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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FR TO BA EL STEFANO APRILE EVA TO SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. MU AN nato a [...] il [...] 2. RD RO nata a [...] il [...] 3. MU IL nata a [...] il [...] 4. PA ME nata a [...] il [...] 5. US OS nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto procuratore generale, dott. Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Lette le conclusioni scritte presentate dal difensore di MU AN che insiste;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di MU AN, condannato all'esito del processo di cognizione per associazione mafiosa e truffa aggravata ex art. 416-bis.1, cod. pen., e dei terzi intestatari RD RO (coniuge), MU IL (figlia), PA ME (madre) e US OS (moglie del fratello MU RE, pure condannato per i medesimi fatti e separatamente destinatario della confisca per la restante quota), avverso l'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte in data 21 febbraio 2023 con la quale, aderendo alla richiesta del pubblico ministero, è stata disposta la confisca della metà del capitale sociale delle società TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI S.r.l., Romeo Rec - Line S.r.l., TO Immobiliare S.r.l. e Cospar S.r.l., nonché del 50% di tutto il patrimonio sociale delle suddette imprese e del 50% degli importi presenti sui rapporti bancari intestati alle predette società, nonché il 50% della proprietà degli immobili siti in Gualtieri via Don Minzoni n. 1, del 50% del terreno sito in Gualtieri, via Don Minzoni, dell'intera proprietà degli immobili siti in Gualtieri via Cento Violini n. 26 e via Giacomo Puccini, del 50% della proprietà dell'immobile sito in Gualtieri, via Giardino n. 41 intestato a Penale Sent. Sez. 1 Num. 3350 Anno 2025 Presidente: IA CE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 17/12/2024 PA, del diamante con taglio brillante del presunto valore di euro 75.000, di due polizze assicurative, una intestata a MU AN e RO RD e l'altra intestata a IL MU.
1.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto che MU AN è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17 dicembre 2020, irrevocabile in data 7 maggio 2022, alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione per il delitto di associazione mafiosa aggravata, commesso dal 2004 al febbraio 2018, nell'ambito del cosiddetto processo Aemilia, nonché per il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 416-bis.1 cod. pen., ha dato atto della richiesta di confisca avanzata in sede esecutiva dal Procuratore generale sulla base della informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in data 8 agosto 2022, e successiva integrazione dell'11 agosto 2022, del provvedimento di sequestro emesso nei confronti di MU AN dal Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, in data 6 ottobre 2022, delle memorie difensive e, in particolare, della consulenza tecnica a firma del dottor Palmieri, presentata nell'interesse degli odierni ricorrenti, nonché delle successive acquisizioni effettuate in sede di opposizione, con particolare riferimento alla perizia curata dalla dott.ssa Piacquaddio, disposta per ordine del Tribunale di Bologna nel richiamato procedimento di prevenzione. In esito, ha confermato la disposta a confisca, rappresentando che: - la fittizia intestazione dei beni era stata ammessa da MU AN nel corso del procedimento di merito;
- l’intestazione fittizia risultava comunque confortata dalle indagini eseguite e dalle pronunce giudiziarie;
- è emersa una insanabile sperequazione reddituale e patrimoniale, a fronte della quale veniva infondatamente ipotizzata dalla difesa l’esistenza di “un gruppo imprenditoriale riferibile ai fratelli MU” che, seppur non formalmente costituito, poteva giustificare il complessivo economico equilibrio delle poste patrimoniali, trattandosi in larga parte di operazioni giustificate dal ripianamento di perdite delle imprese del gruppo;
- alcuni trasferimenti immobiliari non potevano essere giustificati, come aveva sostenuto la difesa, da intenti liberali, specificamente riferibili alla donazione immobiliare da parte di OM AN alla figlia RO RD e al genero MU AN;
- la dazione di un diamante, in pagamento di un immobile, oltre ad apparire intrinsecamente sospetta, non era giustificata, mancando una perizia di stima del bene. 2. Ricorrono, con separati atti, del tutto sovrapponibili, il condannato MU AN, con l’avv. IL HE e l’avv. Roberto D’Agostino, e i terzi intestatari RD RO, MU IL, PA ME e US OS, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Roberto D’Agostino, che chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 240-bis cod. pen., e il vizio della motivazione sulla disposta confisca. I ricorsi, anzitutto, stigmatizzano l'erroneità del provvedimento impugnato con riguardo alla perimetrazione temporale dei fatti per i quali vi è stata la condanna di MU AN in relazione al reato associativo che, secondo il provvedimento impugnato, abbraccia l'ambito temporale dall'anno 2004 al febbraio 2018, mentre secondo la sentenza di condanna la permanenza è cessata in data 28 gennaio 2015, sicché tutti gli acquisti successivi a tale data sono estranei al perimetro sospetto, al pari di quelli anteriori al 2004: ciò riguarda, in particolare, l'immobile sito in Gualtieri, via Togliatti, acquisto nel 1999; l'immobile sito in Gualtieri, via Cento Violini, sub 11, acquisito il 18 dicembre 2003; l'immobile sito in Gualtieri, via Cento Violini, sub 9, acquisito il 18 dicembre 2003. Inoltre, i ricorsi stigmatizzano che la ordinanza non abbia tenuto conto della assoluzione 2 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1771 del 2024, nei confronti di MU AN e dei terzi interessati con riguardo al reato previsto dall'articolo 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità agevolativa della cosca mafiosa, così non potendosi procedere alla confisca (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463 - 05). Analogamente, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 4642 del 2022, ha stabilito che l’intestazione da parte di MU AN ai famigliari delle società Romeo Rec - Line S.r.l., TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI SRL e TO Immobiliare S.r.l., è avvenuta non più tardi del febbraio 2012, quando egli era ignaro di essere attinto dalle indagini del procedimento Aemilia. I ricorsi censurano poi i due profili che emergono dalla motivazione dell’ordinanza impugnata: la commistione dei patrimoni delle società riferibili a MU AN con quelli dei soci e degli amministratori;
l’erroneità delle considerazioni del consulente dott. Palmieri in ordine alla gestione dei flussi di cassa e alle modalità di acquisizione degli immobili confiscati. Quanto al primo aspetto, nonostante il denaro non venisse gestito mediante una rigida applicazione delle regole contabili-amministrative, i ricorsi sostengono che la gestione delle società non era improntata alla distrazione delle risorse alle società per esigenze di natura personale dei soci, risultando flussi bi-direzionali di denaro (circostanza confermata anche dal perito dott.ssa Piacquaddio) che testimoniano che in non poche occasioni siano stati i soci ad attingere dal proprio patrimonio personale le risorse economiche necessarie per incrementare le casse delle società in vista delle contingenze del momento. Quanto al secondo aspetto, la ricostruzione effettuata nell’ordinanza impugnata in riferimento alla condotta distrattiva di MU non risulta dimostrata. Quanto all’immobile di Formigine, via Trilussa, l’ordinanza non esamina le prove introdotte nel giudizio: la difesa (consulenza dott. Palmieri) ha dimostrato: l’esistenza di rapporti commerciali tra le società del “gruppo MU” e l’alienante; l’alienante aveva difficoltà a pagare le forniture effettuate dalle società del “Gruppo MU”; nell’atto di compravendita, infatti, si indica un assegno bancario, in realtà mai emesso e mai pagato;
dalla contabilità della società Global Service S.r.l. (“Gruppo MU”) risulta un credito versi l’alienante di circa euro 130.000, mai pagato, perché “permutato” con l’appartamento; l’esame del c\c mostra che mai MU avrebbe potuto pagare il prezzo di euro 390.400, mentre ciò è avvenuto tramite l’”abbuono” del credito aziendale e la dazione del diamante del valore di euro 75.000, dazione che risulta dall’atto notarile. Non va dimenticato, del resto, che il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 4 giugno 2024, ha revocato la confisca di prevenzione dell’immobile, dando atto della correttezza delle argomentazioni difensive. In relazione al criterio della “ragionevolezza temporale”, l’atto di opposizione, ricostruendo le movimentazioni di denaro, affronta, in realtà, questo specifico aspetto, inquadrando temporalmente le singole operazioni con la conseguenza di dimostrare l’assenza di coincidenza temporale o prossimità con il periodo di commissione dei “reati spia” per i quali MU AN ha riportato condanna. In particolare, dalla relazione del consulente dott. Palmieri, emerge come i criteri posti dalle Sezioni unite ST (S.U. n. 27421, del 25 febbraio 2021, ST, Rv. 281561-01) non risultano asseverati, né l’ordinanza impugnata ha confutato la prospettazione offerta dal consulente. 3. Il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto dei ricorsi, ha osservato che: la lettura dell’ordinanza impugnata evidenzia come la Corte distrettuale, ripercorse le risultanze di cui al provvedimento opposto, acquisita sull’accordo delle parti la C.T.U., si sia confrontata con le delimitate, “specifiche contestazioni formulate”; il giudice dell’esecuzione ha dato conto sia del fatto che i “rilievi del ROS” avevano trovato conforto nella relazione del C.T.U., sia delle ragioni per le quali la consulenza d’ufficio era condivisibile;
tanto con riguardo alla ininfluenza dell’assunto circa l’esistenza di un “gruppo di imprese”, come anche delle contestazioni del consulente di parte e delle 3 altre considerazioni difensive, quali quelle relative agli acquisiti immobiliari e alla vendita di via Trilussa. A fronte di ciò, ad avviso del Procuratore generale il ricorso di MU AN è articolato in un unico discorsivo motivo, sostanzialmente riferito al vizio di motivazione, il quale - riconosciuto che la Corte territoriale si è concentrata sulla “disamina dei motivi di opposizione” e che vi è stata una “gestione non esemplare sul piano amministrativo-contabile” - si pone in termini di non condivisione di quanto valorizzato a sostegno del rigetto dell’opposizione, piuttosto che di evidenziazione di un chiaro vizio rilevante in sede di legittimità. Quanto alla questione della “ragionevolezza temporale” - che peraltro non parrebbe essere stata tra quelle “devolute” - va ricordato che la confisca può riguardare sia beni acquistati prima del reato-spia sia beni “acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”. Che, circa il rapporto tra assoluzione dal delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. e confisca, può osservarsi che la massima riportata dal ricorrente risulterebbe da riferire, in modo non sovrapponibile a quello qui in valutazione, all’assoluzione dal reato presupposto della confisca. Che, quanto all’immobile di via Don Minzoni, il rinvio alle considerazioni di cui alla consulenza di parte è privo della necessaria specificità. Ad avviso del Procuratore generale, il ricorso dei “terzi interessati” risulta complessivamente sovrapponibile a quello di AN MU, potendosi aggiungere che, con riguardo al valore del diamante, l’assunto per cui “non vi è motivo di ritenere … né che non abbia nei suoi archivi copia di una perizia di stima del diamante”, corrobora piuttosto la valutazione del giudice dell’esecuzione (pag. 16). 4. Il difensore di MU AN ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del procuratore generale. Le critiche contenute nel ricorso – che il Procuratore generale qualifica di non condivisione dei contenuti dell’ordinanza impugnata – si appuntano sul fatto che non viene dimostrata la distrazione, di talché la consistenza delle critiche risulta proporzionata all’impegno motivazionale posto nel provvedimento oggetto di ricorso. Nel caso di specie, è la giurisprudenza che, pur non accontentandosi di ipotesi meramente congetturali da parte del condannato, non richiede prove rigorose (cfr. Cass., Sez. VI, 26 marzo 1998, Bosetti e altri, in Cass. pen., 1999, 3551). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Vanno poste alcune premesse metodologiche che consentono di risolvere alcune questioni poste dai ricorsi. Va anzitutto precisato, con riferimento all’estensione temporale del periodo oggetto della condanna penale per associazione mafiosa a carico di AN MU, che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la contestazione, ratificata dalla sentenza di condanna, abbraccia l’ambito temporale dal 2004 al 8 febbraio 2018, come risulta dalla modifica dell’imputazione apportata dal pubblico ministero in pari data. Ciò rende superfluo esaminare le questioni proposte nei ricorsi che riguardano gli acquisti e gli incrementi patrimoniali successivi al 28 gennaio 2015, data che, secondo l’infondata censura difensiva, costituirebbe la cessazione della accertata permanenza della partecipazione associativa di AN MU e, dunque, il limite temporale oltre il quale ogni acquisto esula dal periodo “sospetto” (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, ST, Rv. 281561 – 01, vedi p. 36), dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla data del 8 febbraio 2018, come correttamente affermato dal giudice dell’esecuzione.
2.1. Con riguardo ai terzi, va rilevato che essi non affrontano in maniera chiara ed esplicita il 4 tema del titolo che ne legittima l’azione in questa sede, ma di fatto propongono le stesse censure che ha sviluppato il condannato MU AN, le quali abbracciano, seppure a livello di semplice enunciazione, anche il tema della proprietà che egli seppure in modo confuso pure rivendica , sicché, oltre ai temi della correlazione temporale e della sperequazione che costituiscono il fulcro dei ricorsi, non può dubitarsi, nonostante la confusione della prospettazione difensiva che accomuna le diverse posizioni del condannato e dei terzi, che la questione della proprietà sia estranea al ricorso proposto nell’interesse di questi ultimi, fermo restando che, come si vedrà, tale predicato è infondato. Ciò consente di trascurare la questione pendente davanti alle Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 27 marzo 2025) relativa a: «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
2.2. Come si accennato, tuttavia, i ricorsi proposti dai terzi vanno rigettati per l’assorbente rilievo che essi, a fronte della perentoria affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale è indubbia la fittizietà dell’intestazione alla luce delle dichiarazioni rese da AN MU e dal di lui fratello nel corso del giudizio, non oppongono alcuno specifico elemento di segno contrario, al di là della formale intestazione dei beni che risulta dagli atti di acquisito. Anzi, i terzi, sottoscrivendo le identiche doglianze di AN MU, di fatto ne condividono integralmente l’impostazione che fa leva proprio sulla fittizietà dell’intestazione e che si incentra sulla contestazione della correlazione temporale e della sperequazione.
2.3. Le produzioni difensive (decreto del Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione, depositato in data 4 giugno 2024 che ha disposto la revoca del sequestro di prevenzione dell’immobile in Formigine, via Trilussa) sono state effettuate dopo che il giudice dell’esecuzione aveva assunto in decisione l’opposizione, sicché correttamente non sono state esaminate, né, del resto, possono essere utilizzate in questa sede per dedurre il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in quanto il ricorso non illustra la rilevanza della disposta revoca del sequestro di prevenzione dell’immobile acquistato nel 2006, non oggetto della confisca ex art. 240- bis cod. pen., rispetto alla disposta confisca del diamante ottenuto in pagamento della successiva vendita del detto immobile nel 2008. Non è, infatti, criticata la motivazione circa l’assoluta anomalia dello strumento di pagamento utilizzato, di per sé indicativa della natura sospetta dell’incremento patrimoniale verificatosi nel periodo “sospetto” e l’assenza di una valutazione ufficiale del valore del diamante ricevuto. 3. In questo paragrafo saranno esaminate le restanti doglianze delle difese.
3.1. La questione del “gruppo MU”, che viene sviluppata allo scopo di giustificare i movimenti finanziari, è palesemente infondata. In sostanza essa predica che la deliberata scelta di attuare una commistione gestionale e una reiterata e preordinata violazione delle regole contabili nella gestione delle aziende possa costituire la giustificazione dell’uso personale delle somme da parte di MU e dei promiscui e ingiustificati passaggi di denaro tra imprese e persone fisiche. Si tratta di un’argomentazione contraria alla legge e al comportamento secondo buonafede che non può essere utilizzata in questa sede, ma che palesa, piuttosto, la fondatezza della valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione circa l’intestazione fittizia delle imprese, l’ingiustificata origine e destinazione delle somme di denaro e che, in ultima analisi, determina il venire meno dello schermo legale costituito dalle diverse soggettività giuridiche. 5 3.2. Sono, del pari, inconsistenti i tentativi di giustificare gli acquisti come donazioni mascherate, ovvero di pagamenti tramite strumenti (diamante) palesemente sospetti e comunque di valore non certificato.
3.3. Non sono ammissibili le questioni, formulate in modo generico e a contenuto rivalutativo, sulla sperequazione che è stata analizzata e ricostruita in modo logicamente ineccepibile.
3.4. Premesso che i ricorsi non sviluppano specifiche questioni sulla fittizia intestazione delle imprese del “gruppo MU”, è utile ricordare che esse erano nelle mani dei fratelli MU come i ricorsi pacificamente riconoscono , i quali hanno riconosciuto di essere titolari di fatto, sicché di esse, anche in considerazione della accertata, continua e protratta promiscuità finanziaria e contabile, non è possibile fare questione di ragionevolezza temporale. Non è, del pari, fondata la questione della rilevanza, per escludere la fittizietà dell’intestazione, della pronunciata assoluzione (sentenza n. 1771/2024 dalla Corte d’appello di Bologna;
sentenza n. 4642/2022 della Corte d’appello di Bologna), poiché essa conclude unicamente per la mancanza del dolo specifico del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen. con riguardo alle quote sociali delle imprese, che, dunque, non sono assoggettabili a confisca per detto reato;
i citati provvedimenti assolutori si fondano, semmai, sulla dimostrata fittizietà dell’intestazione e, cioè, sulla effettiva titolarità in capo a MU delle suddette quote (i fratelli AN e RE MU hanno dichiarato di essere i veri proprietari), circostanza che legittima la confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta dal giudice dell’esecuzione. Sotto questo profilo, poi, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 4642 del 2022, ha stabilito che l’intestazione da parte di MU AN ai famigliari delle società Romeo Rec - Line S.r.l., TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI SRL e TO Immobiliare S.r.l., è avvenuta non più tardi del febbraio 2012, proprio all’interno del periodo “sospetto” nel quale il condannato ha commesso il reato associativo per il quale è stata disposta la confisca ex art. 240-bis cod. pen. La circostanza che MU fosse “ignaro di essere attinto dalle indagini del procedimento Aemilia” è priva di rilevanza, poiché si è accertato che faceva parte dell’organizzazione mafiosa, presupposto giustificativo dell’ablazione patrimoniale 3.5. È, invece, fondata la questione della ragionevolezza temporale per gli acquisti immobiliari anteriori al 2004. Il “reato spia” (art. 416-bis dal 2004 al 28 febbraio 2018) riguarda gli acquisti compiuti dal 2004 fino alla sentenza di primo grado pronunciata in data 10 luglio 2019 (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, ST, Rv. 281561 – 01, vedi p. 36). Per gli acquisiti precedenti al 2004, si pone il problema, che deve risolvere il giudice dell’esecuzione, di quanto sia ragionevolmente possibile, sulla base di elementi indiziari anche di tipo logico, estendere lo stigma dell’art. 240-bis cod. pen. Il giudice dell’esecuzione non ha approfondito il tema e non ha applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza SU, ST, cit., e da Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 – 03, secondo la quale: «In tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale». 6 4. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione perché, nella piena discrezionalità delle valutazioni di merito allo stesso esso spettanti, verifichi, in applicazione dei richiamati principi di diritto, la sussistenza di elementi a sostegno della ragionevolezza temporale degli acquisti immobiliari anteriori al 2004 (Gualtieri, via Cento Violini, abitazione acquistata il 11 luglio 2002 e abitazione e garage acquistati il 18 dicembre 2003), rispetto al reato spia commesso a partire dal 2004.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente agli acquisiti anteriori al 2004 con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi. Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE CE IA 7
1. MU AN nato a [...] il [...] 2. RD RO nata a [...] il [...] 3. MU IL nata a [...] il [...] 4. PA ME nata a [...] il [...] 5. US OS nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto procuratore generale, dott. Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Lette le conclusioni scritte presentate dal difensore di MU AN che insiste;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di MU AN, condannato all'esito del processo di cognizione per associazione mafiosa e truffa aggravata ex art. 416-bis.1, cod. pen., e dei terzi intestatari RD RO (coniuge), MU IL (figlia), PA ME (madre) e US OS (moglie del fratello MU RE, pure condannato per i medesimi fatti e separatamente destinatario della confisca per la restante quota), avverso l'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte in data 21 febbraio 2023 con la quale, aderendo alla richiesta del pubblico ministero, è stata disposta la confisca della metà del capitale sociale delle società TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI S.r.l., Romeo Rec - Line S.r.l., TO Immobiliare S.r.l. e Cospar S.r.l., nonché del 50% di tutto il patrimonio sociale delle suddette imprese e del 50% degli importi presenti sui rapporti bancari intestati alle predette società, nonché il 50% della proprietà degli immobili siti in Gualtieri via Don Minzoni n. 1, del 50% del terreno sito in Gualtieri, via Don Minzoni, dell'intera proprietà degli immobili siti in Gualtieri via Cento Violini n. 26 e via Giacomo Puccini, del 50% della proprietà dell'immobile sito in Gualtieri, via Giardino n. 41 intestato a Penale Sent. Sez. 1 Num. 3350 Anno 2025 Presidente: IA CE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 17/12/2024 PA, del diamante con taglio brillante del presunto valore di euro 75.000, di due polizze assicurative, una intestata a MU AN e RO RD e l'altra intestata a IL MU.
1.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto che MU AN è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17 dicembre 2020, irrevocabile in data 7 maggio 2022, alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione per il delitto di associazione mafiosa aggravata, commesso dal 2004 al febbraio 2018, nell'ambito del cosiddetto processo Aemilia, nonché per il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 416-bis.1 cod. pen., ha dato atto della richiesta di confisca avanzata in sede esecutiva dal Procuratore generale sulla base della informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in data 8 agosto 2022, e successiva integrazione dell'11 agosto 2022, del provvedimento di sequestro emesso nei confronti di MU AN dal Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, in data 6 ottobre 2022, delle memorie difensive e, in particolare, della consulenza tecnica a firma del dottor Palmieri, presentata nell'interesse degli odierni ricorrenti, nonché delle successive acquisizioni effettuate in sede di opposizione, con particolare riferimento alla perizia curata dalla dott.ssa Piacquaddio, disposta per ordine del Tribunale di Bologna nel richiamato procedimento di prevenzione. In esito, ha confermato la disposta a confisca, rappresentando che: - la fittizia intestazione dei beni era stata ammessa da MU AN nel corso del procedimento di merito;
- l’intestazione fittizia risultava comunque confortata dalle indagini eseguite e dalle pronunce giudiziarie;
- è emersa una insanabile sperequazione reddituale e patrimoniale, a fronte della quale veniva infondatamente ipotizzata dalla difesa l’esistenza di “un gruppo imprenditoriale riferibile ai fratelli MU” che, seppur non formalmente costituito, poteva giustificare il complessivo economico equilibrio delle poste patrimoniali, trattandosi in larga parte di operazioni giustificate dal ripianamento di perdite delle imprese del gruppo;
- alcuni trasferimenti immobiliari non potevano essere giustificati, come aveva sostenuto la difesa, da intenti liberali, specificamente riferibili alla donazione immobiliare da parte di OM AN alla figlia RO RD e al genero MU AN;
- la dazione di un diamante, in pagamento di un immobile, oltre ad apparire intrinsecamente sospetta, non era giustificata, mancando una perizia di stima del bene. 2. Ricorrono, con separati atti, del tutto sovrapponibili, il condannato MU AN, con l’avv. IL HE e l’avv. Roberto D’Agostino, e i terzi intestatari RD RO, MU IL, PA ME e US OS, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Roberto D’Agostino, che chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 240-bis cod. pen., e il vizio della motivazione sulla disposta confisca. I ricorsi, anzitutto, stigmatizzano l'erroneità del provvedimento impugnato con riguardo alla perimetrazione temporale dei fatti per i quali vi è stata la condanna di MU AN in relazione al reato associativo che, secondo il provvedimento impugnato, abbraccia l'ambito temporale dall'anno 2004 al febbraio 2018, mentre secondo la sentenza di condanna la permanenza è cessata in data 28 gennaio 2015, sicché tutti gli acquisti successivi a tale data sono estranei al perimetro sospetto, al pari di quelli anteriori al 2004: ciò riguarda, in particolare, l'immobile sito in Gualtieri, via Togliatti, acquisto nel 1999; l'immobile sito in Gualtieri, via Cento Violini, sub 11, acquisito il 18 dicembre 2003; l'immobile sito in Gualtieri, via Cento Violini, sub 9, acquisito il 18 dicembre 2003. Inoltre, i ricorsi stigmatizzano che la ordinanza non abbia tenuto conto della assoluzione 2 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1771 del 2024, nei confronti di MU AN e dei terzi interessati con riguardo al reato previsto dall'articolo 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità agevolativa della cosca mafiosa, così non potendosi procedere alla confisca (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463 - 05). Analogamente, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 4642 del 2022, ha stabilito che l’intestazione da parte di MU AN ai famigliari delle società Romeo Rec - Line S.r.l., TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI SRL e TO Immobiliare S.r.l., è avvenuta non più tardi del febbraio 2012, quando egli era ignaro di essere attinto dalle indagini del procedimento Aemilia. I ricorsi censurano poi i due profili che emergono dalla motivazione dell’ordinanza impugnata: la commistione dei patrimoni delle società riferibili a MU AN con quelli dei soci e degli amministratori;
l’erroneità delle considerazioni del consulente dott. Palmieri in ordine alla gestione dei flussi di cassa e alle modalità di acquisizione degli immobili confiscati. Quanto al primo aspetto, nonostante il denaro non venisse gestito mediante una rigida applicazione delle regole contabili-amministrative, i ricorsi sostengono che la gestione delle società non era improntata alla distrazione delle risorse alle società per esigenze di natura personale dei soci, risultando flussi bi-direzionali di denaro (circostanza confermata anche dal perito dott.ssa Piacquaddio) che testimoniano che in non poche occasioni siano stati i soci ad attingere dal proprio patrimonio personale le risorse economiche necessarie per incrementare le casse delle società in vista delle contingenze del momento. Quanto al secondo aspetto, la ricostruzione effettuata nell’ordinanza impugnata in riferimento alla condotta distrattiva di MU non risulta dimostrata. Quanto all’immobile di Formigine, via Trilussa, l’ordinanza non esamina le prove introdotte nel giudizio: la difesa (consulenza dott. Palmieri) ha dimostrato: l’esistenza di rapporti commerciali tra le società del “gruppo MU” e l’alienante; l’alienante aveva difficoltà a pagare le forniture effettuate dalle società del “Gruppo MU”; nell’atto di compravendita, infatti, si indica un assegno bancario, in realtà mai emesso e mai pagato;
dalla contabilità della società Global Service S.r.l. (“Gruppo MU”) risulta un credito versi l’alienante di circa euro 130.000, mai pagato, perché “permutato” con l’appartamento; l’esame del c\c mostra che mai MU avrebbe potuto pagare il prezzo di euro 390.400, mentre ciò è avvenuto tramite l’”abbuono” del credito aziendale e la dazione del diamante del valore di euro 75.000, dazione che risulta dall’atto notarile. Non va dimenticato, del resto, che il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 4 giugno 2024, ha revocato la confisca di prevenzione dell’immobile, dando atto della correttezza delle argomentazioni difensive. In relazione al criterio della “ragionevolezza temporale”, l’atto di opposizione, ricostruendo le movimentazioni di denaro, affronta, in realtà, questo specifico aspetto, inquadrando temporalmente le singole operazioni con la conseguenza di dimostrare l’assenza di coincidenza temporale o prossimità con il periodo di commissione dei “reati spia” per i quali MU AN ha riportato condanna. In particolare, dalla relazione del consulente dott. Palmieri, emerge come i criteri posti dalle Sezioni unite ST (S.U. n. 27421, del 25 febbraio 2021, ST, Rv. 281561-01) non risultano asseverati, né l’ordinanza impugnata ha confutato la prospettazione offerta dal consulente. 3. Il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto dei ricorsi, ha osservato che: la lettura dell’ordinanza impugnata evidenzia come la Corte distrettuale, ripercorse le risultanze di cui al provvedimento opposto, acquisita sull’accordo delle parti la C.T.U., si sia confrontata con le delimitate, “specifiche contestazioni formulate”; il giudice dell’esecuzione ha dato conto sia del fatto che i “rilievi del ROS” avevano trovato conforto nella relazione del C.T.U., sia delle ragioni per le quali la consulenza d’ufficio era condivisibile;
tanto con riguardo alla ininfluenza dell’assunto circa l’esistenza di un “gruppo di imprese”, come anche delle contestazioni del consulente di parte e delle 3 altre considerazioni difensive, quali quelle relative agli acquisiti immobiliari e alla vendita di via Trilussa. A fronte di ciò, ad avviso del Procuratore generale il ricorso di MU AN è articolato in un unico discorsivo motivo, sostanzialmente riferito al vizio di motivazione, il quale - riconosciuto che la Corte territoriale si è concentrata sulla “disamina dei motivi di opposizione” e che vi è stata una “gestione non esemplare sul piano amministrativo-contabile” - si pone in termini di non condivisione di quanto valorizzato a sostegno del rigetto dell’opposizione, piuttosto che di evidenziazione di un chiaro vizio rilevante in sede di legittimità. Quanto alla questione della “ragionevolezza temporale” - che peraltro non parrebbe essere stata tra quelle “devolute” - va ricordato che la confisca può riguardare sia beni acquistati prima del reato-spia sia beni “acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”. Che, circa il rapporto tra assoluzione dal delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. e confisca, può osservarsi che la massima riportata dal ricorrente risulterebbe da riferire, in modo non sovrapponibile a quello qui in valutazione, all’assoluzione dal reato presupposto della confisca. Che, quanto all’immobile di via Don Minzoni, il rinvio alle considerazioni di cui alla consulenza di parte è privo della necessaria specificità. Ad avviso del Procuratore generale, il ricorso dei “terzi interessati” risulta complessivamente sovrapponibile a quello di AN MU, potendosi aggiungere che, con riguardo al valore del diamante, l’assunto per cui “non vi è motivo di ritenere … né che non abbia nei suoi archivi copia di una perizia di stima del diamante”, corrobora piuttosto la valutazione del giudice dell’esecuzione (pag. 16). 4. Il difensore di MU AN ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del procuratore generale. Le critiche contenute nel ricorso – che il Procuratore generale qualifica di non condivisione dei contenuti dell’ordinanza impugnata – si appuntano sul fatto che non viene dimostrata la distrazione, di talché la consistenza delle critiche risulta proporzionata all’impegno motivazionale posto nel provvedimento oggetto di ricorso. Nel caso di specie, è la giurisprudenza che, pur non accontentandosi di ipotesi meramente congetturali da parte del condannato, non richiede prove rigorose (cfr. Cass., Sez. VI, 26 marzo 1998, Bosetti e altri, in Cass. pen., 1999, 3551). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Vanno poste alcune premesse metodologiche che consentono di risolvere alcune questioni poste dai ricorsi. Va anzitutto precisato, con riferimento all’estensione temporale del periodo oggetto della condanna penale per associazione mafiosa a carico di AN MU, che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la contestazione, ratificata dalla sentenza di condanna, abbraccia l’ambito temporale dal 2004 al 8 febbraio 2018, come risulta dalla modifica dell’imputazione apportata dal pubblico ministero in pari data. Ciò rende superfluo esaminare le questioni proposte nei ricorsi che riguardano gli acquisti e gli incrementi patrimoniali successivi al 28 gennaio 2015, data che, secondo l’infondata censura difensiva, costituirebbe la cessazione della accertata permanenza della partecipazione associativa di AN MU e, dunque, il limite temporale oltre il quale ogni acquisto esula dal periodo “sospetto” (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, ST, Rv. 281561 – 01, vedi p. 36), dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla data del 8 febbraio 2018, come correttamente affermato dal giudice dell’esecuzione.
2.1. Con riguardo ai terzi, va rilevato che essi non affrontano in maniera chiara ed esplicita il 4 tema del titolo che ne legittima l’azione in questa sede, ma di fatto propongono le stesse censure che ha sviluppato il condannato MU AN, le quali abbracciano, seppure a livello di semplice enunciazione, anche il tema della proprietà che egli seppure in modo confuso pure rivendica , sicché, oltre ai temi della correlazione temporale e della sperequazione che costituiscono il fulcro dei ricorsi, non può dubitarsi, nonostante la confusione della prospettazione difensiva che accomuna le diverse posizioni del condannato e dei terzi, che la questione della proprietà sia estranea al ricorso proposto nell’interesse di questi ultimi, fermo restando che, come si vedrà, tale predicato è infondato. Ciò consente di trascurare la questione pendente davanti alle Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 27 marzo 2025) relativa a: «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
2.2. Come si accennato, tuttavia, i ricorsi proposti dai terzi vanno rigettati per l’assorbente rilievo che essi, a fronte della perentoria affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale è indubbia la fittizietà dell’intestazione alla luce delle dichiarazioni rese da AN MU e dal di lui fratello nel corso del giudizio, non oppongono alcuno specifico elemento di segno contrario, al di là della formale intestazione dei beni che risulta dagli atti di acquisito. Anzi, i terzi, sottoscrivendo le identiche doglianze di AN MU, di fatto ne condividono integralmente l’impostazione che fa leva proprio sulla fittizietà dell’intestazione e che si incentra sulla contestazione della correlazione temporale e della sperequazione.
2.3. Le produzioni difensive (decreto del Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione, depositato in data 4 giugno 2024 che ha disposto la revoca del sequestro di prevenzione dell’immobile in Formigine, via Trilussa) sono state effettuate dopo che il giudice dell’esecuzione aveva assunto in decisione l’opposizione, sicché correttamente non sono state esaminate, né, del resto, possono essere utilizzate in questa sede per dedurre il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in quanto il ricorso non illustra la rilevanza della disposta revoca del sequestro di prevenzione dell’immobile acquistato nel 2006, non oggetto della confisca ex art. 240- bis cod. pen., rispetto alla disposta confisca del diamante ottenuto in pagamento della successiva vendita del detto immobile nel 2008. Non è, infatti, criticata la motivazione circa l’assoluta anomalia dello strumento di pagamento utilizzato, di per sé indicativa della natura sospetta dell’incremento patrimoniale verificatosi nel periodo “sospetto” e l’assenza di una valutazione ufficiale del valore del diamante ricevuto. 3. In questo paragrafo saranno esaminate le restanti doglianze delle difese.
3.1. La questione del “gruppo MU”, che viene sviluppata allo scopo di giustificare i movimenti finanziari, è palesemente infondata. In sostanza essa predica che la deliberata scelta di attuare una commistione gestionale e una reiterata e preordinata violazione delle regole contabili nella gestione delle aziende possa costituire la giustificazione dell’uso personale delle somme da parte di MU e dei promiscui e ingiustificati passaggi di denaro tra imprese e persone fisiche. Si tratta di un’argomentazione contraria alla legge e al comportamento secondo buonafede che non può essere utilizzata in questa sede, ma che palesa, piuttosto, la fondatezza della valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione circa l’intestazione fittizia delle imprese, l’ingiustificata origine e destinazione delle somme di denaro e che, in ultima analisi, determina il venire meno dello schermo legale costituito dalle diverse soggettività giuridiche. 5 3.2. Sono, del pari, inconsistenti i tentativi di giustificare gli acquisti come donazioni mascherate, ovvero di pagamenti tramite strumenti (diamante) palesemente sospetti e comunque di valore non certificato.
3.3. Non sono ammissibili le questioni, formulate in modo generico e a contenuto rivalutativo, sulla sperequazione che è stata analizzata e ricostruita in modo logicamente ineccepibile.
3.4. Premesso che i ricorsi non sviluppano specifiche questioni sulla fittizia intestazione delle imprese del “gruppo MU”, è utile ricordare che esse erano nelle mani dei fratelli MU come i ricorsi pacificamente riconoscono , i quali hanno riconosciuto di essere titolari di fatto, sicché di esse, anche in considerazione della accertata, continua e protratta promiscuità finanziaria e contabile, non è possibile fare questione di ragionevolezza temporale. Non è, del pari, fondata la questione della rilevanza, per escludere la fittizietà dell’intestazione, della pronunciata assoluzione (sentenza n. 1771/2024 dalla Corte d’appello di Bologna;
sentenza n. 4642/2022 della Corte d’appello di Bologna), poiché essa conclude unicamente per la mancanza del dolo specifico del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen. con riguardo alle quote sociali delle imprese, che, dunque, non sono assoggettabili a confisca per detto reato;
i citati provvedimenti assolutori si fondano, semmai, sulla dimostrata fittizietà dell’intestazione e, cioè, sulla effettiva titolarità in capo a MU delle suddette quote (i fratelli AN e RE MU hanno dichiarato di essere i veri proprietari), circostanza che legittima la confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta dal giudice dell’esecuzione. Sotto questo profilo, poi, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 4642 del 2022, ha stabilito che l’intestazione da parte di MU AN ai famigliari delle società Romeo Rec - Line S.r.l., TO Logistica & Trasporti S.r.l., The KI SRL e TO Immobiliare S.r.l., è avvenuta non più tardi del febbraio 2012, proprio all’interno del periodo “sospetto” nel quale il condannato ha commesso il reato associativo per il quale è stata disposta la confisca ex art. 240-bis cod. pen. La circostanza che MU fosse “ignaro di essere attinto dalle indagini del procedimento Aemilia” è priva di rilevanza, poiché si è accertato che faceva parte dell’organizzazione mafiosa, presupposto giustificativo dell’ablazione patrimoniale 3.5. È, invece, fondata la questione della ragionevolezza temporale per gli acquisti immobiliari anteriori al 2004. Il “reato spia” (art. 416-bis dal 2004 al 28 febbraio 2018) riguarda gli acquisti compiuti dal 2004 fino alla sentenza di primo grado pronunciata in data 10 luglio 2019 (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, ST, Rv. 281561 – 01, vedi p. 36). Per gli acquisiti precedenti al 2004, si pone il problema, che deve risolvere il giudice dell’esecuzione, di quanto sia ragionevolmente possibile, sulla base di elementi indiziari anche di tipo logico, estendere lo stigma dell’art. 240-bis cod. pen. Il giudice dell’esecuzione non ha approfondito il tema e non ha applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza SU, ST, cit., e da Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 – 03, secondo la quale: «In tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale». 6 4. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione perché, nella piena discrezionalità delle valutazioni di merito allo stesso esso spettanti, verifichi, in applicazione dei richiamati principi di diritto, la sussistenza di elementi a sostegno della ragionevolezza temporale degli acquisti immobiliari anteriori al 2004 (Gualtieri, via Cento Violini, abitazione acquistata il 11 luglio 2002 e abitazione e garage acquistati il 18 dicembre 2003), rispetto al reato spia commesso a partire dal 2004.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente agli acquisiti anteriori al 2004 con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi. Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE CE IA 7