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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1232/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ SE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5240/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - --- 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041639944000 CONS BONIF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041639944000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IMU- Comune di Rizziconi per l'anno 2016 e a contributi consorzio bonifica RE IN per l'anno 2023, per un valore di causa di €. 290,00.
Parte ricorrente, per quel che concerne la pretesa IMU deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento pregresso e la conseguente prescrizione del debito. Quanto ai contributi consortili, deduceva la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva pertanto la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e si proclamava estranea alla causa, effettuando litis denuntiatio nei confronti del Consorzio di Bonifica RE IN, il quale tuttavia non interveniva in giudizio.
Si costituiva il Comune di Rizziconi, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere notificato il pregresso avviso di accertamento riguardante l'imposizione IMU di propria competenza. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il Comune di Rizziconi ha allegato documentazione dalla quale risulta che la notificazione dell'avviso di accertamento al quale la cartella di pagamento fa riferimento fu regolarmente effettuata in data 11.1.2022, dunque le affermazioni in contrario del ricorrente risultano documentalmente smentite. Il termine di prescrizione non risulta decorso, dato che dalla suddetta data non sono trascorsi cinque anni prima della notifica della cartella impugnata. Per tale posta pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Per quel che concerne il carico tributario relativo ai contributi consortili, il ricorso deve invece essere accolto.
Giova premettere che la nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità.
Da un lato, essa reca il riferimento (pag. 8 ) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione del provvedimento risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, per come dianzi specificato.
L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente al carico tributario riguardante i contributi del consorzio bonifica RE IN.
Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ SE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5240/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - --- 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041639944000 CONS BONIF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041639944000 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IMU- Comune di Rizziconi per l'anno 2016 e a contributi consorzio bonifica RE IN per l'anno 2023, per un valore di causa di €. 290,00.
Parte ricorrente, per quel che concerne la pretesa IMU deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento pregresso e la conseguente prescrizione del debito. Quanto ai contributi consortili, deduceva la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva pertanto la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e si proclamava estranea alla causa, effettuando litis denuntiatio nei confronti del Consorzio di Bonifica RE IN, il quale tuttavia non interveniva in giudizio.
Si costituiva il Comune di Rizziconi, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere notificato il pregresso avviso di accertamento riguardante l'imposizione IMU di propria competenza. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il Comune di Rizziconi ha allegato documentazione dalla quale risulta che la notificazione dell'avviso di accertamento al quale la cartella di pagamento fa riferimento fu regolarmente effettuata in data 11.1.2022, dunque le affermazioni in contrario del ricorrente risultano documentalmente smentite. Il termine di prescrizione non risulta decorso, dato che dalla suddetta data non sono trascorsi cinque anni prima della notifica della cartella impugnata. Per tale posta pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Per quel che concerne il carico tributario relativo ai contributi consortili, il ricorso deve invece essere accolto.
Giova premettere che la nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità.
Da un lato, essa reca il riferimento (pag. 8 ) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione del provvedimento risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, per come dianzi specificato.
L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente al carico tributario riguardante i contributi del consorzio bonifica RE IN.
Rigetta nel resto. Spese compensate.