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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12278 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7912/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma), e vertente
TRA
(c.f.: ), e ) rappresentate Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difese dall'avv. Antonio Vinciguerra, (c.f.: ) per procura in atti CodiceFiscale_3
-opponenti-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Caccavale (c.f. CP_1 C.F._4
) per procura in atti C.F._5
-opposto-
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si opponevano, rispettivamente nella qualità di usufruttuaria e nuda Parte_1 Parte_2
proprietaria di un appartamento sito nel al precetto notificato loro in Controparte_2
data 10.3.2022, con cui aveva loro intimato il pagamento della somma di euro 37.055,62, in CP_1
virtù della sentenza n. 9790/2019 del Tribunale di Napoli, con cui era stato condannato il
[...]
, nella misura del 70 % e nella misura del 30%, sia al risarcimento Controparte_3 Parte_3
danni per responsabilità extracontrattuale in favore di , sia all'esecuzione delle opere di CP_1
eliminazione delle cause delle infiltrazioni come descritte dal CTU, sia al pagamento della misura coercitiva ai sensi dell'art. 614 bis cpc fissata in euro 100,00 dal settantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere.
Le opponenti chiedevano di dichiarare la nullità e la illegittimità del precetto, per le seguenti ragioni:
- illegittima applicazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. e mancata valutazione della sospensione ex d.l. n. 19 del 25 Marzo 2020, ai fini della determinazione del corretto ammontare della stessa;
1 - erronea imputazione e calcolo della sanzione stante la mancata applicazione della suddetta sanzione anche a , condomino danneggiato;
CP_1
- illegittima richiesta di pagamento nei confronti dell'usufruttuaria, anche con riguardo al pagamento dei compensi professionali, stante l'insussistenza del vincolo di solidarietà con la nuda proprietaria.
Così, dunque, concludevano: “1. In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'atto di precetto sussistendone tutti i requisiti di legge anche in considerazione dell'incertezza in punto di quantum, oltre che per tutti i motivi di cui in premessa ed il grave pregiudizio che arrecherebbe alle istanti;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'atto di precetto per difetto di interesse ad agire nei confronti della sig.ra , in quanto nulla Parte_1
è dovuto dalla stessa in qualità di usufruttuaria dell'immobile facente parte del Condominio in Napoli alla via
Santa Teresa degli Scalzi n. 159, attesa l'inesistenza del vincolo di solidarietà con il nudo proprietario per il pagamento delle somme precettate;
3. nel merito, accertare e dichiarare come nulla, annullabile e/o illegittima la somma di € 28.980,00, così come richiesta a titolo di penale, dal cui ammontare vanno detratti 41 giorni, per effetto della sospensione ex
d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, nonché la somma corrispondente alla quota millesimale spettante al danneggiato e pari a 51,20, di cui al cespite di sua proprietà;
4. sempre nel merito, accertata come nulla, annullabile e/o illegittima la somma richiesta a titolo di penale in via solidale, dichiarare applicabile il principio di parzietà nei confronti della ricorrente proprietaria che sarà tenuta al pagamento della sola somma corrispondente alla propria quota millesimale pari a 49,56, ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, scomputati gli importi di cui alla sospensione ex d.l. n. 19 del
25 marzo 2020 nonché della quota millesimale pari a 51,20 e relative al cespite di proprietà del danneggiato;
5. ancora nel merito, accertata come nulla, annullabile e/o illegittima la somma richiesta a titolo di spese processuale in via solidale, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2055 comma 1 c.c., dichiarare applicabile il principio di parzietà nei confronti della sola proprietaria sig.ra che sarà tenuta al Parte_2
pagamento della somma corrispondente alla propria quota millesimale pari a 49,56”.
Si costituiva in giudizio che, premessa la riduzione del credito ad euro 15.419,49 stante lo CP_1
spontaneo pagamento di alcuni condòmini, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo:
- la correttezza della determinazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. dovuta per un ritardo di 414 giorni, e la non applicabilità delle sospensioni delle attività previste dalle normative Covid, non sussistendo l'impossibilità oggettiva della prestazione e trovando applicazione, piuttosto, il principio di cui all'art. 1221 c.c.;
- l'esclusione del beneficiario dal pagamento della sanzione ex art. 614-bis c.p.c.;
- la sussistenza della solidarietà passiva tra usufruttuario e nudo proprietario tanto per il pagamento dei danni accertati dal Tribunale, quanto per la refusione delle spese di lite.
2 All'udienza del 30/09/2022, il giudice riteneva parzialmente fondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo considerando che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid
19, si fosse verificata per 41 giorni una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione (dovendo, dunque, ai fini della determinazione della penale dovuta ex art. 614 bis c.p.c., ritenersi non maturata una somma di euro 4.100,00), e ritenendo, in ogni caso, tale pagamento non dovuto a;
riteneva, CP_1
inoltre, non accoglibile, in fase di cognizione sommaria, l'istanza di sospensione proposta dalla in Pt_1
qualità di mera usufruttuaria del bene, risultando necessaria, in applicazione del disposto dell'art. 1004 c.c. una indagine specifica, a cognizione piena. Rilevata, infine, la riduzione della pretesa da parte del creditore ad euro 15.419,49, dichiarava sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente alla parte eccedente la somma di euro 11.319,49.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 30.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Le odierne opponenti si dolgono della mancata valutazione delle sospensioni disposte durante il periodo
Covid nonché di quanto previsto dall'art. 91 d.l. n.18/2020 ai fini della determinazione del corretto ammontare della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. Come emerge dagli atti di causa, infatti, la sanzione, calcolata ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., è fatta decorrere dal 5 gennaio 2020 (60° giorno dalla pubblicazione della sentenza) fino al 21 febbraio 2021 (risultando le opere iniziate solo il 22 febbraio 2021), per un totale di 414 giorni di ritardo nell'esecuzione.
Ebbene, per valutare la correttezza di tale determinazione, occorre partire dal disposto di cui all'art. 91 d.l.
18/2020 che, al comma 1, introducendo il comma 6-bis all'art. 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, stabilisce esplicitamente che: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
La disposizione introduce una causa di non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo legata al rispetto delle misure anti covid, tenendo conto, ai fini della valutazione della responsabilità del debitore, dell'impossibilità o della grave difficoltà di adempiere alle prestazioni imposte, dovuta a un "factum principis"
(ovvero ad un provvedimento dell'autorità). Durante il periodo emergenziale, dunque, sono state emanate una serie di disposizioni che imponevano una sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali.
Per quanto qui rileva, con specifico riferimento alle attività edilizie, queste sono state sospese dapprima con il DPCM del 22 marzo 2020 con decorrenza dal 23 marzo 2020, e successivamente, con DPCM del 10 aprile
2020, con cui sono state prorogate sino alla data del 3 maggio 2020 le misure restrittive fino a quel momento adottate.
3 In particolare, la , nell'adeguarsi a tali previsioni, ha adottato le Ordinanze del Presidente Controparte_4
della Regione n. 19 del 20 marzo 2020, n. 27 del 3 aprile 2020 e n. 32 del 12/4/2020, disponendo, con specifico riferimento alle attività edilizie, che: “
1. E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
”.
Tanto premesso, nel valutare la rilevanza o meno della sospensione dei cantieri, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c., occorre soffermarsi sulla ratio sottesa a tale ultima norma, tenendo conto della sua finalità non già risarcitoria o restitutoria, bensì coercitiva e sanzionatoria. E' evidente che una misura coercitiva volta ad ottenere l'adempimento di quanto disposto del giudice, sanzionando il caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione, impone di ritenere che l'efficacia della misura sia condizionata alla persistenza dell'obbligo cui la stessa è collegata e alla sua esigibilità. Pertanto, a fronte di un oggettivo impedimento nella esecuzione dell'obbligo di fare, la funzione coercitiva della misura perde la sua ragion d'essere, non potendosi pretendere il pagamento della sanzione nel caso in cui l'inadempimento della prestazione dovuta non sia riconducibile all' inerzia o alla volontà del debitore, ma piuttosto a fattori esterni non superabili.
Ebbene, tanto le norme emergenziali nazionali quanto le ordinanze regionali del periodo COVID, su richiamate, sospendendo le attività di edilizia privata durante il primo periodo di lockdown per il Covid-19
(dal 23 marzo 2020 al 3 maggio 2020), hanno sicuramente interrotto quel nesso di imputabilità del ritardo al debitore nell'arco temporale considerato.
Inoltre, in base agli atti di causa non è possibile determinare se la natura specifica dei lavori quivi in oggetto rientrasse nelle eccezioni previste dalle ordinanze per gli interventi urgenti e necessari, per cui deve ritenersi che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19, si sia verificata per 41 giorni una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione, con la conseguenza che le somme dovute a titolo di sanzione ex art. 614 bis c.p.c., nella misura di 100,00 euro al giorno, non devono considerarsi maturate per un totale di 4.100,00 euro.
Tale conclusione neppure è superabile prendendo in considerazione la circostanza della preesistenza della mora da parte dei debitori, in quanto ciò non comporta un automatico decorrere della misura coercitiva anche per il periodo di oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione dovuta alle normative Covid-19. A tal proposito, se è vero che l'art. 1221 c.c., richiamato dall'odierno opposto dispone che il debitore in mora non sia liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche laddove derivi da causa a lui non
4 imputabile, trasferendo in capo a quest'ultimo il rischio, deve però rilevarsi che, nel caso di specie, non ci si trovi dinanzi ad un perimento o ad una impossibilità definitiva della prestazione, quanto piuttosto ad una temporanea impossibilità ed inesigibilità della stessa (che precluderebbe, dunque, lo stesso configurarsi della mora). Pertanto trova più opportuna applicazione il disposto di cui all'art. 1256 c.c., secondo cui "se
l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento".
Le somme precettate a titolo di “penale ex art. 614 bis c.p.c.”, nella misura di 100,00 euro al giorno, devono essere ridotte di euro 4.100,00 euro.
Se, poi, si considera la riduzione del credito azionato, effettuata dal creditore, ad euro 15.419,49, la somma complessiva dovuta dalle opponenti in base al precetto opposto ammonta ad euro 11.319,49.
3. Tutto ciò precisato, la domanda risulta infondata nella parte in cui le opponenti hanno dedotto la totale inefficacia dell'atto di precetto.
A tal proposito occorre osservare come la non debenza di parte della somma precettata non determini la dichiarazione di inefficacia del precetto nella sua interezza. Il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è, infatti, sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente. Sul punto, infatti, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. n. 27032 del
19.12.2014).
Ne segue che il precetto resta valido ed efficace per la minor somma di € 11.319,49 (euro 15.419,49 – euro
4100,00), dovendosi decurtare la somma di euro 4100,00 dall'importo richiesto a titolo di “penale ex art. 614 bis cpc”.
4. Ancora, non può ritenersi imputabile al condomino danneggiato il pagamento della sanzione CP_1
di cui all'art. 614 bis c.p.c., stante la ratio sottesa alla norma come esaminata in questa sede: trattandosi, infatti, di una prestazione strettamente legata al ritardo del condominio nell'esecuzione delle opere, non può tale ritardo di per sé essere imputabile al , essendo quest'ultimo il beneficiario della misura coercitiva CP_1 in oggetto.
5. Ciò detto, neppure la doglianza con cui le odierne opponenti contestano l'esistenza di vincolo di solidarietà passiva tra nuda proprietaria ed usufruttuaria per le somme intimate può ritenersi fondata.
5 A tal proposito, in materia di ripartizione di oneri, occorre osservare che i rapporti interni tra nudo proprietario e usufruttuario sono regolati dagli artt.1004 e 1005 c.c., che prevedono una ripartizione delle spese basata sulla natura ordinaria (a carico dell'usufruttuario, inclusi i danni da sua negligenza) o straordinaria (a carico del nudo proprietario). Tuttavia, per quanto qui rileva, quanto ai rapporti esterni, in tema di condominio va fatto riferimento all'art. 67 disp. att. c.c., come modificato dalla riforma del 2012, che ha subito una significativa evoluzione. La citata norma nella sua formulazione attuale dispone, all'ultimo comma: "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale". Tale disposizione ha rappresentato un superamento del precedente orientamento giurisprudenziale volto prevalentemente ad escludere la solidarietà tra i due soggetti, affermando ora un principio di solidarietà passiva per tutti i contributi condominiali, senza distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nei confronti del condominio. Ciò consente al condominio o al terzo creditore di agire indistintamente contro il nudo proprietario o l'usufruttuario per il recupero di qualsiasi contributo dovuto, indipendentemente dalla sua natura, salvo l'eventuale onere per tali soggetti di regolare, successivamente, i propri rapporti interni.
Tanto precisato, quanto al caso concreto, nell'analizzare l'applicabilità del vincolo di solidarietà relativamente alle voci di debito intimate con atto di precetto, non può non tenersi conto del titolo e della natura della condanna, che si sostanzia in una condanna al risarcimento danni derivante da responsabilità extracontrattuale.
Il titolo esecutivo azionato, infatti, come emerge dalle stesse deduzioni delle parti e dalla documentazione allegata, attiene ad un risarcimento per danno da infiltrazioni, seppur all'interno di un condominio.
Tale danno, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016; Cass. n. 1674/2015), ha natura di illecito extracontrattuale ex art. 2051 c.c., per responsabilità da cose in custodia, con conseguente applicazione della regola della solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055
c.c.; la responsabilità da esso nascente ha natura, dunque, di obbligazione personale e non reale.
Stante la condanna del (nella misura del 70%), non possono le opponenti essere escluse CP_2
dall'onere di corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento, né tantomeno l'usufruttuaria che risponde, in ogni caso, quale titolare della custodia della res di cui sia in possesso.
Alla luce di tutto quanto osservato deve ritenersi che correttamente tanto il titolo esecutivo quanto il precetto siano stati emessi anche nei confronti dell'usufruttuaria, condebitrice in solido, operando la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie solo rispetto ai rapporti interni tra proprietario ed usufruttuario.
Allo stesso modo, neppure può ritenersi insussistente il vincolo quanto alle spese processuali, soggiacendo anch'esse al principio di solidarietà, in quanto accessorie rispetto all'obbligazione principale e diretta conseguenza della soccombenza.
6 6. Circa il governo delle spese di lite anche in relazione alla fase cautelare, esse vanno integralmente compensate in considerazione dell'esito complessivo della vicenda, nonché della novità delle questioni trattate e dell'assenza di precedente giurisprudenziali in particolare quanto alla questione della sospensione
COVID.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la efficacia del precetto limitatamente alla somma di euro 11.319,49;
2) compensa integralmente le spese di liti tra le parti.
Napoli, così deciso l'1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
(firma digitale)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7912/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma), e vertente
TRA
(c.f.: ), e ) rappresentate Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difese dall'avv. Antonio Vinciguerra, (c.f.: ) per procura in atti CodiceFiscale_3
-opponenti-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Caccavale (c.f. CP_1 C.F._4
) per procura in atti C.F._5
-opposto-
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si opponevano, rispettivamente nella qualità di usufruttuaria e nuda Parte_1 Parte_2
proprietaria di un appartamento sito nel al precetto notificato loro in Controparte_2
data 10.3.2022, con cui aveva loro intimato il pagamento della somma di euro 37.055,62, in CP_1
virtù della sentenza n. 9790/2019 del Tribunale di Napoli, con cui era stato condannato il
[...]
, nella misura del 70 % e nella misura del 30%, sia al risarcimento Controparte_3 Parte_3
danni per responsabilità extracontrattuale in favore di , sia all'esecuzione delle opere di CP_1
eliminazione delle cause delle infiltrazioni come descritte dal CTU, sia al pagamento della misura coercitiva ai sensi dell'art. 614 bis cpc fissata in euro 100,00 dal settantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere.
Le opponenti chiedevano di dichiarare la nullità e la illegittimità del precetto, per le seguenti ragioni:
- illegittima applicazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. e mancata valutazione della sospensione ex d.l. n. 19 del 25 Marzo 2020, ai fini della determinazione del corretto ammontare della stessa;
1 - erronea imputazione e calcolo della sanzione stante la mancata applicazione della suddetta sanzione anche a , condomino danneggiato;
CP_1
- illegittima richiesta di pagamento nei confronti dell'usufruttuaria, anche con riguardo al pagamento dei compensi professionali, stante l'insussistenza del vincolo di solidarietà con la nuda proprietaria.
Così, dunque, concludevano: “1. In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'atto di precetto sussistendone tutti i requisiti di legge anche in considerazione dell'incertezza in punto di quantum, oltre che per tutti i motivi di cui in premessa ed il grave pregiudizio che arrecherebbe alle istanti;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'atto di precetto per difetto di interesse ad agire nei confronti della sig.ra , in quanto nulla Parte_1
è dovuto dalla stessa in qualità di usufruttuaria dell'immobile facente parte del Condominio in Napoli alla via
Santa Teresa degli Scalzi n. 159, attesa l'inesistenza del vincolo di solidarietà con il nudo proprietario per il pagamento delle somme precettate;
3. nel merito, accertare e dichiarare come nulla, annullabile e/o illegittima la somma di € 28.980,00, così come richiesta a titolo di penale, dal cui ammontare vanno detratti 41 giorni, per effetto della sospensione ex
d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, nonché la somma corrispondente alla quota millesimale spettante al danneggiato e pari a 51,20, di cui al cespite di sua proprietà;
4. sempre nel merito, accertata come nulla, annullabile e/o illegittima la somma richiesta a titolo di penale in via solidale, dichiarare applicabile il principio di parzietà nei confronti della ricorrente proprietaria che sarà tenuta al pagamento della sola somma corrispondente alla propria quota millesimale pari a 49,56, ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, scomputati gli importi di cui alla sospensione ex d.l. n. 19 del
25 marzo 2020 nonché della quota millesimale pari a 51,20 e relative al cespite di proprietà del danneggiato;
5. ancora nel merito, accertata come nulla, annullabile e/o illegittima la somma richiesta a titolo di spese processuale in via solidale, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2055 comma 1 c.c., dichiarare applicabile il principio di parzietà nei confronti della sola proprietaria sig.ra che sarà tenuta al Parte_2
pagamento della somma corrispondente alla propria quota millesimale pari a 49,56”.
Si costituiva in giudizio che, premessa la riduzione del credito ad euro 15.419,49 stante lo CP_1
spontaneo pagamento di alcuni condòmini, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo:
- la correttezza della determinazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. dovuta per un ritardo di 414 giorni, e la non applicabilità delle sospensioni delle attività previste dalle normative Covid, non sussistendo l'impossibilità oggettiva della prestazione e trovando applicazione, piuttosto, il principio di cui all'art. 1221 c.c.;
- l'esclusione del beneficiario dal pagamento della sanzione ex art. 614-bis c.p.c.;
- la sussistenza della solidarietà passiva tra usufruttuario e nudo proprietario tanto per il pagamento dei danni accertati dal Tribunale, quanto per la refusione delle spese di lite.
2 All'udienza del 30/09/2022, il giudice riteneva parzialmente fondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo considerando che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid
19, si fosse verificata per 41 giorni una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione (dovendo, dunque, ai fini della determinazione della penale dovuta ex art. 614 bis c.p.c., ritenersi non maturata una somma di euro 4.100,00), e ritenendo, in ogni caso, tale pagamento non dovuto a;
riteneva, CP_1
inoltre, non accoglibile, in fase di cognizione sommaria, l'istanza di sospensione proposta dalla in Pt_1
qualità di mera usufruttuaria del bene, risultando necessaria, in applicazione del disposto dell'art. 1004 c.c. una indagine specifica, a cognizione piena. Rilevata, infine, la riduzione della pretesa da parte del creditore ad euro 15.419,49, dichiarava sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente alla parte eccedente la somma di euro 11.319,49.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 30.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Le odierne opponenti si dolgono della mancata valutazione delle sospensioni disposte durante il periodo
Covid nonché di quanto previsto dall'art. 91 d.l. n.18/2020 ai fini della determinazione del corretto ammontare della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. Come emerge dagli atti di causa, infatti, la sanzione, calcolata ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., è fatta decorrere dal 5 gennaio 2020 (60° giorno dalla pubblicazione della sentenza) fino al 21 febbraio 2021 (risultando le opere iniziate solo il 22 febbraio 2021), per un totale di 414 giorni di ritardo nell'esecuzione.
Ebbene, per valutare la correttezza di tale determinazione, occorre partire dal disposto di cui all'art. 91 d.l.
18/2020 che, al comma 1, introducendo il comma 6-bis all'art. 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, stabilisce esplicitamente che: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
La disposizione introduce una causa di non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo legata al rispetto delle misure anti covid, tenendo conto, ai fini della valutazione della responsabilità del debitore, dell'impossibilità o della grave difficoltà di adempiere alle prestazioni imposte, dovuta a un "factum principis"
(ovvero ad un provvedimento dell'autorità). Durante il periodo emergenziale, dunque, sono state emanate una serie di disposizioni che imponevano una sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali.
Per quanto qui rileva, con specifico riferimento alle attività edilizie, queste sono state sospese dapprima con il DPCM del 22 marzo 2020 con decorrenza dal 23 marzo 2020, e successivamente, con DPCM del 10 aprile
2020, con cui sono state prorogate sino alla data del 3 maggio 2020 le misure restrittive fino a quel momento adottate.
3 In particolare, la , nell'adeguarsi a tali previsioni, ha adottato le Ordinanze del Presidente Controparte_4
della Regione n. 19 del 20 marzo 2020, n. 27 del 3 aprile 2020 e n. 32 del 12/4/2020, disponendo, con specifico riferimento alle attività edilizie, che: “
1. E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
”.
Tanto premesso, nel valutare la rilevanza o meno della sospensione dei cantieri, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c., occorre soffermarsi sulla ratio sottesa a tale ultima norma, tenendo conto della sua finalità non già risarcitoria o restitutoria, bensì coercitiva e sanzionatoria. E' evidente che una misura coercitiva volta ad ottenere l'adempimento di quanto disposto del giudice, sanzionando il caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione, impone di ritenere che l'efficacia della misura sia condizionata alla persistenza dell'obbligo cui la stessa è collegata e alla sua esigibilità. Pertanto, a fronte di un oggettivo impedimento nella esecuzione dell'obbligo di fare, la funzione coercitiva della misura perde la sua ragion d'essere, non potendosi pretendere il pagamento della sanzione nel caso in cui l'inadempimento della prestazione dovuta non sia riconducibile all' inerzia o alla volontà del debitore, ma piuttosto a fattori esterni non superabili.
Ebbene, tanto le norme emergenziali nazionali quanto le ordinanze regionali del periodo COVID, su richiamate, sospendendo le attività di edilizia privata durante il primo periodo di lockdown per il Covid-19
(dal 23 marzo 2020 al 3 maggio 2020), hanno sicuramente interrotto quel nesso di imputabilità del ritardo al debitore nell'arco temporale considerato.
Inoltre, in base agli atti di causa non è possibile determinare se la natura specifica dei lavori quivi in oggetto rientrasse nelle eccezioni previste dalle ordinanze per gli interventi urgenti e necessari, per cui deve ritenersi che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19, si sia verificata per 41 giorni una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione, con la conseguenza che le somme dovute a titolo di sanzione ex art. 614 bis c.p.c., nella misura di 100,00 euro al giorno, non devono considerarsi maturate per un totale di 4.100,00 euro.
Tale conclusione neppure è superabile prendendo in considerazione la circostanza della preesistenza della mora da parte dei debitori, in quanto ciò non comporta un automatico decorrere della misura coercitiva anche per il periodo di oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione dovuta alle normative Covid-19. A tal proposito, se è vero che l'art. 1221 c.c., richiamato dall'odierno opposto dispone che il debitore in mora non sia liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche laddove derivi da causa a lui non
4 imputabile, trasferendo in capo a quest'ultimo il rischio, deve però rilevarsi che, nel caso di specie, non ci si trovi dinanzi ad un perimento o ad una impossibilità definitiva della prestazione, quanto piuttosto ad una temporanea impossibilità ed inesigibilità della stessa (che precluderebbe, dunque, lo stesso configurarsi della mora). Pertanto trova più opportuna applicazione il disposto di cui all'art. 1256 c.c., secondo cui "se
l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento".
Le somme precettate a titolo di “penale ex art. 614 bis c.p.c.”, nella misura di 100,00 euro al giorno, devono essere ridotte di euro 4.100,00 euro.
Se, poi, si considera la riduzione del credito azionato, effettuata dal creditore, ad euro 15.419,49, la somma complessiva dovuta dalle opponenti in base al precetto opposto ammonta ad euro 11.319,49.
3. Tutto ciò precisato, la domanda risulta infondata nella parte in cui le opponenti hanno dedotto la totale inefficacia dell'atto di precetto.
A tal proposito occorre osservare come la non debenza di parte della somma precettata non determini la dichiarazione di inefficacia del precetto nella sua interezza. Il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è, infatti, sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente. Sul punto, infatti, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. n. 27032 del
19.12.2014).
Ne segue che il precetto resta valido ed efficace per la minor somma di € 11.319,49 (euro 15.419,49 – euro
4100,00), dovendosi decurtare la somma di euro 4100,00 dall'importo richiesto a titolo di “penale ex art. 614 bis cpc”.
4. Ancora, non può ritenersi imputabile al condomino danneggiato il pagamento della sanzione CP_1
di cui all'art. 614 bis c.p.c., stante la ratio sottesa alla norma come esaminata in questa sede: trattandosi, infatti, di una prestazione strettamente legata al ritardo del condominio nell'esecuzione delle opere, non può tale ritardo di per sé essere imputabile al , essendo quest'ultimo il beneficiario della misura coercitiva CP_1 in oggetto.
5. Ciò detto, neppure la doglianza con cui le odierne opponenti contestano l'esistenza di vincolo di solidarietà passiva tra nuda proprietaria ed usufruttuaria per le somme intimate può ritenersi fondata.
5 A tal proposito, in materia di ripartizione di oneri, occorre osservare che i rapporti interni tra nudo proprietario e usufruttuario sono regolati dagli artt.1004 e 1005 c.c., che prevedono una ripartizione delle spese basata sulla natura ordinaria (a carico dell'usufruttuario, inclusi i danni da sua negligenza) o straordinaria (a carico del nudo proprietario). Tuttavia, per quanto qui rileva, quanto ai rapporti esterni, in tema di condominio va fatto riferimento all'art. 67 disp. att. c.c., come modificato dalla riforma del 2012, che ha subito una significativa evoluzione. La citata norma nella sua formulazione attuale dispone, all'ultimo comma: "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale". Tale disposizione ha rappresentato un superamento del precedente orientamento giurisprudenziale volto prevalentemente ad escludere la solidarietà tra i due soggetti, affermando ora un principio di solidarietà passiva per tutti i contributi condominiali, senza distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nei confronti del condominio. Ciò consente al condominio o al terzo creditore di agire indistintamente contro il nudo proprietario o l'usufruttuario per il recupero di qualsiasi contributo dovuto, indipendentemente dalla sua natura, salvo l'eventuale onere per tali soggetti di regolare, successivamente, i propri rapporti interni.
Tanto precisato, quanto al caso concreto, nell'analizzare l'applicabilità del vincolo di solidarietà relativamente alle voci di debito intimate con atto di precetto, non può non tenersi conto del titolo e della natura della condanna, che si sostanzia in una condanna al risarcimento danni derivante da responsabilità extracontrattuale.
Il titolo esecutivo azionato, infatti, come emerge dalle stesse deduzioni delle parti e dalla documentazione allegata, attiene ad un risarcimento per danno da infiltrazioni, seppur all'interno di un condominio.
Tale danno, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016; Cass. n. 1674/2015), ha natura di illecito extracontrattuale ex art. 2051 c.c., per responsabilità da cose in custodia, con conseguente applicazione della regola della solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055
c.c.; la responsabilità da esso nascente ha natura, dunque, di obbligazione personale e non reale.
Stante la condanna del (nella misura del 70%), non possono le opponenti essere escluse CP_2
dall'onere di corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento, né tantomeno l'usufruttuaria che risponde, in ogni caso, quale titolare della custodia della res di cui sia in possesso.
Alla luce di tutto quanto osservato deve ritenersi che correttamente tanto il titolo esecutivo quanto il precetto siano stati emessi anche nei confronti dell'usufruttuaria, condebitrice in solido, operando la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie solo rispetto ai rapporti interni tra proprietario ed usufruttuario.
Allo stesso modo, neppure può ritenersi insussistente il vincolo quanto alle spese processuali, soggiacendo anch'esse al principio di solidarietà, in quanto accessorie rispetto all'obbligazione principale e diretta conseguenza della soccombenza.
6 6. Circa il governo delle spese di lite anche in relazione alla fase cautelare, esse vanno integralmente compensate in considerazione dell'esito complessivo della vicenda, nonché della novità delle questioni trattate e dell'assenza di precedente giurisprudenziali in particolare quanto alla questione della sospensione
COVID.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la efficacia del precetto limitatamente alla somma di euro 11.319,49;
2) compensa integralmente le spese di liti tra le parti.
Napoli, così deciso l'1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
(firma digitale)
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