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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11799/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11799/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Parte_1 C.F._1
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e CP_1 C.F._3 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Controparte_2 C.F._6
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
pagina 2 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Controparte_3 C.F._7
BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE
HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e Parte_4 C.F._8 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e Parte_5 C.F._9 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e CP_4 C.F._10 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._11
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Parte_7 C.F._12
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
VERA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE CP_5 C.F._13
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 3 di 11
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana Persona_1 nata a [...] il [...] , emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina
[...]
Argentina; si sposava con il sig. Persona_2
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ Invero l'avo italiano, sig.ra nata a [...] il [...] (doc. 2), emigrava in Argentina Persona_1 ove non si naturalizzava (doc. 3) ed ivi si sposava con il sig. (doc. 4). Persona_2
Dal loro matrimonio nasceva la sig.ra (doc. 5), la quale si con il sig. Persona_3 [...]
(doc. 6). Dal matrimonio nascevano (i) la sig.ra (doc. 7) e (ii) la Persona_4 Parte_8 sig.ra (doc. 8). Parte_9
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 9) e dal matrimonio CP_5 Persona_5 nascevano (a) la sig.ra - richiedente (doc. 10) e (b) la sig.ra Persona_6 Parte_7
- richiedente (doc. 11).
[...]
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 12) e dal matrimonio nascevano Pt_9 Persona_7
(A) il sig. - richiedente (doc. 13) ed (B) il sig. Parte_3 Parte_2
- richiedente (doc. 14).
[...]
pagina 4 di 11 La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 15) e dal matrimonio nascevano Per_6 Parte_10
(aa) la sig.ra - richiedente (doc. 16) e (bb) la sig.ra - richiedente (doc. CP_4 Parte_5
17).
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 18) e dal matrimonio Parte_7 Parte_11 nasceva il sig. - richiedente (doc. 19). Parte_6
Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 20) e dal matrimonio Parte_3 Persona_8 nascevano: la sig.ra - richiedente (doc. 21); il sig. - richiedente (doc. Parte_4 CP_1
22); il sig. - richiedente (doc. 23). Parte_1
Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 24) e dal matrimonio Parte_2 Persona_9 nascevano la sig.ra - richiedente (doc. 25) ed il sig. Controparte_3 Controparte_2
– richiedente (doc. 26).
[...]
L'albero genealogico in parola (doc. 1) è ricostruito e provato mediante certificati e documenti che si allegano al presente atto.”
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_6 notifica non si costituiva e viene dichiarato contumace;
In data 6.2.2025 il Presidente della sezione dott. Minniti ha sottoposto alle parti “la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024”; il procedimento veniva rinviato ad altra udienza in esito ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in
pagina 5 di 11 deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché viene dichiarata la contumacia della resistente.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Innanzitutto giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e
2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno
Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le analoghe scelte legislative degli altri stati. In altri termini, l'adozione di criteri che rimandano al principio di effettività è una scelta che spetta a ciascuno
Stato e, nel caso dell'ordinamento italiano, è stato sempre previsto che la perdita della cittadinanza italiana implichi comportamenti attivi e volontari, con il solo limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra l'altro Stato e la persona di cui si tratta: “La ragione è che il nesso di cittadinanza non può mai essere fondato su una fictio … e certamente non è una fictio il vincolo di sangue” (Cass. civ., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25317 e n. 25318).
Richiamando tali pronunce della Suprema Corte, “… l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e
l'evoluzione del diritto internazionale … La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass., Sez. Un., n. 4466/2009).
pagina 6 di 11 Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata
- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”.
Per il nostro ordinamento giuridico la perdita della cittadinanza può dunque derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo: la perdita, ad esempio, della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero è correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita – alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1
n. 6205/14).
L'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo in particolare che la cittadinanza si acquistava per discendenza jure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdeva per rinuncia o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Successivamente la legge n. 555/1912, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione avvenuta ad effetto dell'art. 26 della legge n. 91/1992, riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita in caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
In particolare, per quanto d'interesse, l'art. 7 stabiliva una deroga al divieto di doppia cittadinanza, prevedendo che, salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale fosse ritenuto proprio cittadino per nascita, conservasse la cittadinanza italiana, cui, divenuto maggiorenne o emancipato, poteva rinunciare.
Ed ancora, l'art. 8, nn. 1) e 2), prevedeva la perdita della cittadinanza italiana qualora spontaneamente il soggetto acquistasse una cittadinanza straniera stabilendo all'estero la propria residenza, oppure, qualora la cittadinanza straniera fosse stata acquistata senza concorso di volontà propria, avesse dichiarato di rinunziare alla cittadinanza italiana stabilendo la propria residenza all'estero.
A sua volta l'art. 10, comma 3, disponeva che la donna cittadina che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, con la conseguenza che non poteva più trasmetterla ai propri discendenti. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87/1975, ne dichiarava l'illegittimità
pagina 7 di 11 costituzionale nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della stessa che andava sposa ad un cittadino straniero per contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione, e, con la sentenza n. 30/1983, dichiarava l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1, comma 1, della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (incostituzionalità in ogni caso superata dalla legge n. 91/1992, attualmente vigente, il cui art. 1, comma 1, così recita: “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”) per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, della Costituzione.
Peraltro, quanto all'efficacia retroattiva delle richiamate pronunce della consulta, è pacifico che le norme precostituzionali riconosciute illegittime sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948, nel senso che, da tale data in poi, la donna non perde la cittadinanza italiana per matrimonio e può trasmetterla ai propri figli;
così si esprimeva difatti il Ministero con la circolare n. 9 del 4 luglio 2001, ovvero che le sentenze non potessero retroagire oltre il 1° gennaio 1948.
Si poneva però la questione relativa a tutti quei casi in cui la “cittadina” avesse sposato un cittadino straniero prima di tale data. Ebbene, con sentenza n. 4466/2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che "La titolarità della cittadinanza … va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza … anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi".
Ne consegue che anche il discendente di madre italiana, sposatasi ad uno straniero prima del 1948, nato prima di tale anno, può vedersi riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano jure sanguinis, ma solo mediante accertamento giudiziale e non in via amministrativa, quest'ultima dunque attivabile solo in caso di discendenza in linea maschile o per i figli di donne italiane nati dopo il 1° gennaio 1948.
In virtù della su citata pronuncia a Sezioni Unite, pertanto, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato in cui era emigrato e, al contempo, i discendenti in linea retta non hanno mai formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana, il discendente gode del diritto al pagina 8 di 11 riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis, ancorché nato prima del 1948 da madre cittadina sposata ad uno straniero prima di tale anno.
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadina italiana emigrata in Argentina mai naturalizzatosi cittadina argentina come da certificato negativo di naturalizzazione versato in atti, rilasciato dalla competente autorità argentina, o aver rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmetteva jure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
Le domande vanno, dunque accolte.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto-legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della
pagina 9 di 11 data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
- IN ACCOGLIMENTO della domanda, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Persona_6
nata in [...] il [...]; Parte_7 nato in [...] il [...]; Controparte_7 nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; CP_4
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nato in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] il [...]; Parte_12 nato in [...] il [...]; Controparte_2
pagina 10 di 11 sono cittadini italiani
- ORDINA al Ministero dell'Interno, e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11799/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Parte_1 C.F._1
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e CP_1 C.F._3 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Controparte_2 C.F._6
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
pagina 2 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Controparte_3 C.F._7
BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE
HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e Parte_4 C.F._8 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e Parte_5 C.F._9 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE HE e CP_4 C.F._10 dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._11
LL BE HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 C.F._2
00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL
BE HE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE Parte_7 C.F._12
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
VERA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BE CP_5 C.F._13
HE e dell'avv. CIERI GABRIELLA ( ) VIALE LIEGI, 34 00198 ROMA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Viale Liegi, 34 00198 Romapresso il difensore avv. LL BE HE
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 3 di 11
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana Persona_1 nata a [...] il [...] , emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina
[...]
Argentina; si sposava con il sig. Persona_2
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “ Invero l'avo italiano, sig.ra nata a [...] il [...] (doc. 2), emigrava in Argentina Persona_1 ove non si naturalizzava (doc. 3) ed ivi si sposava con il sig. (doc. 4). Persona_2
Dal loro matrimonio nasceva la sig.ra (doc. 5), la quale si con il sig. Persona_3 [...]
(doc. 6). Dal matrimonio nascevano (i) la sig.ra (doc. 7) e (ii) la Persona_4 Parte_8 sig.ra (doc. 8). Parte_9
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 9) e dal matrimonio CP_5 Persona_5 nascevano (a) la sig.ra - richiedente (doc. 10) e (b) la sig.ra Persona_6 Parte_7
- richiedente (doc. 11).
[...]
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 12) e dal matrimonio nascevano Pt_9 Persona_7
(A) il sig. - richiedente (doc. 13) ed (B) il sig. Parte_3 Parte_2
- richiedente (doc. 14).
[...]
pagina 4 di 11 La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 15) e dal matrimonio nascevano Per_6 Parte_10
(aa) la sig.ra - richiedente (doc. 16) e (bb) la sig.ra - richiedente (doc. CP_4 Parte_5
17).
La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 18) e dal matrimonio Parte_7 Parte_11 nasceva il sig. - richiedente (doc. 19). Parte_6
Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 20) e dal matrimonio Parte_3 Persona_8 nascevano: la sig.ra - richiedente (doc. 21); il sig. - richiedente (doc. Parte_4 CP_1
22); il sig. - richiedente (doc. 23). Parte_1
Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 24) e dal matrimonio Parte_2 Persona_9 nascevano la sig.ra - richiedente (doc. 25) ed il sig. Controparte_3 Controparte_2
– richiedente (doc. 26).
[...]
L'albero genealogico in parola (doc. 1) è ricostruito e provato mediante certificati e documenti che si allegano al presente atto.”
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_6 notifica non si costituiva e viene dichiarato contumace;
In data 6.2.2025 il Presidente della sezione dott. Minniti ha sottoposto alle parti “la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024”; il procedimento veniva rinviato ad altra udienza in esito ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in
pagina 5 di 11 deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché viene dichiarata la contumacia della resistente.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Innanzitutto giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e
2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno
Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le analoghe scelte legislative degli altri stati. In altri termini, l'adozione di criteri che rimandano al principio di effettività è una scelta che spetta a ciascuno
Stato e, nel caso dell'ordinamento italiano, è stato sempre previsto che la perdita della cittadinanza italiana implichi comportamenti attivi e volontari, con il solo limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra l'altro Stato e la persona di cui si tratta: “La ragione è che il nesso di cittadinanza non può mai essere fondato su una fictio … e certamente non è una fictio il vincolo di sangue” (Cass. civ., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25317 e n. 25318).
Richiamando tali pronunce della Suprema Corte, “… l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e
l'evoluzione del diritto internazionale … La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass., Sez. Un., n. 4466/2009).
pagina 6 di 11 Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata
- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”.
Per il nostro ordinamento giuridico la perdita della cittadinanza può dunque derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo: la perdita, ad esempio, della cittadinanza dei figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero è correlabile solo alla rinuncia spontanea e volontaria – e come tale esplicita – alla cittadinanza da parte della madre, anziché alla mera circostanza dell'acquisizione della cittadinanza del marito a causa del proprio matrimonio (Cass. Sez. 1
n. 6205/14).
L'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo in particolare che la cittadinanza si acquistava per discendenza jure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdeva per rinuncia o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Successivamente la legge n. 555/1912, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione avvenuta ad effetto dell'art. 26 della legge n. 91/1992, riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita in caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio.
In particolare, per quanto d'interesse, l'art. 7 stabiliva una deroga al divieto di doppia cittadinanza, prevedendo che, salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale fosse ritenuto proprio cittadino per nascita, conservasse la cittadinanza italiana, cui, divenuto maggiorenne o emancipato, poteva rinunciare.
Ed ancora, l'art. 8, nn. 1) e 2), prevedeva la perdita della cittadinanza italiana qualora spontaneamente il soggetto acquistasse una cittadinanza straniera stabilendo all'estero la propria residenza, oppure, qualora la cittadinanza straniera fosse stata acquistata senza concorso di volontà propria, avesse dichiarato di rinunziare alla cittadinanza italiana stabilendo la propria residenza all'estero.
A sua volta l'art. 10, comma 3, disponeva che la donna cittadina che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, con la conseguenza che non poteva più trasmetterla ai propri discendenti. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87/1975, ne dichiarava l'illegittimità
pagina 7 di 11 costituzionale nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della stessa che andava sposa ad un cittadino straniero per contrasto con gli artt. 3 e 29 della
Costituzione, e, con la sentenza n. 30/1983, dichiarava l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1, comma 1, della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (incostituzionalità in ogni caso superata dalla legge n. 91/1992, attualmente vigente, il cui art. 1, comma 1, così recita: “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”) per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, della Costituzione.
Peraltro, quanto all'efficacia retroattiva delle richiamate pronunce della consulta, è pacifico che le norme precostituzionali riconosciute illegittime sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948, nel senso che, da tale data in poi, la donna non perde la cittadinanza italiana per matrimonio e può trasmetterla ai propri figli;
così si esprimeva difatti il Ministero con la circolare n. 9 del 4 luglio 2001, ovvero che le sentenze non potessero retroagire oltre il 1° gennaio 1948.
Si poneva però la questione relativa a tutti quei casi in cui la “cittadina” avesse sposato un cittadino straniero prima di tale data. Ebbene, con sentenza n. 4466/2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che "La titolarità della cittadinanza … va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza … anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi".
Ne consegue che anche il discendente di madre italiana, sposatasi ad uno straniero prima del 1948, nato prima di tale anno, può vedersi riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano jure sanguinis, ma solo mediante accertamento giudiziale e non in via amministrativa, quest'ultima dunque attivabile solo in caso di discendenza in linea maschile o per i figli di donne italiane nati dopo il 1° gennaio 1948.
In virtù della su citata pronuncia a Sezioni Unite, pertanto, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato in cui era emigrato e, al contempo, i discendenti in linea retta non hanno mai formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana, il discendente gode del diritto al pagina 8 di 11 riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis, ancorché nato prima del 1948 da madre cittadina sposata ad uno straniero prima di tale anno.
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, tradotta ed apostillata, emerge che l'avo cittadina italiana emigrata in Argentina mai naturalizzatosi cittadina argentina come da certificato negativo di naturalizzazione versato in atti, rilasciato dalla competente autorità argentina, o aver rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmetteva jure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti.
Le domande vanno, dunque accolte.
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto-legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della
pagina 9 di 11 data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
- IN ACCOGLIMENTO della domanda, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Persona_6
nata in [...] il [...]; Parte_7 nato in [...] il [...]; Controparte_7 nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; CP_4
nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...]; Parte_6
nata in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_1
nato in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] il [...]; Parte_12 nato in [...] il [...]; Controparte_2
pagina 10 di 11 sono cittadini italiani
- ORDINA al Ministero dell'Interno, e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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