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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19008/21 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
p. i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Bianca Magarò ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 116, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
, c. f. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Rizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, n. 25 per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 27.09.2022.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO agiva in giudizio per chiedere accertarsi l'inadempimento del Parte_1
(di seguito in Controparte_1 CP_1 relazione al contratto di appalto del 23.02.2018, avente ad oggetto i lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo complessivo, a seguito di appendice del 14.05.2018, di euro 77.829,00, per il mancato pagamento delle fatture: n. 27/2018 (rata 9) € 5.033,33+ iva € 503,33; n. 34/18 (rata 10) €
5.033,33+ iva € 503,33; n. 1/19 (rata 11) € 5.033,33+ iva € 503,33; n. 6/19 (rata 12) € 5.033,33+ iva € 503,33; n. 7/2019 (lavori extra) € 4.344,00 + iva € 434,40; 17/19 € 1824,80
+ iva € 182,48; n. 20 € 1,132,55 + iva 113,30; n. 14 € 1.824,80 + iva € 182,48 per un totale, comprensivo anche dei costi relativi al noleggio dei ponteggi, insoluto di euro 32.185,85.
L'impresa deduceva che i lavori erano iniziati il 05.03.2018 e si erano conclusi il 18.09.2018
e che il Condominio, il 16.04.2019, aveva instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis, c.p.c., a seguito del quale – accertata la sussistenza di alcune lavorazioni mal svolte il cui costo di ripristino era stato quantificato in euro 6.850,00
– aveva provveduto al pagamento parziale di euro 10.417,98.
Detta somma, nelle prospettazioni del convenuto era saldo di ogni ragione di CP_1 dare e avere, le restanti somme, pari ad euro 21.767,87, dovendosi decurtare a vario titolo e precisamente: quanto ad € 7.535,00 per i costi di ripristino delle opere non svolte accertate in sede di ATP;
quanto ad € 2.951,10 quale spese del procedimento di ATP;
quanto ad
9.089,74 a titolo di penale da ritardo(pari ad euro 150 giornalieri a decorrere dal 06.08.18 fino al 24.08.18 per le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica e per il resto delle opere non oggetto di autorizzazione paesaggistica per ulteriori 55 giorni di ritardo considerando la data iniziale del 5.03.18 e la fine dei lavori stimata entro 120 giorni),; quanto infine ad €
1.971,63 quale costo per l'uso prolungato dei ponteggi.
Parte attrice, ritenendo arbitraria la quantificazione effettuata dal , ed CP_1 eccependo sia la mancata denuncia dei vizi sia l'insussistenza del ritardo nell'esecuzione dei lavori, chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento di euro 21.767,87.
Si costituiva in giudizio il deducendo di aver già saldato il corrispettivo CP_1 dell'appalto in ragione di quanto accertato in sede di ATP riguardo ai vizi e alle opere non completate ed evidenziando di aver scoperto i vizi, il 16.11.18, a seguito dell'ordine di servizio del D.L. e che la stessa impresa, nel sopralluogo in contraddittorio del 28.11.18, si era impegnata a concludere le opere e ad eliminare le difformità rilevate.
Il chiedeva, quindi, accertarsi la correttezza del pagamento effettuato o, CP_1 comunque, in via subordinata e di riconvenzionale, la condanna dell'impresa al pagamento degli importi dovuti per le singole voci evidenziate.
Istruita per via documentale, la causa, sulle conclusioni delle parti, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva incamerata per la decisione
***
La domanda della e la domanda riconvenzionale del Condominio sono Pt_1 parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di cui di seguito.
La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'inadempimento del in relazione al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto del CP_1 23.02.2018, a fronte della quale parte convenuta ha eccepito l'inadempimento dell'Impresa per il mancato completamento delle opere e la presenza di vizi e difformità chiedendo, in via riconvenzionale, la rideterminazione del prezzo dell'appalto e la condanna al pagamento delle penali contrattuali per il ritardo.
Ciò posto, va premesso che in materia di contratto di appalto si applica la disciplina generale sull'inadempimento delle obbligazioni e, di conseguenza, gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatori stabiliti dall'art. 2697 c.c. e dalle Sezioni Unite del 2001 in base ai quali:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001).
A ciò deve aggiungersi che sull'onere della prova circa la sussistenza dei vizi o difformità lamentate dall'odierna convenuta va applicato quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione laddove ha statuito che: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. (Cass. n. 19146/2013).
Nel caso in esame il non ha accettato le opere appaltate contestandone CP_1
l'incompleta e non corretta esecuzione dapprima il 16.11.18, a seguito dell'ordine di servizio del D.L. documentando fotograficamente i vizi e le difformità (cfr. doc. 5, 6 e 7 comparsa di costituzione), di seguito nel contraddittorio delle parti durante il sopralluogo del 28.11.18
(cfr. doc. 8) e, infine, con l'invio della relazione tecnica di parte del 15.02.19 (cfr. doc. 12).
In ragione di tali circostanze non possono essere accolte le eccezioni di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., e di decadenza dalla denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., avanzate dall'Impresa.
L'accettazione delle opere, alla luce delle risultanze di causa, non è mai avvenuta, né espressamente né tacitamente, posto che il come già evidenziato, ha contestato CP_1 la cattiva esecuzione dell'appalto anche nel contraddittorio delle parti ed alla presenza del
D.L., il quale, di conseguenza, non ha mai emesso un certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori.
Quanto alla decadenza dalla denuncia dei vizi, va rilevato che la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. subisce una deroga nel caso in cui i vizi e le difformità non siano fatti valere in via principale a titolo di garanzia ma siano oggetto di eccezione di inadempimento come affermato dalla Corte di Cassazione laddove ha stabilito che: “il committente, convenuto in giudizio, può opporre in via di eccezione all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera avvalendosi del principio inadimplendi non est adimplendum, a prescindere dall'aver proposto o meno la domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. per le difformità e i vizi dell'opera” (cfr. Cass., civ., n. 7041/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, riguardo alla prova dei vizi e delle difformità assume valore dirimente – oltre ai documenti depositati da parte attrice e, in particolare, alla consulenza tecnica di parte – quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP laddove, confermando la sussistenza della situazione di fatto lamentata da parte ricorrente, ha statuito che: “sussiste la mancata pulitura delle copertine di travertino localizzate nel parapetto della terrazza e sussiste la stuccatura delle stesse non rifinita a regola d'arte; sussiste una "ripresa" della tinteggiatura in n° 4 merlature lato portone;
sussiste ammaccatura del discendente posizionato sul prospetto laterale sinistro (lato nord ovest); sussiste sul prospetto del torrino di accesso alla terrazza, sul lato della porta metallica una ripresa dell'intonaco che risulta visibile e in parte privo di tinteggiatura e sussistono segni di ripresa dell'intonaco lungo tutta la fascia bassa;
sussistono disomogeneità delle superfici intonacate e nelle tinteggiature, con segni di ripresa in corrispondenza dei piani e dei punti di fissaggio del ponteggio;
sussiste la mancata pulitura di macchie di vernice, la mancata sostituzione di griglia di areazione circolare danneggiata, la vernice del prospetto sporcata in modo lieve con la vernice gialla dei tubi del gas;
sussiste su pareti 1° e 2° piano una non perfetta rasatura e scartavetratura delle stesse (diverse granulometrie e pareti non lisciate in modo uniforme); sussiste sulla parete sita al 1°p (perpendicolare ingresso " ) la tinteggiatura dell'intonaco con Parte_2 presenza di macchie, alonature, lieve disomogeneità nella stesura e riprese localizzate. Si evidenzia che sulle pareti verticali della scala B le differenze cromatiche risultano meno evidenti in quanto al momento della CTU la luce presente rende meno evidente il chiaro-scuro; sussiste il distacco dell'intonaco al lato del portone di ingresso della scala B;
sussistono lesioni localizzate superficiali intorno alla scatola di derivazione adiacente al portone di ingresso scala B;
sussiste la non perfetta tinteggiatura dello sportello metallico nella scala B (lo stesso risulta incollato e la sua apertura comporta il danneggiamento della tinteggiatura circostante); sussiste la macchia di vernice nera in un punto degli infissi sulla parete sita al 1°p scala B;
sussiste la colatura della vernice nera degli infissi metallici sulle vetrate e lacune nell'integrazione dello stucco rimosso al PT e 1°p scala A;
sussiste in alcuni punti la mancata pulitura dagli schizzi di vernice;
sussiste la mancata rifinitura della parte alta dell'armadio a muro posizionato al secondo piano della scala A;
sussistono le riprese della tinteggiatura intorno ai coperchi delle scatole di derivazione site al
PT ed al 1°p; sussiste la mancata rifinitura dell'intonaco in corrispondenza delle finestre scala B;
si conferma che la posa in opera della pensilina sita al PT sul prospetto ingresse sorte non è stata completata con le dovute finiture in quanto mancano le opere di ripresa muraria e la pulizia finale. Si conferma che la ringhiera della copertura a terrazza presenta la vernice già scagliata e che in numerosi punti lascia affiorare la ruggine;
si conferma che il telaio della porta metallica di accesso alla terrazza di copertura non è stato lavorato;
si conferma che il prospetto del torrino sulla terrazza condominiale presenta
l'intonaco saltato e/o strappato in corrispondenza di tutti i fissaggi delle staffe per antenne;
si conferma che il cancelletto metallico posto sul prospetto laterale destro (lato sud est) presenta il lato superiore non trattato (non carteggiato e non verniciato) e che la rete, fissata con filo di ferro arrugginito, doveva essere rimossa;
si conferma che i cavi delle antenne nel punto di arrivo sulla terrazza di copertura scala A non sono stati ordinati.
(…) la causa di tutti gli inconvenienti riscontrati dal CTU sui "Prospetti Esterni" e sui "Corpi scala Condominiali" è dovuta alla non corretta esecuzione a regola d'arte dei relativi lavori da parte della (…) per quanto sopra individuato, stante le superfici Parte_1 interessate e le attività da espletarsi si può stimare il costo dell'intervento in €
6.850,00+iva”.
A fronte di ciò l'appaltatore – sul quale gravava l'onere di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte – non ha fornito la prova della non riconducibilità alla sua responsabilità dei vizi e delle difformità accertati e, inoltre, non ha contestato nel merito il contenuto dell'accertamento peritale effettuato in sede di ATP, elaborato acquisito, e valevole quale prova documentale , nel presente giudizio.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal CP_1 con il conseguente accertamento dell'inadempimento dell'Impresa e la riduzione del prezzo dell'appalto della somma complessiva di euro 6.850,00+iva quantificata dalla CTU redatta in sede di ATP per la rimozione dei vizi e delle difformità.
Resta da esaminare la parte di domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio e relativa alle penali da ritardo e da utilizzo prolungato e illegittimo dei ponteggi e dei bagni chimici.
Sul punto va evidenziato che emerge dalla documentazione in atti quanto segue: il cantiere
è stato consegnato il 05.03.2018 (cfr. verbale consegna cantiere doc. 3 comparsa), i lavori eseguibili senza nulla osta sono stati completati il 15.07.2018, il nulla osta paesaggistico per gli ulteriori lavori è divenuto esecutivo il 06.09.2018 (cfr. doc. 6 memoria 183, comma VI,
n. 2, c.p.c., parte attrice), l'autorizzazione a smontare il ponteggio è stata chiesta il 18.09.18
e concessa dal D.L. il 21.09.2018 (cfr. docc. 4 e 5 memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., parte attrice).
Tali circostanze, se da un lato, in ragione delle sopravvenienze riguardanti le ulteriori lavorazioni aggiunte con appendice al contratto del 14.05.2018 e del tempo trascorso per il completamento delle pratiche burocratiche (rilascio nulla osta paesaggistico), non consentono di individuare con certezza la data precisa di conclusione dei lavori concordata inter-partes, dall'altro impediscono di attribuire profili di responsabilità, anche per l'asserito protrarsi del noleggio del ponteggio, all'attrice che si è attenuta, per tabulas, alle prescrizioni contrattuali e del D.L., oltre che agli obblighi legislativi per le lavorazioni oggetto di nulla osta.
Ad ulteriore conferma di ciò, depone il tenore letterale dell'articolo 15 del contratto laddove espressamente aveva previsto che il termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori poteva “(…) essere prorogato solo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore - come, per esempio, il ritardo nell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (…)”. Va infine osservato che il non ha effettuato una individuazione precisa del CP_1 periodo di asserito ritardo – nel quale ha compreso anche il tempo necessario per il rilascio del nulla osta paesaggistico – non ha chiarito come ha calcolato i giorni di ritardo, nè ha tenuto conto delle modalità prestabilite dall'art. 16 del contratto in materia di ritardo laddove richiede l'iscrizione nei libri di cantiere obbligatori e la possibilità dell'appaltatore di fornire chiarimenti o formulare riserve (cfr. artt. 16, 17 e 18 contratto).
Tanto basta per il rigetto delle domande riconvenzionali attinenti alle penali da ritardo e al sovrapprezzo per il periodo di noleggio prolungato.
Tenuto conto che il ha effettuato un pagamento parziale di euro 10.417,98, in CP_1 data 4.12.2019, e che, per le ragioni sopra esposte, deve detrarsi dal credito azionato dall'impresa l'importo, pari ad euro 6.850,00+iva, relativo ai costi di ripristino dei vizi e delle difformità accertati in sede di accertamento tecnico preventivo, il va CP_1 condannata al pagamento della residua minor somma di euro 14.917,87.
Le spese di ATP, non essendo stato proposto il giudizio di merito – unica sede nella quale richiedere una statuizione definitiva sulle spese di tale fase endoprocessuale – rimangono a carico della parte cui sono state provvisoriamente poste con il provvedimento emesso al termine del procedimento ante causam.
Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 61590/22 così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
ALLA ; Controparte_1
Con
- condanna il ALLA al pagamento Controparte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 14.917,87;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina