Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2016, proposto da LO IU, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Filippo Vinciguerra, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Filippo Vinciguerra in Latina, alla via Monti 13;
contro
Comune di Fondi, non costituito in giudizio;
nei confronti
ME ID, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.232 dell'1 dicembre 2010 di rigetto della domanda di condono edilizio e parere paesistico, nonchè di acquisizione del suolo, della determinazione dirigenziale n.1272/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CH Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato: 1. l’ordinanza n. 232 del 1.12.2010 del Comune di Fondi (LT) di rigetto della domanda di condono edilizio e parere paesistico, nonché di acquisizione del suolo della ricorrente ai sensi dell’art. 30 DPR 380/2001 nonché dell’art. 23 L.R. 15/2008; 2. la successiva determinazione dirigenziale n. 1272 del Comune di Fondi del 2.12.2013 con cui si disponeva la trascrizione dell’acquisizione nei pubblici registri e l’inserimento dei beni acquisiti nell’inventario dei beni immobili; 3. ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai suddetti provvedimenti, ivi inclusa la nota del Comune di Fondi - Settore IV - prot. 49498/T del 24.11.2015.
2. Ha lamentato l’illegittimità dei sopra richiamati atti perché adottati in violazione delle regole dettate dall’ordinamento in materia di contraddittorio procedimentale e perché carenti dei necessari presupposti di legge nonché fondati su un’istruttoria errata, come sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1430/2021 del 16/2/2021, che ha accolto l’appello proposto dal sig. ID, marito della ricorrente, avverso la sentenza del TAR Latina 644/2012.
3. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune resistente.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 febbraio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
5. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, assumendo valore assorbente e dirimente il primo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie procedimentali in tema di contraddittorio.
6. Invero, come affermato in giurisprudenza (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2000 n. 948; 29 gennaio 2004 n. 296; 11 maggio 2004 n. 2953; III, 10 settembre 2012, n. 4795; 11 settembre 2012, n. 4801; VI, ord. 5 dicembre 2012, n. 4754), il provvedimento che contesta una lottizzazione abusiva, fattispecie che comporta l'accertamento di una serie di elementi indiziari, va emanato all'esito di un procedimento partecipato a norma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Infatti l’accertamento della fattispecie in questione implica l'accertamento in fatto di una pluralità di elementi costitutivi, e appare necessario assicurare la possibilità di partecipazione in contraddittorio degli interessati al procedimento (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2012, n. 4429; sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5500).
Il carattere vincolato dell’esercizio del potere sanzionatorio dell'art. (art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) (già art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47) non depone in senso contrario.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie perché dei provvedimenti impugnati nessuno è stato notificato alla ricorrente e tanto è sufficiente perché essi siano dichiarati illegittimi.
7. Nella fattispecie, appare perciò assorbente il dedotto vizio procedimentale di mancato avviso di avvio del procedimento ordinato di accertamento della lottizzatoria abusiva, cartolare e materiale.
Peraltro, il rispetto del contraddittorio procedimentale era ancor più doveroso nella fattispecie oggetto di causa, tenuto conto che il procedimento avviato dall’Amministrazione era suscettibile di provocare, come poi è avvenuto, la perdita dell’immobile.
8. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento.
9. Ragioni di equità inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CH Di MA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO