Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2021, proposto da RI MA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Commissione Centrale Costituita per Sessione Esami Iscrizione Albi Avvocati, Ministero della Giustizia - Commissione Distrettuale Presso Corte App. Napoli Costituita Sessione Esami, non costituiti in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a. del provvedimento del 19.07.2021 con cui la Sottocommissione esaminatrice per gli esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati per l'anno 2020 istituita presso la Corte d'Appello di Napoli (alla quale è stata assegnata la valutazione da remoto della prima prova per i candidati iscritti negli albi degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello di Milano), esaminata la prima prova svolta, ai sensi del D.L. n. 31/2021 dalla dott.ssa RI MA AL, ne ha disposto la non ammissione alla seconda prova, assegnandole il punteggio complessivo sintetico di punti n. 14/30;
b. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente eventualmente lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza depositata in giudizio il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse” della ricorrente alla definizione del ricorso;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame e dispone la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AM, Presidente
UC ER, Primo Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | CE AM |
IL SEGRETARIO