestata, come effettivamente erogate al lavoratore e come ricevute dallo stesso dipendente.
Con il secondo (ed ultimo) motivo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. - si lamenta del fatto che il primo giudice avesse “omesso la pronuncia sulle differenze retributive”, atteso che l'accertata differenza di orario aveva “inciso sensibilmente sia sulla determinazione dello stipendio, che negli emolumenti come il t.f.r., la 13^ e 14^ mensilità, le ferie ed i permessi non goduti”.
Anche tale doglianza si rivela infondata.
In disparte il difetto di allegazione e prova in ordine a questi ultimi emolumenti, si osserva che la pronuncia di rigetto delle restanti domande, contenuta nel dispositivo dell'impugnata sentenza, trae il suo fondamento dall'avere il Tribunale accertato che, nel corso del rapporto lavorativo, il - per quanto Pt_1 sopra esposto - aveva ricevuto la retribuzione, le mensilità supplementari e le altre indennità richieste nel ricorso introduttivo del giudizio in misura corrispondente a quelle esposte nelle buste paga, dal medesimo riversate in atti, comunque conforme alle norme del CCNL regolanti il rapporto di lavoro.
Del resto, i conteggi allegati al ricorso introduttivo sono stati elaborati unicamente sulle (ipotetiche) differenze scaturenti tra la retribuzione esposta nelle singole buste paga e la (inferiore) retribuzione che l'originario aveva dedotto di aver percepito nel corso dell'intero rapporto, con ogni riflesso sugli istituti indiretti e differiti;
in altri termini, una volta ritenuta raggiunta la prova del pagamento “integrale” della retribuzione, conformemente alle buste paga, non vi è luogo alle dedotte “differenze” di cui al conteggio, allegato al ricorso, elaborato sulla supposta percezione di una retribuzione inferiore, per cui si rileva corretta la statuizione relativa alla condanna del datore al pagamento del solo lavoro straordinario (svolto e provato).
In conclusione, l'appello non merita accoglimento, rendendo ultronea l'invocata CTU contabile.
Le spese del grado seguono - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza, in linea con i parametri delle tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni “oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna lla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 19/11/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)