Ordinanza cautelare 1 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 11 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da F.R.L. Medical Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Salute 06.07.2022 di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15.09.2022;
- ove occorra, del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 06.10.2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26.10.2022.
- ove occorra, dell’Accordo n. 181/CSR del 07.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stato fissato – retroattivamente - il tetto di spesa regionale del 4,4% per l’acquisto dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- di qualsivoglia atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.R.L. Medical Service S.r.l. il 24/2/2023:
- della determinazione n. 10 del 12.12.2022 del Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 135 del 15.12.2022, con la quale è stato quantificato e richiesto alla F.R.L. Medical Service s.r.l. l’importo di € 476.807,92 a titolo di payback per la fornitura di dispositivi medici per le annualità dal 2015 al 2018;
- ove occorra, della nota del Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia a mezzo PEC in data 15.12.2022;
- ove occorra, della nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia prot. n. AOO_168/PROT/06/02/2023/0001127 del 06.02.2023;
- ove occorra, della determinazione n. 1 del 08.02.2023 del Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, che ha effettuato un ricalcolo degli oneri di riparto, quantificando a carico della ricorrente l’importo complessivo di € 511.079,44.
- di qualsivoglia atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.R.L. Medical Service S.r.l. il 27/6/2023:
per l’annullamento
- della nota della Regione Puglia, pubblicata sul sito istituzionale il 28.04.2028, contenente la quantificazione della richiesta di liquidazione del payback per i dispositivi medici in applicazione del D.L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/023, ed il relativo “Elenco di ripiano per fornitore” nella parte in cui è quantificato in € 511.079,44 l’ammontare dovuto dalla ricorrente ed in € 245.318,13 l’ammontare oggetto di eventuale riduzione;
- della nota prot. AOO_168/0004012 del 15.06.2023 della Regione Puglia;
- di qualsivoglia atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. IC MA (assegnazione relatore in data 3 novembre 2025) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 7 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti e, pertanto, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
IC MA, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC MA | EN AN |
IL SEGRETARIO