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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
12502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Daniela Bonacchi in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12502 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
1. cittadina brasiliana nata il [...] Persona_1
a Taguatinga/DF- Brasile ivi residente in [...],
rappresentata dai propri genitori Controparte_1 [...]
e Persona_2 Persona_3
2. cittadina brasiliana nata il Persona_4
21.04.2012 a Taguatinga/DF Brasile ivi residente in [...]
Friburgo, rappresentato da i propri genitori Controparte_1 CP_1
e Persona_2 Persona_3
3. cittadina brasiliana nata il Persona_5
21.04.2012 a Taguatinga/DF Brasile ivi residente in [...]
Friburgo, rappresentata da i propri genitori Controparte_1 CP_1
e Persona_2 Persona_3
4. cittadina brasiliana nata il Parte_1
25.09.1980 a Rio De Jainero/RJ Brasile ivi residente in [...]
Brasilia/DF in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme CP_1
all'altro genitore dei figlii minori: Persona_6
5. cittadino brasiliano nato Persona_7 l'11.03.2009 a ivi residente insieme ai genitori Controparte_1
6. cittadino brasiliano nato il Parte_2
22.03.2006 a ivi residente in [...] Controparte_1
CP_1 CP_1
7. cittadino brasiliano nato il Controparte_2
10.11.1984 a Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...]373
– Belo Horizonte/MG Brasile
8. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_3
Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...],1310,-
Divinopolis/MG Brasile
9. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_4
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...],350, -
Ribeirão Preto/SP Brasile
10. cittadina brasiliana nata il [...] a Persona_8
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...],350, -
Ribeirão Preto/SP rappresentata da i propri genitori CP_1 Persona_9
e
[...] Persona_10
11. cittadino brasiliano nato il Parte_5
19.01.2000 a Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...],
2050, – Belo Horizonte/MG Brasile
12. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Persona_11
Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 1429 - Ribeirão
Preto/SP in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme CP_1
all'altro genitore della figlia minore: Persona_12
13. cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Persona_13
Preto/SP ivi residente insieme ai genitori CP_1
14. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_6
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 1429 -
Ribeirão Preto/SP CP_1
15. cittadino brasiliano nato il Parte_7
04.01.1968 a Passos/MG Brasile ivi residente in [...], 51, Stella Maris
– Salvador/BA Brasile 16. cittadino brasiliano nato il [...] a Controparte_3
Ribeirão Preto/SP ivi residente in [...], 51, Stella Maris – CP_1
Salvador/BA Brasile
17. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_8
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 51, Stella Maris –
Salvador/BA Brasile
Rappresentati e difesi dall'Avv. Lia Stellacci del Foro di Milano con studio in Milano Corso XXII Marzo 4 (Codice fiscale PEC: - Fax 02/89078879), C.F._1 Email_1 nonché dall'Avv. Jimmy Anderson Mendrone del Foro di Milano con studio in Milano Corso XXII Marzo 4
(Codice fiscale n. PEC Fax 02/89078879), con C.F._2 Email_2 poteri anche disgiunti fra loro giusta procura speciale alle liti unita al presente ricorso, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, Corso XXII Marzo 4,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Controparte_4 Controparte_5 distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 4/11/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_4 essere discendente diretti di nato a [...]il [...], cittadino Persona_14 italiano, figlio a sua volta di genitori cittadini italiani, Persona_15 Persona_16
Fissata la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., gli atti sono stati notificati a controparte e comunicati al P.M., che non ha concluso.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_4
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
In particolare, nel caso di specie, l'interesse ad agire sorge a causa della impercorribilità della richiesta amministrativa, come dedotto da parte ricorrente, essendovi, nella linea successoria, un soggetto femminile nato prima del 1948, mentre, secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna perché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio difforme dall'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna. Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna, che si sposava con cittadino straniero-, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul punto si richiama anche la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per la quale, con sentenza del 25.2.2009, n. 4466, “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 55 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di parità, deve trasmettersi alla figlia….”.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Tutto ciò premesso in tema di inquadramento normativo, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta.
La linea di discendenza dal capostipite cittadino italiano, fino agli odierni Persona_14 ricorrenti, viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, ove straniere tradotte e munite di apostille.
Dall'esame dei passaggi generazionali risulta che dall'unione coniugale di cittadina Persona_17 italiana, con il sig. , avvenuta il 27.9.1923 (v. certificato di matrimonio), sono Persona_18 nate le figlie il 27.4.1927 e il 25.12.1932. Persona_19 Persona_20
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, avrebbe determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvo casi marginali – solo per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, come visto sopra, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che, per effetto di detta pronuncia, la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna anche per i figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Inoltre, deve rilevarsi che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva CP_1 delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i i gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, e, per Parte_9 lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materia, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Firenze, 13/11/2025
Il Giudice
Dott. Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Daniela Bonacchi in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12502 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
1. cittadina brasiliana nata il [...] Persona_1
a Taguatinga/DF- Brasile ivi residente in [...],
rappresentata dai propri genitori Controparte_1 [...]
e Persona_2 Persona_3
2. cittadina brasiliana nata il Persona_4
21.04.2012 a Taguatinga/DF Brasile ivi residente in [...]
Friburgo, rappresentato da i propri genitori Controparte_1 CP_1
e Persona_2 Persona_3
3. cittadina brasiliana nata il Persona_5
21.04.2012 a Taguatinga/DF Brasile ivi residente in [...]
Friburgo, rappresentata da i propri genitori Controparte_1 CP_1
e Persona_2 Persona_3
4. cittadina brasiliana nata il Parte_1
25.09.1980 a Rio De Jainero/RJ Brasile ivi residente in [...]
Brasilia/DF in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme CP_1
all'altro genitore dei figlii minori: Persona_6
5. cittadino brasiliano nato Persona_7 l'11.03.2009 a ivi residente insieme ai genitori Controparte_1
6. cittadino brasiliano nato il Parte_2
22.03.2006 a ivi residente in [...] Controparte_1
CP_1 CP_1
7. cittadino brasiliano nato il Controparte_2
10.11.1984 a Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...]373
– Belo Horizonte/MG Brasile
8. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_3
Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...],1310,-
Divinopolis/MG Brasile
9. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_4
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...],350, -
Ribeirão Preto/SP Brasile
10. cittadina brasiliana nata il [...] a Persona_8
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...],350, -
Ribeirão Preto/SP rappresentata da i propri genitori CP_1 Persona_9
e
[...] Persona_10
11. cittadino brasiliano nato il Parte_5
19.01.2000 a Divinopolis/MG Brasile ivi residente in [...],
2050, – Belo Horizonte/MG Brasile
12. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Persona_11
Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 1429 - Ribeirão
Preto/SP in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme CP_1
all'altro genitore della figlia minore: Persona_12
13. cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Persona_13
Preto/SP ivi residente insieme ai genitori CP_1
14. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_6
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 1429 -
Ribeirão Preto/SP CP_1
15. cittadino brasiliano nato il Parte_7
04.01.1968 a Passos/MG Brasile ivi residente in [...], 51, Stella Maris
– Salvador/BA Brasile 16. cittadino brasiliano nato il [...] a Controparte_3
Ribeirão Preto/SP ivi residente in [...], 51, Stella Maris – CP_1
Salvador/BA Brasile
17. cittadino brasiliano nato il [...] a Parte_8
Ribeirão Preto/SP Brasile ivi residente in [...], 51, Stella Maris –
Salvador/BA Brasile
Rappresentati e difesi dall'Avv. Lia Stellacci del Foro di Milano con studio in Milano Corso XXII Marzo 4 (Codice fiscale PEC: - Fax 02/89078879), C.F._1 Email_1 nonché dall'Avv. Jimmy Anderson Mendrone del Foro di Milano con studio in Milano Corso XXII Marzo 4
(Codice fiscale n. PEC Fax 02/89078879), con C.F._2 Email_2 poteri anche disgiunti fra loro giusta procura speciale alle liti unita al presente ricorso, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, Corso XXII Marzo 4,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Controparte_4 Controparte_5 distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 4/11/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_4 essere discendente diretti di nato a [...]il [...], cittadino Persona_14 italiano, figlio a sua volta di genitori cittadini italiani, Persona_15 Persona_16
Fissata la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., gli atti sono stati notificati a controparte e comunicati al P.M., che non ha concluso.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_4
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
In particolare, nel caso di specie, l'interesse ad agire sorge a causa della impercorribilità della richiesta amministrativa, come dedotto da parte ricorrente, essendovi, nella linea successoria, un soggetto femminile nato prima del 1948, mentre, secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna perché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio difforme dall'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna. Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna, che si sposava con cittadino straniero-, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul punto si richiama anche la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per la quale, con sentenza del 25.2.2009, n. 4466, “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 55 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di parità, deve trasmettersi alla figlia….”.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Tutto ciò premesso in tema di inquadramento normativo, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta.
La linea di discendenza dal capostipite cittadino italiano, fino agli odierni Persona_14 ricorrenti, viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, ove straniere tradotte e munite di apostille.
Dall'esame dei passaggi generazionali risulta che dall'unione coniugale di cittadina Persona_17 italiana, con il sig. , avvenuta il 27.9.1923 (v. certificato di matrimonio), sono Persona_18 nate le figlie il 27.4.1927 e il 25.12.1932. Persona_19 Persona_20
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, avrebbe determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvo casi marginali – solo per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, come visto sopra, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che, per effetto di detta pronuncia, la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna anche per i figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Inoltre, deve rilevarsi che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva CP_1 delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i i gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, e, per Parte_9 lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materia, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Firenze, 13/11/2025
Il Giudice
Dott. Daniela Bonacchi