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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 09/04/2025, da:
(c.f.: ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
- ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n.575 del 19/11/2024 - con il proc. dom. avv. MASCALI
MASSIMO, giusta procura in atti, e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. SANSOLINI CINZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 21/03/2019 a Pagazzano (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui Per_ Per_ unione sono nate le figlie (n. a Vimercate il 18/08/2014) e (n. a Vimercate
1 il 29/05/2017), allo stato ancora minorenni.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 16/07/2025 e il 25/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti CP_1 Parte_1 gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pagazzano
(BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2019, atto n. 6, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 09/04/2025, da:
(c.f.: ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
- ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n.575 del 19/11/2024 - con il proc. dom. avv. MASCALI
MASSIMO, giusta procura in atti, e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. SANSOLINI CINZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 21/03/2019 a Pagazzano (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui Per_ Per_ unione sono nate le figlie (n. a Vimercate il 18/08/2014) e (n. a Vimercate
1 il 29/05/2017), allo stato ancora minorenni.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 16/07/2025 e il 25/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti CP_1 Parte_1 gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pagazzano
(BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2019, atto n. 6, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
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