Art. 11.
La speciale elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862 , e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF.
Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862 .
La speciale elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862 , e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF.
Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862 .