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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/11/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4162/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1968, residente in [...], Località Aeroporto Linate, Interno CC, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. TAVELLA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Gorizia in via Terza Armata n. 5/N, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. RUSSO
CHIARA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
; Email_2
RICORRENTI
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1 in data 14.02.1998, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, sub n. 8, parte
2, Serie I, per l'anno 1998;
2) Ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
ed OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO
1) cede e trasferisce ad che accetta ed acquisisce, la piena proprietà della quota Parte_1 Parte_2 di ½ dell'immobile di cui è proprietario sito in Gorizia, via Terza Armata n. 5/N, così tavolarmente individuato alla
P.T. WEB 8348 (da P.T. 13.985 corpo tavolare 1°) del Comune Censuario di Gorizia, porzione di casa sulla p.c. 5092
(in P.T. 13.215), Ente “44”, contornato in viola con righe diagonali ocra nel Piano Tavolare sub G.T. n. 1535/06, costituito da alloggio disposto su due piani collegati da scala interna composto da: al primo piano un soggiorno, camera, una cucina, un bagno w.c., un disimpegno e un terrazzo;
al piano sottotetto un disimpegno, tre soffitte, una lavanderia e due terrazzi, al piano terra una dipendenza scoperta esclusiva (corte), cui è congiunta ½ indivisa parte della P.T. 13.983 di
Gorizia, corpo tavolare 1°, porzione di casa sulla p.c. 5092 (in P.T. 13.215), Ente “42”, colorato in lilla nel Piano
Tavolare su citato, costituito da bene comune non censibile al piano terra, composto da scale esterne per accedere al primo piano e un terrazzo (comune agli Enti “43” e “44”); P.T. WEB 8392 (da P.T. 13985 corpo tavolare 2°), porzione di casa sulla p.c. 5092 (in P.T. 13.215), Ente “88”, contornato in ocra con righe diagonali viola nel citato Piano Tavolare, costituito da un vano rimessa al piano interrato;
con le congiunte rispettive 20,32/1000, ½ indivisa parte di 0,40/1000
e 3,62/1000 indivise parti delle proprietà comuni della p.ed. 5092, ente urbano, iscritte nel corpo tavolare 1° della P.T.
13.215 di Gorizia;
unità immobiliari così censite al Catasto Fabbricati del Comune di Gorizia: sez. B, foglio 23, mappale n. 5092, sub 44, Via Terza Armata (P1-P2), z.c.1, Cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, sup.cat.mq.78, R.C. Euro 522,91; sez. B, foglio 23, mappale n. 5092, sub 88, Via Terza Armata (S1), z.c.1, Cat.C/6, cl. 8, metri quadri 33, sup.cat.mq.36, R.C. Euro 143,16; giusta ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Gorizia Prot. n. GO0059096 del 17 agosto 2006; e con la precisazione che l'Ente “42” è bene comune non censibile, libera da pesi e gravami;
immobile acquisito alla parte cedente giusto contratto di compravendita a firma del
Notaio Dott. Proc. Repertorio n. 127.789, raccolta n. 9.724, registrato a Gorizia il 08.06.2007 al n. Persona_1
260/V Serie 1/V Modello CO (doc. 14).
I ricorrenti, sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ai sensi della L. 47/85, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni difformi dal vero rese innanzi a pubblico ufficiale:
2 a) che la costruzione del fabbricato condominiale cui le unità immobiliari appartengono è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; e le parti dichiarano in particolare ed altresì che:
b) la costruzione del fabbricato condominiale, di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, è avvenuta in forza di licenza edilizia protocollo n. 16739-63/V/4341 (pratica n. 161-63) dd. 8.10.1963, rilasciata dal Sindaco del Comune di Gorizia, il quale ha altresì rilasciato il relativo certificato di abitabilità, prot. n. 7743-67/III, stesso n. di pratica, in data 3.2.1986;
c) che non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimento autorizzativo, non sono intervenuti abusi edilizi né vi è stato luogo a domande di sanatoria, garantendo pertanto la piena e libera commerciabilità delle unità in oggetto e la loro agibilità;
d) che nessun provvedimento sanzionatorio risulta essere stato adottato nei confronti degli immobili;
e) che i dati catastali su riportati e le planimetrie delle suddette unità immobiliari sub prot. GO0053809 del 21.05.2008 depositate in catasto (doc. 11) sono conformi e corrispondono allo stato di fatto delle suddette unità immobiliari;
f) che, per quanto concerne l'area scoperta (comune condominiale) di pertinenza, non si allega il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di pertinenza di edificio censito in Catasto Fabbricati, avente superficie complessiva inferiore ai cinquemila metri quadrati;
g) che le parti non si sono avvalse, per la conclusione del presente atto, dell'opera di alcun mediatore immobiliare.
Le parti rinunciano all'ipoteca legale, dispensando espressamente il competente signor Conservatore del Libro Fondiario dall'iscriverla d'ufficio.
La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione e le informazioni inerenti alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile ceduto redatta in data 02.06.2021 dall'ing. che si allega al presente atto. Persona_2
Tutte le spese e tasse inerenti al trasferimento immobiliare oggetto del presente atto sono a carico esclusivo della sig.ra
[...]
. Parte_2
Le parti chiedono l'applicazione dell'esenzione fiscale ex Legge n. 74/1987. In subordine, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta di
Registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (imposta di registro ridotta al 3%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), la parte cessionaria dichiara:
I. di avere la residenza nello stesso Comune dove è situato l'immobile in oggetto;
II. di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile in oggetto;
III. di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa o dal coniuge
3 con le agevolazioni di cui all'art. 1 Legge 22.4.1982 n. 168, dell'art. 2 D.L.
7.2.1985 n. 12 convertito dalla Legge
5.4.1985 n. 118, art. 3 co. 2 Legge 31.12.1991 n. 415, art. 5 co. 2 e 3 D.L. 21.1.1992 n. 14, 20.3.1992 n. 237 e
20.5.1992 n. 293, art. 2 co. 2 e 3 D.L. 24.7.1992 n. 348, art. 1 co. 2 e 3 D.L. 24. 9.1992 n. 388, art. 1 co. 2 e 3
D.L. 24.11.1992 n. 455, art. 1 co. 2 D.L. 23.1.1993 n. 16, conv. Con modif. Dalla L. 24.3.1993 n. 75 e art. 16
D.L. 22.5.1993 n. 155 conv. con modif. dalla Legge 19.7.1993 n. 243 e del D.L. 28.12.1995 al n. 549;
La parte cedente, come sopra rappresentata, garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto compravenduto, che cede come sta e giace, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze, usi e servitù attive e passive, comprese:
a) la servitù di passaggio a piedi e con mezzi intavolata sub pres. 10 marzo 1965, G.T. n. 279/65, a favore della p.c.
536/108 (ora p.c.4559) di Gorizia ed a peso della p.c.536/116 di Gorizia;
b) la servitù di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone, cose, animali, di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto, linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, intavolata sub pres. 1° ottobre 2002, G.T. n. 1507/02, a peso della p.ed. 5092 (ex pp.cc.536/116 e 536/52) di Gorizia, entro l'area delimitata dalle lettere "a-b-c-d-e-f-g-h-a" nel Piano Tavolare di frazionamento redatto dalla Geom.
in data 30 luglio 2002 (Tipo n. 252/2002), per una larghezza di m.5 (cinque), a favore della p.c. 536/206 Persona_3 di Gorizia;
c) la servitù di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone, cose, animali, di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto,linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, per una larghezza di m.5 (cinque), entro l'area delimitata dalle lettere "a-b-c-d-e-f-g-h-a" nel Piano Tavolare di frazionamento della Geom. in data 30 luglio 2002 (Tipo n. 252/2002), in Atti tavolari sub G.T. n. Persona_3
1507/02, a peso della p.ed. 5092 (ex pp.cc. 536/116 e 536/52) di Gorizia ed a favore delle pp.cc. 4559/1, 4559/2 di Gorizia, con facoltà, per i proprietari dei fondi dominanti di realizzare cancelli per passi carrai aventi un (ingombro esterno e quindi sporgenza di non più di cm.15 (quindici) sulla predetta p.ed.5092 di Gorizia, iscritta sub pres. 2 dicembre
2005, G.T. n. 2099/05;
d) la servitù attiva di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone e di animali, nonché di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto, linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, a peso della p.c. 4559/2 di Gorizia ed a favore della p.ed. 5092 di Gorizia, entro l'area delimitata nel Piano. Tavolare della Geom. in data 7 130 giugno 2006 (Tipo n. 51569/2006) dalle lettere "f-g-h-i- Persona_3
1-if", per una larghezza di mt. 1,50 (uno virgola cinquanta). intavolata sub pres. 18 settembre 2006, G.T. n. 1535/06: con ogni azione e ragione ad essa Parte venditrice spettante ed in cui la Parte acquirente si intende pienamente surrogata;
garantisce inoltre la libertà delle unità immobiliari in oggetto da pesi, ipoteche, privilegi fiscali e vincoli pregiudizievoli.
Agli effetti di legge, l'acquirente dichiara di essere cittadina italiana.
4 Le Parti chiedono che la notifica del Decreto Tavolare relativo al presente Atto sia fatta, in unico esemplare, presso il domicilio della parte cessionaria.
2) si impegna e si obbliga a corrispondere a , quale contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 della stessa, l'importo mensile pari ad € 580,00, da versare a partire dal mese di agosto 2025 mediante RID bancario sul conto corrente intestato ad entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli Parte_2 indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027, fermo restando che fino al mese di giugno 2025 il sig. è obbligato nei Parte_1 confronti della sig.ra come da Decreto del Tribunale di Gorizia n. 2337/2022 dd. 25/07/2022; Pt_2
3) a fronte degli impegni assunti da dichiara di rinunciare espressamente e Parte_2 Parte_1 definitivamente per il presente ed il futuro a ogni pretesa nei confronti del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato o maturando dal . Parte_1
4) I coniugi dichiarano di essersi accordati in ordine alla divisione dei beni mobili.
5) Dichiarare compensate le spese legali.
6) Rinunciare all'impugnazione della Sentenza definitiva pronunciata sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 06/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli in data
14/02/1998 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1998, parte 2, serie A, atto n.8, sez. I) e si sono separati con sentenze del Tribunale di Gorizia n. 87/2023 sullo status e n. 179/2025 sulle statuizioni accessorie.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Napoli il 13/06/1998. Persona_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 13/11/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/02/1998 in Napoli con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, atto n.8, sez. I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4162/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1968, residente in [...], Località Aeroporto Linate, Interno CC, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. TAVELLA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Gorizia in via Terza Armata n. 5/N, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. RUSSO
CHIARA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
; Email_2
RICORRENTI
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1 in data 14.02.1998, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, sub n. 8, parte
2, Serie I, per l'anno 1998;
2) Ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
ed OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO
1) cede e trasferisce ad che accetta ed acquisisce, la piena proprietà della quota Parte_1 Parte_2 di ½ dell'immobile di cui è proprietario sito in Gorizia, via Terza Armata n. 5/N, così tavolarmente individuato alla
P.T. WEB 8348 (da P.T. 13.985 corpo tavolare 1°) del Comune Censuario di Gorizia, porzione di casa sulla p.c. 5092
(in P.T. 13.215), Ente “44”, contornato in viola con righe diagonali ocra nel Piano Tavolare sub G.T. n. 1535/06, costituito da alloggio disposto su due piani collegati da scala interna composto da: al primo piano un soggiorno, camera, una cucina, un bagno w.c., un disimpegno e un terrazzo;
al piano sottotetto un disimpegno, tre soffitte, una lavanderia e due terrazzi, al piano terra una dipendenza scoperta esclusiva (corte), cui è congiunta ½ indivisa parte della P.T. 13.983 di
Gorizia, corpo tavolare 1°, porzione di casa sulla p.c. 5092 (in P.T. 13.215), Ente “42”, colorato in lilla nel Piano
Tavolare su citato, costituito da bene comune non censibile al piano terra, composto da scale esterne per accedere al primo piano e un terrazzo (comune agli Enti “43” e “44”); P.T. WEB 8392 (da P.T. 13985 corpo tavolare 2°), porzione di casa sulla p.c. 5092 (in P.T. 13.215), Ente “88”, contornato in ocra con righe diagonali viola nel citato Piano Tavolare, costituito da un vano rimessa al piano interrato;
con le congiunte rispettive 20,32/1000, ½ indivisa parte di 0,40/1000
e 3,62/1000 indivise parti delle proprietà comuni della p.ed. 5092, ente urbano, iscritte nel corpo tavolare 1° della P.T.
13.215 di Gorizia;
unità immobiliari così censite al Catasto Fabbricati del Comune di Gorizia: sez. B, foglio 23, mappale n. 5092, sub 44, Via Terza Armata (P1-P2), z.c.1, Cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, sup.cat.mq.78, R.C. Euro 522,91; sez. B, foglio 23, mappale n. 5092, sub 88, Via Terza Armata (S1), z.c.1, Cat.C/6, cl. 8, metri quadri 33, sup.cat.mq.36, R.C. Euro 143,16; giusta ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Gorizia Prot. n. GO0059096 del 17 agosto 2006; e con la precisazione che l'Ente “42” è bene comune non censibile, libera da pesi e gravami;
immobile acquisito alla parte cedente giusto contratto di compravendita a firma del
Notaio Dott. Proc. Repertorio n. 127.789, raccolta n. 9.724, registrato a Gorizia il 08.06.2007 al n. Persona_1
260/V Serie 1/V Modello CO (doc. 14).
I ricorrenti, sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ai sensi della L. 47/85, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni difformi dal vero rese innanzi a pubblico ufficiale:
2 a) che la costruzione del fabbricato condominiale cui le unità immobiliari appartengono è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; e le parti dichiarano in particolare ed altresì che:
b) la costruzione del fabbricato condominiale, di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, è avvenuta in forza di licenza edilizia protocollo n. 16739-63/V/4341 (pratica n. 161-63) dd. 8.10.1963, rilasciata dal Sindaco del Comune di Gorizia, il quale ha altresì rilasciato il relativo certificato di abitabilità, prot. n. 7743-67/III, stesso n. di pratica, in data 3.2.1986;
c) che non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di provvedimento autorizzativo, non sono intervenuti abusi edilizi né vi è stato luogo a domande di sanatoria, garantendo pertanto la piena e libera commerciabilità delle unità in oggetto e la loro agibilità;
d) che nessun provvedimento sanzionatorio risulta essere stato adottato nei confronti degli immobili;
e) che i dati catastali su riportati e le planimetrie delle suddette unità immobiliari sub prot. GO0053809 del 21.05.2008 depositate in catasto (doc. 11) sono conformi e corrispondono allo stato di fatto delle suddette unità immobiliari;
f) che, per quanto concerne l'area scoperta (comune condominiale) di pertinenza, non si allega il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di pertinenza di edificio censito in Catasto Fabbricati, avente superficie complessiva inferiore ai cinquemila metri quadrati;
g) che le parti non si sono avvalse, per la conclusione del presente atto, dell'opera di alcun mediatore immobiliare.
Le parti rinunciano all'ipoteca legale, dispensando espressamente il competente signor Conservatore del Libro Fondiario dall'iscriverla d'ufficio.
La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione e le informazioni inerenti alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile ceduto redatta in data 02.06.2021 dall'ing. che si allega al presente atto. Persona_2
Tutte le spese e tasse inerenti al trasferimento immobiliare oggetto del presente atto sono a carico esclusivo della sig.ra
[...]
. Parte_2
Le parti chiedono l'applicazione dell'esenzione fiscale ex Legge n. 74/1987. In subordine, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta di
Registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (imposta di registro ridotta al 3%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), la parte cessionaria dichiara:
I. di avere la residenza nello stesso Comune dove è situato l'immobile in oggetto;
II. di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile in oggetto;
III. di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa o dal coniuge
3 con le agevolazioni di cui all'art. 1 Legge 22.4.1982 n. 168, dell'art. 2 D.L.
7.2.1985 n. 12 convertito dalla Legge
5.4.1985 n. 118, art. 3 co. 2 Legge 31.12.1991 n. 415, art. 5 co. 2 e 3 D.L. 21.1.1992 n. 14, 20.3.1992 n. 237 e
20.5.1992 n. 293, art. 2 co. 2 e 3 D.L. 24.7.1992 n. 348, art. 1 co. 2 e 3 D.L. 24. 9.1992 n. 388, art. 1 co. 2 e 3
D.L. 24.11.1992 n. 455, art. 1 co. 2 D.L. 23.1.1993 n. 16, conv. Con modif. Dalla L. 24.3.1993 n. 75 e art. 16
D.L. 22.5.1993 n. 155 conv. con modif. dalla Legge 19.7.1993 n. 243 e del D.L. 28.12.1995 al n. 549;
La parte cedente, come sopra rappresentata, garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto compravenduto, che cede come sta e giace, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze, usi e servitù attive e passive, comprese:
a) la servitù di passaggio a piedi e con mezzi intavolata sub pres. 10 marzo 1965, G.T. n. 279/65, a favore della p.c.
536/108 (ora p.c.4559) di Gorizia ed a peso della p.c.536/116 di Gorizia;
b) la servitù di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone, cose, animali, di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto, linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, intavolata sub pres. 1° ottobre 2002, G.T. n. 1507/02, a peso della p.ed. 5092 (ex pp.cc.536/116 e 536/52) di Gorizia, entro l'area delimitata dalle lettere "a-b-c-d-e-f-g-h-a" nel Piano Tavolare di frazionamento redatto dalla Geom.
in data 30 luglio 2002 (Tipo n. 252/2002), per una larghezza di m.5 (cinque), a favore della p.c. 536/206 Persona_3 di Gorizia;
c) la servitù di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone, cose, animali, di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto,linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, per una larghezza di m.5 (cinque), entro l'area delimitata dalle lettere "a-b-c-d-e-f-g-h-a" nel Piano Tavolare di frazionamento della Geom. in data 30 luglio 2002 (Tipo n. 252/2002), in Atti tavolari sub G.T. n. Persona_3
1507/02, a peso della p.ed. 5092 (ex pp.cc. 536/116 e 536/52) di Gorizia ed a favore delle pp.cc. 4559/1, 4559/2 di Gorizia, con facoltà, per i proprietari dei fondi dominanti di realizzare cancelli per passi carrai aventi un (ingombro esterno e quindi sporgenza di non più di cm.15 (quindici) sulla predetta p.ed.5092 di Gorizia, iscritta sub pres. 2 dicembre
2005, G.T. n. 2099/05;
d) la servitù attiva di passaggio a piedi, con veicoli a motore di ogni genere con due, tre, quattro ruote ecc., di persone e di animali, nonché di condotte sotterranee ed aree di fognatura, acquedotto, elettrodotto, gasdotto, linee telefoniche e quant'altro per servizi tecnologici, a peso della p.c. 4559/2 di Gorizia ed a favore della p.ed. 5092 di Gorizia, entro l'area delimitata nel Piano. Tavolare della Geom. in data 7 130 giugno 2006 (Tipo n. 51569/2006) dalle lettere "f-g-h-i- Persona_3
1-if", per una larghezza di mt. 1,50 (uno virgola cinquanta). intavolata sub pres. 18 settembre 2006, G.T. n. 1535/06: con ogni azione e ragione ad essa Parte venditrice spettante ed in cui la Parte acquirente si intende pienamente surrogata;
garantisce inoltre la libertà delle unità immobiliari in oggetto da pesi, ipoteche, privilegi fiscali e vincoli pregiudizievoli.
Agli effetti di legge, l'acquirente dichiara di essere cittadina italiana.
4 Le Parti chiedono che la notifica del Decreto Tavolare relativo al presente Atto sia fatta, in unico esemplare, presso il domicilio della parte cessionaria.
2) si impegna e si obbliga a corrispondere a , quale contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 della stessa, l'importo mensile pari ad € 580,00, da versare a partire dal mese di agosto 2025 mediante RID bancario sul conto corrente intestato ad entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli Parte_2 indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027, fermo restando che fino al mese di giugno 2025 il sig. è obbligato nei Parte_1 confronti della sig.ra come da Decreto del Tribunale di Gorizia n. 2337/2022 dd. 25/07/2022; Pt_2
3) a fronte degli impegni assunti da dichiara di rinunciare espressamente e Parte_2 Parte_1 definitivamente per il presente ed il futuro a ogni pretesa nei confronti del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato o maturando dal . Parte_1
4) I coniugi dichiarano di essersi accordati in ordine alla divisione dei beni mobili.
5) Dichiarare compensate le spese legali.
6) Rinunciare all'impugnazione della Sentenza definitiva pronunciata sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 06/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli in data
14/02/1998 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1998, parte 2, serie A, atto n.8, sez. I) e si sono separati con sentenze del Tribunale di Gorizia n. 87/2023 sullo status e n. 179/2025 sulle statuizioni accessorie.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Napoli il 13/06/1998. Persona_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 13/11/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/02/1998 in Napoli con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, atto n.8, sez. I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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