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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 364/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Antonino Cavallo,
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Piccione e
Barbara Arena,;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 40/2022 del 19.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
società volto all'accertamento del diritto al pagamento della somma CP_1
di euro 38.024,08, a titolo di differenze retributive correlate all'attività lavorativa di banconista e barista asseritamente svolta dal 10.7.2014 al 7.5.2016 alle dipendenze della società resistente per un periodo e un orario superiore rispetto a quello formalizzato.
Il primo giudice rilevava che il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, non avendo trovato quanto dallo stesso dedotto nel ricorso introduttivo sufficiente riscontro probatorio nell'istruttoria espletata, dal momento che i testi escussi di parte ricorrente non avevano saputo riferire specifici elementi probatori in ordine al periodo e all'orario di lavoro osservato dal Pt_1
Rigettava, pertanto, la domanda e compensava le spese del giudizio, in ragione della natura della causa e della qualità delle parti.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 28.4.2022; resisteva al gravame la società appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza perché in contrasto con quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, nonché con quanto accertato dall' successivamente all'instaurazione Controparte_2
del giudizio di primo grado.
Lamenta che il giudice ha ritenuto inidonee ai fini probatori le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, estrapolando solo alcuni passaggi di tali deposizioni e omettendo le parti che invece confermano quanto affermato dal ricorrente, ritrascritte nel ricorso in appello. Evidenzia che sia la teste Testimone_1
sia la teste hanno confermato l'articolato n. 2 formulato nel ricorso Testimone_2
introduttivo, e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, le testimoni hanno confermato quanto dedotto dal ovvero che: quest'ultimo ha Pt_1
Con lavorato nel bar di proprietà della società e nessun altro dipendente CP_1
era addetto alla medesima attività dallo stesso svolta;
l'appellante svolgeva all'interno del bar le mansioni di banconista, barista, addetto alla vendita di prodotti preconfezionati e cassiere;
il periodo di riferimento va dal 2014 al 2016, periodo in cui le testi lavoravano alle dipendenze della medesima società appellata, ma in altri reparti del centro commerciale in cui si trovava il bar.
Precisa, ancora, che, oltre a trovare conferma nelle deposizioni testimoniali, gli orari di lavoro osservati dall'appellante non sono stati smentiti dalla società.
Quanto al periodo di lavoro alle dipendenze della società Controparte_1
ribadisce che, fatta eccezione per il periodo che va dal 10.7.2014 al 23.10.2014 in cui il ha lavorato per la società appellata senza essere formalmente Pt_1
assunto, le buste paga prodotte hanno indicato il periodo lavorativo in questione, dal
24.10.2014 al 7.5.2016, che risulta quindi documentato e incontestato.
Assume, dunque, di aver diritto alle differenze retributive correlate all'attività prestata alle dipendenze della società appellata in modalità full - time, in luogo di quella part-time risultante dalle buste paga, ed evidenzia di aver depositato in primo grado apposita consulenza di parte recante i conteggi analitici di quanto spettante a titolo di differenze retributive, oltre ad aver richiesto, qualora necessaria, apposita
CTU, istanza reiterata anche in appello.
Aggiunge, infine, che il rapporto di lavoro full - time alle dipendenze della società dal mese di luglio 2014 al mese di maggio 2016, oltre a CP_1
essere emerso all'esito dell'istruttoria espletata, è stato riconosciuto anche a seguito di accertamento ispettivo da parte dell' , come si Controparte_2
evince dalla documentazione allegata (modelli EMENS relativi a tutto il periodo lavorativo). Evidenzia al riguardo che tale documentazione è ammissibile, in quanto successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, essendo pervenuto all' Pt_2
il flusso contributivo risultante dall'accertamento ispettivo soltanto in data 5.7.2019, in data successiva al deposito del ricorso di primo grado, effettuato il 14.3.2018.
Chiede, pertanto, alla Corte di accertare e dichiarare, in via principale, che il ha prestato la sua attività alle dipendenze della società nel Pt_1 CP_1
periodo dal 10.7.2014 al 7.5.2016 o, in via subordinata, nel periodo risultante dalle buste paga, ovvero dal 24.10.2024 al 7.5.2016, con conseguente condanna della società appellata al pagamento in suo favore, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante a seguito di accertamento ispettivo, quantificate nella somma di euro
38.024,08, come da consulenza tecnica in atti, o nella diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La domanda proposta da ha a oggetto le differenze di Parte_1
retribuzione e di TFR pretese in relazione al periodo di lavoro, che Pt_1
assume essere iniziato in data 10.7.2014, anteriore alla formalizzazione del rapporto in data 24.10.2014, e l'effettivo orario di lavoro osservato (da martedì a sabato dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30 e la domenica e il lunedì dalle 8.00 alle
13.00) superiore a quello formalizzato a tempo parziale (30 ore settimanali) quale indicato nel modello e nelle buste paga. Pt_3
L'onere della prova dei fatti allegati è a carico del lavoratore. Il giudice di primo grado ha escluso che le prove assunte fossero idonee a provare i fatti allegati dal ricorrente.
Il collegio condivide tale valutazione: la teste che ha Testimone_1
lavorato come commessa presso il supermercato ubicato nel centro commerciale ove si trovava anche il bar ove lavorava ha dichiarato di avere lavorato nel Pt_1
2014 ma non ricorda il mese e, dunque, da tale deposizione non può trarsi prova che abbia iniziato a lavorare a luglio 2014. La teste ha cessato di lavorare a Pt_1
maggio 2015. Ha dichiarato di avere visto al lavoro, ma ha riferito di non Pt_1
conoscere l'orario di lavoro osservato da perché la teste non andava al bar Pt_1
con regolarità, poteva capitare che non andasse per tutta la settimana. Di solito, se andava si recava al bar intorno alle 9.30. Tale dichiarazione non è idonea provare gli orari di lavoro allegati da La teste ha lavorato presso Pt_1 Testimone_2
l' nel 2014-2015, non ricorda il giorno e il mese di inizio e fine rapporto. CP_1 Da tale deposizione non può trarsi alcun indizio in ordine all'inizio del rapporto di lavoro di a luglio 2014. La teste non sa se rispettasse il giorno Pt_1 Pt_1
di riposo il lunedì e non sa riferire l'orario di lavoro di anche se riferisce Pt_1
che lo stesso lavorava mattina e pomeriggio. Da tale dichiarazione non può trarsi prova del superiore orario di lavoro asseritamente osservato da Pt_1
Inoltre, dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che Pt_1
ha dichiarato in data 23 ottobre 2014 di essere disoccupato (vedi dichiarazione dell'ufficio del lavoro) ed è stato assunto con decorrenza 24 ottobre con contratto a tempo parziale per “30 ore settimanali medie”.
Le buste paga in atti indicano i giorni e le ore di lavoro e in atti vi sono le ricevute di pagamento della retribuzione e del 10% del fatturato (come concordato tra le parti).
Osserva il collegio che, sulla base dell'istruttoria, non può dirsi raggiunta la prova che abbia lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato Pt_1
nelle buste paga.
A tal fine non rileva il verbale di accertamento dell e i conseguenti Pt_2
modelli atteso che l ha contestato il maggiore orario di lavoro Pt_4 Pt_2
per diversi dipendenti della società appellata sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori stessi;
tuttavia tali dichiarazioni non sono prodotte e in particolare non è possibile desumere se i lavoratori sentiti dagli ispettori abbiano riferito in ordine al rapporto di lavoro di ovvero se gli ispettori si siano basati esclusivamente Pt_1
sulle dichiarazione rese da in ordine al periodo di lavoro e all'orario dallo Pt_1
stesso osservato.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) tenuto conto del valore della controversia
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in € 4996,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 364/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Antonino Cavallo,
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Piccione e
Barbara Arena,;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 40/2022 del 19.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
società volto all'accertamento del diritto al pagamento della somma CP_1
di euro 38.024,08, a titolo di differenze retributive correlate all'attività lavorativa di banconista e barista asseritamente svolta dal 10.7.2014 al 7.5.2016 alle dipendenze della società resistente per un periodo e un orario superiore rispetto a quello formalizzato.
Il primo giudice rilevava che il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, non avendo trovato quanto dallo stesso dedotto nel ricorso introduttivo sufficiente riscontro probatorio nell'istruttoria espletata, dal momento che i testi escussi di parte ricorrente non avevano saputo riferire specifici elementi probatori in ordine al periodo e all'orario di lavoro osservato dal Pt_1
Rigettava, pertanto, la domanda e compensava le spese del giudizio, in ragione della natura della causa e della qualità delle parti.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 28.4.2022; resisteva al gravame la società appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza perché in contrasto con quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, nonché con quanto accertato dall' successivamente all'instaurazione Controparte_2
del giudizio di primo grado.
Lamenta che il giudice ha ritenuto inidonee ai fini probatori le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, estrapolando solo alcuni passaggi di tali deposizioni e omettendo le parti che invece confermano quanto affermato dal ricorrente, ritrascritte nel ricorso in appello. Evidenzia che sia la teste Testimone_1
sia la teste hanno confermato l'articolato n. 2 formulato nel ricorso Testimone_2
introduttivo, e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, le testimoni hanno confermato quanto dedotto dal ovvero che: quest'ultimo ha Pt_1
Con lavorato nel bar di proprietà della società e nessun altro dipendente CP_1
era addetto alla medesima attività dallo stesso svolta;
l'appellante svolgeva all'interno del bar le mansioni di banconista, barista, addetto alla vendita di prodotti preconfezionati e cassiere;
il periodo di riferimento va dal 2014 al 2016, periodo in cui le testi lavoravano alle dipendenze della medesima società appellata, ma in altri reparti del centro commerciale in cui si trovava il bar.
Precisa, ancora, che, oltre a trovare conferma nelle deposizioni testimoniali, gli orari di lavoro osservati dall'appellante non sono stati smentiti dalla società.
Quanto al periodo di lavoro alle dipendenze della società Controparte_1
ribadisce che, fatta eccezione per il periodo che va dal 10.7.2014 al 23.10.2014 in cui il ha lavorato per la società appellata senza essere formalmente Pt_1
assunto, le buste paga prodotte hanno indicato il periodo lavorativo in questione, dal
24.10.2014 al 7.5.2016, che risulta quindi documentato e incontestato.
Assume, dunque, di aver diritto alle differenze retributive correlate all'attività prestata alle dipendenze della società appellata in modalità full - time, in luogo di quella part-time risultante dalle buste paga, ed evidenzia di aver depositato in primo grado apposita consulenza di parte recante i conteggi analitici di quanto spettante a titolo di differenze retributive, oltre ad aver richiesto, qualora necessaria, apposita
CTU, istanza reiterata anche in appello.
Aggiunge, infine, che il rapporto di lavoro full - time alle dipendenze della società dal mese di luglio 2014 al mese di maggio 2016, oltre a CP_1
essere emerso all'esito dell'istruttoria espletata, è stato riconosciuto anche a seguito di accertamento ispettivo da parte dell' , come si Controparte_2
evince dalla documentazione allegata (modelli EMENS relativi a tutto il periodo lavorativo). Evidenzia al riguardo che tale documentazione è ammissibile, in quanto successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, essendo pervenuto all' Pt_2
il flusso contributivo risultante dall'accertamento ispettivo soltanto in data 5.7.2019, in data successiva al deposito del ricorso di primo grado, effettuato il 14.3.2018.
Chiede, pertanto, alla Corte di accertare e dichiarare, in via principale, che il ha prestato la sua attività alle dipendenze della società nel Pt_1 CP_1
periodo dal 10.7.2014 al 7.5.2016 o, in via subordinata, nel periodo risultante dalle buste paga, ovvero dal 24.10.2024 al 7.5.2016, con conseguente condanna della società appellata al pagamento in suo favore, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante a seguito di accertamento ispettivo, quantificate nella somma di euro
38.024,08, come da consulenza tecnica in atti, o nella diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La domanda proposta da ha a oggetto le differenze di Parte_1
retribuzione e di TFR pretese in relazione al periodo di lavoro, che Pt_1
assume essere iniziato in data 10.7.2014, anteriore alla formalizzazione del rapporto in data 24.10.2014, e l'effettivo orario di lavoro osservato (da martedì a sabato dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30 e la domenica e il lunedì dalle 8.00 alle
13.00) superiore a quello formalizzato a tempo parziale (30 ore settimanali) quale indicato nel modello e nelle buste paga. Pt_3
L'onere della prova dei fatti allegati è a carico del lavoratore. Il giudice di primo grado ha escluso che le prove assunte fossero idonee a provare i fatti allegati dal ricorrente.
Il collegio condivide tale valutazione: la teste che ha Testimone_1
lavorato come commessa presso il supermercato ubicato nel centro commerciale ove si trovava anche il bar ove lavorava ha dichiarato di avere lavorato nel Pt_1
2014 ma non ricorda il mese e, dunque, da tale deposizione non può trarsi prova che abbia iniziato a lavorare a luglio 2014. La teste ha cessato di lavorare a Pt_1
maggio 2015. Ha dichiarato di avere visto al lavoro, ma ha riferito di non Pt_1
conoscere l'orario di lavoro osservato da perché la teste non andava al bar Pt_1
con regolarità, poteva capitare che non andasse per tutta la settimana. Di solito, se andava si recava al bar intorno alle 9.30. Tale dichiarazione non è idonea provare gli orari di lavoro allegati da La teste ha lavorato presso Pt_1 Testimone_2
l' nel 2014-2015, non ricorda il giorno e il mese di inizio e fine rapporto. CP_1 Da tale deposizione non può trarsi alcun indizio in ordine all'inizio del rapporto di lavoro di a luglio 2014. La teste non sa se rispettasse il giorno Pt_1 Pt_1
di riposo il lunedì e non sa riferire l'orario di lavoro di anche se riferisce Pt_1
che lo stesso lavorava mattina e pomeriggio. Da tale dichiarazione non può trarsi prova del superiore orario di lavoro asseritamente osservato da Pt_1
Inoltre, dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che Pt_1
ha dichiarato in data 23 ottobre 2014 di essere disoccupato (vedi dichiarazione dell'ufficio del lavoro) ed è stato assunto con decorrenza 24 ottobre con contratto a tempo parziale per “30 ore settimanali medie”.
Le buste paga in atti indicano i giorni e le ore di lavoro e in atti vi sono le ricevute di pagamento della retribuzione e del 10% del fatturato (come concordato tra le parti).
Osserva il collegio che, sulla base dell'istruttoria, non può dirsi raggiunta la prova che abbia lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato Pt_1
nelle buste paga.
A tal fine non rileva il verbale di accertamento dell e i conseguenti Pt_2
modelli atteso che l ha contestato il maggiore orario di lavoro Pt_4 Pt_2
per diversi dipendenti della società appellata sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori stessi;
tuttavia tali dichiarazioni non sono prodotte e in particolare non è possibile desumere se i lavoratori sentiti dagli ispettori abbiano riferito in ordine al rapporto di lavoro di ovvero se gli ispettori si siano basati esclusivamente Pt_1
sulle dichiarazione rese da in ordine al periodo di lavoro e all'orario dallo Pt_1
stesso osservato.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) tenuto conto del valore della controversia
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in € 4996,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi