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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1438/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5681/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004239657000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/08/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239004239657000 di euro 4.134,30 relativa ad IRPEF anno 2004.
Eccepiva:
1) Omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento e/o avviso di pagamento – prescrizione e decadenza. Precisava, la tardività ed inammissibilità della azione di riscossione risalente al 2004, per non essere stato notificato alcun atto di accertamento, liquidazione od ingiunzione entro il relativo termine di prescrizione e di decadenza ed in ogni caso, quindi, per intervenuta estinzione del diritto della
Amministrazione Finanziaria. Intervenuta, infatti, la detta eccepita prescrizione e decadenza, ogni presunto diritto si è ormai estinto e non esiste più al momento della notifica dell'odierno impugnato atto.
Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, la conseguente non debenza delle somme pretese e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
2) Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento. Si eccepisce, altresì,
l'omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento n.293 2012 0010632610000 di
€.4.076,39, indicata nell'intimazione di pagamento impugnata. Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, la conseguente non debenza delle somme pretese e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
3) Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione. Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione per decorrenza del termine perentorio previsto, a pena di decadenza, dall'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 per la notifica della cartella di pagamento. Il suddetto articolo 25 lett. c) stabilisce, infatti, che il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso de quo, è ampiamente decorso il suddetto termine biennale di decadenza. Nella fattispecie de qua, deve ritenersi ampiamente decorso non solo il suddetto termine di decadenza, ma anche il termine di prescrizione quinquennale (con riferimento alle sanzioni ed agli interessi) nonché il termine di prescrizione decennale applicabile trattandosi di irpef, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo : in via principale, annullare l'atto impugnato per prescrizione e decadenza ed estinzione;
nel merito, ritenere illegittimo, inammissibile ed infondato l'atto impugnato, dichiarandone la nullità, l'annullamento e la revoca in ogni sua parte. Dichiarare l'inesistenza di valido titolo esecutivo e della sua notificazione e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione. Emettere ogni conseguenziale provvedimento e condannare parte resistente al pagamento delle spese del giudizio.
Allegava copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 25/07/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che l'Agenzia delle Entrate è priva di legittimazione passiva, stante che le eccezioni sono riconducibili ad attività del concessionario;
che la cartella n. 29320120010632610 è stata regolarmente notificata in data 19.04.2012, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. La stessa non è mai stata impugnata e, pertanto, è ormai definitiva e cristallizzante la pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che i relativi crediti devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente oggi potrebbe sollevare eccezioni afferenti esclusivamente a “vizi propri” dell'atto impugnato. Com'è evidente dalla lettura del ricorso, invece, il ricorrente lamenta vizi riferibili esclusivamente alla cartella sottesa, cercando illegittimamente di porre rimedio alla mancata impugnazione della stessa nel termine decadenziale di sessanta giorni, ormai ampiamente scaduto. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92;
che l'avviso di accertamento precedente alla cartella impugnata è stato notificato data 10.11.2010, per cui ogni eccezione sul punto è inammissibile, infatti, Il contribuente, avrebbe dovuto far valere tale vizio entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento successiva. Difatti, una volta decorso tale termine, si ha la cristallizzazione della pretesa erariale e la conseguente impossibilità di entrare nel merito di quanto richiesto. Diversamente dicendo, si darebbe la possibilità di contestare in maniera illimitata ed incontrollata la pretesa creditoria. Pertanto, una volta dimostrata la regolarità della notifica della cartella ed accertato che nessun ricorso è stato presentato avverso questa entro il termine perentorio previsto dal Legislatore, l'eccezione de qua è da considerarsi illegittima;
che parimenti inammissibile è l'eccezione di prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del
Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n. 16641/2011 e n. 8704/2013). In ogni caso, dal momento che l'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento di cui alla impugnata intimazione di pagamento, e la stessa non risulta essere state impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso la pretesa portata dalla cartella di pagamento si palesa inammissibile. Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica delle stesse. Le eccezioni oggi formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento, poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata. Inoltre, con riferimento alla cartella opposta, afferente ai crediti erariali in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.
c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Citava giurisprudenza di legittimità e di mrito;
che il termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, in virtù della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla
Legge 2 maggio 2014 n. 68) prevede che :”….per consentire il versamento delle somme dovute entro il
28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014 . Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.”. per effetto di due successive proroghe dei termini di scadenza del pagamento in
Definizione agevolata, prima al 31/03/2014 ( art. 2 comma1, del D.L. n° 16 del 6/03/2014 ) e dopo al
31/05/2014 ( legge di conversione n° 68 del 02/05/2014 del D.L. n° 16 del 06/03/2014 ) anche i termini di scadenza della sospensione della riscossione dei carichi in argomento sono stati prorogati, prima al
15/04/2014 e definitivamente al 15/06/2014, tale sospensione riguarda anche la decorrenza dei termini di prescrizione, in particolare tale periodo di sospensione decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa originaria a quella di scadenza riportata nell'ultima modifica normativa ( periodo dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 ), pertanto tutti i termini prescrizionali vanno posticipati di 5 mesi e
15 giorni (cfr. All. - Sentenza n. 354/2/17 CTP di Ragusa). Tenendo anche conto, altresì, come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, 7 D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Pertanto, tenuto conto della legge
27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso e condannare ex art. 15 del D. Lgs. 546/92 il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese 3. RELATA DI NOTIFICA
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che vanno disattese e respinte tutte le eccezioni in ricorso avverso l'avviso di accertamento, posto che lo stesso è stato seguito dalla notifica della cartella di pagamento divenuta definitiva. Invero, la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata notificata il 19/04/2012, così come emerge dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate;
che trattandosi di imposte erariali il decorso della prescrizione è disciplinato dall'art. 2946 c.c., per cui la pretesa impositiva si estingue con il decorso decennale decorrente dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo, che nel caso di specie corrisponde con il 19/4/2012, data in cui è stata notificata la cartella di pagamento;
che il termine di riscossione, pertanto sarebbe maturato il 19/04/2022, tuttavia, tale termine è stato sospeso dalla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19, in particolare, per ciò che qui interessa, l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.
n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare il 31/01/2023;
che l'atto impugnato è stato notificato tardivamente in data 22/04/2024, per cui la pretesa appare estinta per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, il Giudice monocratico, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00, oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore che in udienza si é dichiarato distrattario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5681/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004239657000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/08/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239004239657000 di euro 4.134,30 relativa ad IRPEF anno 2004.
Eccepiva:
1) Omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento e/o avviso di pagamento – prescrizione e decadenza. Precisava, la tardività ed inammissibilità della azione di riscossione risalente al 2004, per non essere stato notificato alcun atto di accertamento, liquidazione od ingiunzione entro il relativo termine di prescrizione e di decadenza ed in ogni caso, quindi, per intervenuta estinzione del diritto della
Amministrazione Finanziaria. Intervenuta, infatti, la detta eccepita prescrizione e decadenza, ogni presunto diritto si è ormai estinto e non esiste più al momento della notifica dell'odierno impugnato atto.
Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, la conseguente non debenza delle somme pretese e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
2) Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento. Si eccepisce, altresì,
l'omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento n.293 2012 0010632610000 di
€.4.076,39, indicata nell'intimazione di pagamento impugnata. Ne deriva l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, la conseguente non debenza delle somme pretese e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
3) Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione. Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione per decorrenza del termine perentorio previsto, a pena di decadenza, dall'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 per la notifica della cartella di pagamento. Il suddetto articolo 25 lett. c) stabilisce, infatti, che il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso de quo, è ampiamente decorso il suddetto termine biennale di decadenza. Nella fattispecie de qua, deve ritenersi ampiamente decorso non solo il suddetto termine di decadenza, ma anche il termine di prescrizione quinquennale (con riferimento alle sanzioni ed agli interessi) nonché il termine di prescrizione decennale applicabile trattandosi di irpef, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo : in via principale, annullare l'atto impugnato per prescrizione e decadenza ed estinzione;
nel merito, ritenere illegittimo, inammissibile ed infondato l'atto impugnato, dichiarandone la nullità, l'annullamento e la revoca in ogni sua parte. Dichiarare l'inesistenza di valido titolo esecutivo e della sua notificazione e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione. Emettere ogni conseguenziale provvedimento e condannare parte resistente al pagamento delle spese del giudizio.
Allegava copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 25/07/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che l'Agenzia delle Entrate è priva di legittimazione passiva, stante che le eccezioni sono riconducibili ad attività del concessionario;
che la cartella n. 29320120010632610 è stata regolarmente notificata in data 19.04.2012, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. La stessa non è mai stata impugnata e, pertanto, è ormai definitiva e cristallizzante la pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che i relativi crediti devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente oggi potrebbe sollevare eccezioni afferenti esclusivamente a “vizi propri” dell'atto impugnato. Com'è evidente dalla lettura del ricorso, invece, il ricorrente lamenta vizi riferibili esclusivamente alla cartella sottesa, cercando illegittimamente di porre rimedio alla mancata impugnazione della stessa nel termine decadenziale di sessanta giorni, ormai ampiamente scaduto. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92;
che l'avviso di accertamento precedente alla cartella impugnata è stato notificato data 10.11.2010, per cui ogni eccezione sul punto è inammissibile, infatti, Il contribuente, avrebbe dovuto far valere tale vizio entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento successiva. Difatti, una volta decorso tale termine, si ha la cristallizzazione della pretesa erariale e la conseguente impossibilità di entrare nel merito di quanto richiesto. Diversamente dicendo, si darebbe la possibilità di contestare in maniera illimitata ed incontrollata la pretesa creditoria. Pertanto, una volta dimostrata la regolarità della notifica della cartella ed accertato che nessun ricorso è stato presentato avverso questa entro il termine perentorio previsto dal Legislatore, l'eccezione de qua è da considerarsi illegittima;
che parimenti inammissibile è l'eccezione di prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del
Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n. 16641/2011 e n. 8704/2013). In ogni caso, dal momento che l'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento di cui alla impugnata intimazione di pagamento, e la stessa non risulta essere state impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso la pretesa portata dalla cartella di pagamento si palesa inammissibile. Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica delle stesse. Le eccezioni oggi formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento, poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata. Inoltre, con riferimento alla cartella opposta, afferente ai crediti erariali in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.
c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Citava giurisprudenza di legittimità e di mrito;
che il termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, in virtù della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla
Legge 2 maggio 2014 n. 68) prevede che :”….per consentire il versamento delle somme dovute entro il
28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014 . Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.”. per effetto di due successive proroghe dei termini di scadenza del pagamento in
Definizione agevolata, prima al 31/03/2014 ( art. 2 comma1, del D.L. n° 16 del 6/03/2014 ) e dopo al
31/05/2014 ( legge di conversione n° 68 del 02/05/2014 del D.L. n° 16 del 06/03/2014 ) anche i termini di scadenza della sospensione della riscossione dei carichi in argomento sono stati prorogati, prima al
15/04/2014 e definitivamente al 15/06/2014, tale sospensione riguarda anche la decorrenza dei termini di prescrizione, in particolare tale periodo di sospensione decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa originaria a quella di scadenza riportata nell'ultima modifica normativa ( periodo dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 ), pertanto tutti i termini prescrizionali vanno posticipati di 5 mesi e
15 giorni (cfr. All. - Sentenza n. 354/2/17 CTP di Ragusa). Tenendo anche conto, altresì, come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, 7 D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Pertanto, tenuto conto della legge
27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso e condannare ex art. 15 del D. Lgs. 546/92 il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese 3. RELATA DI NOTIFICA
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che vanno disattese e respinte tutte le eccezioni in ricorso avverso l'avviso di accertamento, posto che lo stesso è stato seguito dalla notifica della cartella di pagamento divenuta definitiva. Invero, la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata notificata il 19/04/2012, così come emerge dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate;
che trattandosi di imposte erariali il decorso della prescrizione è disciplinato dall'art. 2946 c.c., per cui la pretesa impositiva si estingue con il decorso decennale decorrente dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo, che nel caso di specie corrisponde con il 19/4/2012, data in cui è stata notificata la cartella di pagamento;
che il termine di riscossione, pertanto sarebbe maturato il 19/04/2022, tuttavia, tale termine è stato sospeso dalla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19, in particolare, per ciò che qui interessa, l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.
n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare il 31/01/2023;
che l'atto impugnato è stato notificato tardivamente in data 22/04/2024, per cui la pretesa appare estinta per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, il Giudice monocratico, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00, oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore che in udienza si é dichiarato distrattario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES