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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1064 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: malattia professionale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2021, conveniva in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di vedersi riconoscere la sussistenza della natura professionale della malattia sofferta
(coxartrosi bilaterale) in conseguenza della quale aveva riportato una invalidità pari al 8% - da sommarsi a quella pari al 14% che già gli era stata riconosciuta dallo stesso Istituto per altre due malattie professionali: ipoacusia, con un punteggio del 5% ed ernia discale L5-S1, con un punteggio del 10% - e, conseguentemente, ottenere la costituzione in suo favore della rendita, ovvero, la liquidazione e corresponsione di capitale corrispondente alla percentuale di invalidità sofferta, oltre interessi legali.
A sostegno deduceva:
a) di aver sempre lavorato dal 1.12.1996 al 10.01.2017 presso la Filature Controparte_2
(poi Nuova poi e, infine, Filati Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_5
, industria tessile;
[...]
b) di aver svolto, presso le unità di di Iseo e Ceto (Bs), le mansioni di: addetto alle rocche Pt_2
(processo produttivo consistente nel trasferimento del filo da dei fusi su delle rocche comportante la movimentazione di cassette del peso di 30,40 kg per cui era costretto continuamente a piegarsi); addetto alla filatura (occupandosi dello scarico delle spole presso i banchi); addetto alle pettinatrici
(occupandosi della movimentazione di tele da 25/30 kg); addetto alla carderia (occupandosi del recupero del cotone all'interno delle macchine cardatrici);
c) che in data 18 settembre 2019 il reparto di Medicina del Lavoro degli spedali civili di BR gli aveva rilasciato certificazione attestante “coxoartrosi bilaterale nella cui genesi l'attività lavorativa ha avuto un ruolo causale” (doc. 2);
d) che in pari data aveva presentato all' due domande di riconoscimento della malattia CP_1
professionale sopra citata (n. 516332242 e n. 516332243), entrambe rigettate in data 23 novembre
2019;
e) che in data 3 dicembre 2020, tramite patronato, aveva promosso ricorso, allegando certificato medico a firma del dott. con diagnosi di “coxoartrosi bilaterale da sovraccarico Persona_1 biomeccanico, microtraumi e posture incongrue degli arti inferiori nella cui genesi l'attività lavorativa ha svolto un ruolo causale” con percentuale di invalidità del 8%, (doc.5), senza tuttavia riscontrare esito positivo;
f) che la decisione dell'Istituto era illegittima posto che dalla documentazione medica prodotta era risultata la causa professionale della malattia sofferta.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso eccependo l'insussistenza del nesso CP_1
eziologico fra le mansioni svolte dal ricorrente e la patologia denunciata e ciò in quanto:
a) dall'estratto contributivo INPS e dal questionario redatto dalla ditta si evinceva che il ricorrente aveva lavorato in maniera discontinua, negli ultimi dieci anni: operaio edile dal 1980 al 1993; dal
1996 al 2017 operaio preso un'azienda di manifattura filati prima come cardatore e, successivamente come jolly (ER – FE); nel 2001 addetto al caricamento tubetti rings;
nel
2002 addetto agli stiratoi;
dal 2003 al 2017 addetto jolly nel reparto prevalentemente adibito alle
2 mansioni di carrellista/mulettista, mentre dal 2009, a causa di lunghi periodi di cassa integrazione, aveva lavorato pochi giorni: nel 2009 aveva lavorato circa 10 giorni;
dal 2010 al 2012 non aveva mai lavorato;
nel 2015 lavorava solo per il 40% ; nel 2016 lavorava solo per 10 giorni e nel 2017 non prestava alcun giorno di attività lavorativa (cfr. doc.4 e 5);
b) che dai DVR forniti dalla datrice di lavoro era emerso come per tutte le lavorazioni a cui era adibito il venivano evitati i movimenti che comportavano una compressione localizzata Parte_1
a carico dell'apparato muscolo scheletrico e venivano evitate le posture incongrue e che solo le operazioni di spostamento vasi e carichi di sesti in filature prevedevano un rischio per carichi di lavoro fisico, ma il rischio era definito con indice pari a 2, quindi era un rischio lieve, diversamente, non era indicato nessun rischio di movimentazione di carichi in azienda;
c) il libretto di lavoro e le visite periodiche di sorveglianza sanitaria non riportavano alcuna sintomatologia dolorosa a carico delle anche;
d) che già nel 1998 il ricorrente presentava segni di coxartrosi con quadro radiologico sovrapponibile a quello eseguito nel giugno del 2018, circostanza che veniva rilevata anche nella relazione della Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di BR, con segni iniziali di maggior coinvolgimento dell'articolazione coxofemorale a destra.
Per tali ragioni, posto che in caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravava sul lavoratore l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, nel caso in esame, tale prova non poteva dirsi soddisfatta, in quanto le lavorazioni svolte dal ricorrente erano saltuarie e discontinue e, pertanto, l'attività lavorativa ed il rischio connesso non erano di durata ed intensità tali da determinare l'insorgenza della malattia denunciata.
Dall'esame della documentazione prodotta non risultava provato né il rischio delle lavorazioni svolte, né l'origine professionale della malattia, al contrario, la documentazione pervenuta rendeva di tutta evidenza che le specifiche mansioni non esponevano a rischio di sovraccarico biomeccanico per il distretto specifico, essendo la patologia di origine degenerativa.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'audizione dei testi: , , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Veniva inoltre disposta CTU medico legale.
4. Così ricostruiti le posizioni delle parti e l'iter processuale, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
3 5. Giova innanzitutto rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove si controverta in tema di malattia professionale, “la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (Cass., sez. lav., sent. 27.2.2019, n. 5749).
In altri termini, sul prestatore incombe non soltanto la circostanziata allegazione e la prova della patologia contratta, ma anche la descrizione e la compiuta dimostrazione della ricorrenza di un nesso causale tra la nocività del contesto lavorativo e il danno sofferto.
Solo ove un simile onere – assertivo, prima, e probatorio, poi – stato soddisfatto dal ricorrente, sorge allora il corrispondente onere in capo al datore di lavoro circa la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del pregiudizio.
Laddove il dipendente, di contro, non assolva ai propri oneri di allegazione e di prova, non può essere ravvisata alcuna responsabilità nei confronti dell'imprenditore.
5.1. Ebbene, nel caso in esame, come confermato dai testi è escussi, è vero che il ricorrente ha svolto mansioni (attività di addetto alle rocche, addetto alla filatura, addetto alle pettinatrici, addetto alla carderia, addetto ai filatoi e carrellista) che hanno comportato movimentazione manuale di carichi, tant'è che l' gli aveva già riconosciuto una menomazione pari al 8% per sindrome CP_1
disfunzionale lombare.
Punto controverso riguarda la sussistenza, affermata da ricorrente e negata dall'istituto, di un nesso causale fra lo svolgimento di tali mansioni e la patologia di cui si discute (coxartrosi bilaterale).
Il CTU incaricato ha escluso la sussistenza del nesso di causa così argomentando: Dalla documentazione medica allegata agli atti e dalla visita peritale eseguita, risulta che il signor
è affetto da COXARTROSI DX E SIN. Poiché tale patologia è stata Parte_1 diagnosticata già nel 1998 (ossia solo due anni dopo l'assunzione nella ditta ER – FE) e nel 2018 le alterazioni presenti alle articolazioni coxofemorali sono state considerate praticamente sovrapponibili a quelle mostrate dai radiogrammi del 1998 dallo specialista radiologo (a cui la
Medicina del Lavoro di BR ha fatto valutare l'evoluzione della patologia), è evidente che
l'attività lavorativa non ha determinato nemmeno un aggravamento della stessa. Considerato, inoltre, che a causa di cassa integrazione il periziando dal 2009 ha lavorato pochissimi giorni (nel
4 2009 circa 10 giorni di presenza;
dal 2010 al 2012 assenza lavorativa;
nel 2015 ha lavorato solo per il 40% ; nel 2016 10 giorni e nel 2017 totale assenza lavorativa), si ritiene che la patologia di cui è affetto il signor alle articolazioni coxofemorali NON possa essere Parte_1 considerata in nesso di causa o concausa con l'attività professionale svolta>.
Tali conclusioni non sono state condivise dal ricorrente che ha ritenuto come non fosse corretto sostenere che le alterazioni alle articolazioni coxofemorali riscontrate nel 1998 fossero identiche e sovrapponibili a quelle riscontrate nel 2018 e ciò in quanto, come riportato nel certificato medico della Medicina del Lavoro di BR (doc.2 ricorso), l'RX al bacino eseguita nel 1998 per sospetta frattura documentava solo una “inziale coxoartrosi” mentre l'RX anca destra e sinistra del giugno
2018 evidenziava la presenza di “coxoatrosi bilaterale”.
Ne è seguita una richiesta di chiarimenti al CTU il quale ha ribadito le conclusioni già formulate così argomentando: Non si comprende per quale motivo la Medicina Legale di BR nella relazione del 18/09/2019 abbia concluso riconoscendo il ruolo causale dell'attività lavorativa svolta dal periziando nella malattia sviluppata dal ricorrente. La diagnosi di “coxartrosi” è radiologica. Se le immagini radiologiche del 1998 sono state giudicate dallo specialista sovrapponibili a quelle del 2018, a parere della scrivente, appare ovvio ed incontrovertibile che in quel lasso di tempo la patologia non sia progredita e quindi non si sia aggravata.
Lo specialista radiologo specificando che “nel 1998 i rapporti articolari coxo-femorali erano ancora conservati”, intende affermare, innanzitutto che i rapporti articolari erano conservati anche nel 2018 e, secondariamente che anche nel 1988 erano conservati, confutando quanto invece riportato nel referto radiografico di allora (“Non alterazioni ossee focali. Iniziale coxartrosi bilaterale con riduzione dello spazio articolare al versante supero - esterno un poco più evidente a destra”).
Si ribadisce pertanto che la coxartrosi bilaterale di cui è affetto il signor Parte_1
NON può essere considerata in nesso di causa o concausa con l'attività professionale
[...]
svolta, specie se si considera anche che dal 2009 al 2017 il periziando ha trascorso più tempo a casa per cassa integrazione che sul posto di lavoro a svolgere le mansioni anche dichiarate dai testimoni, per cui il periodo da considerare di esposizione all'eventuale rischio di sviluppare la patologia si riduce a 10 anni (1998 - 2008) e non 19 anni (1998 -2017)>.
Si tratta di conclusioni adeguatamente motivate, rese dopo approfondito esame del periziando, della documentazione medica agli atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni, supportate da studi scientifici in materia, che tengono conto del periodo di lavoro (contenuto) effettivamente svolto dal
5 ricorrente presso la FI ER & FE S.r.l. dal 2009 al 2017 e che, per tali ragioni, questo giudice ritiene di condividere e fare proprie.
5.2. In conclusione, quindi, va ritenuta l'insussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa e la patologia1 lamentata dal prestatore e il ricorso deve essere respinto.
6. Le difficoltà dell'accertamento consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente, come già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR il 29/04/2025
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto alla sentenza del Tribunale di BR, Sez. Lav. 253/2024 del 7 marzo 2024 prodotta con le note conclusive del 17 gennaio 2025 da parte ricorrente, a parte la specificità di ogni caso, si osserva che le patologie sofferte dal lavoratore erano protrusione discale ed ernia, e dunque malattie differenti da quella in esame e che l allo stesso CP_1 aveva già riconosciuto l'origine lavorativa proprio di una ernia discale con punteggio del 10% (oltre che del Parte_1 5% per ipoacusia).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: malattia professionale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2021, conveniva in giudizio al Parte_1 CP_1
fine di vedersi riconoscere la sussistenza della natura professionale della malattia sofferta
(coxartrosi bilaterale) in conseguenza della quale aveva riportato una invalidità pari al 8% - da sommarsi a quella pari al 14% che già gli era stata riconosciuta dallo stesso Istituto per altre due malattie professionali: ipoacusia, con un punteggio del 5% ed ernia discale L5-S1, con un punteggio del 10% - e, conseguentemente, ottenere la costituzione in suo favore della rendita, ovvero, la liquidazione e corresponsione di capitale corrispondente alla percentuale di invalidità sofferta, oltre interessi legali.
A sostegno deduceva:
a) di aver sempre lavorato dal 1.12.1996 al 10.01.2017 presso la Filature Controparte_2
(poi Nuova poi e, infine, Filati Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_5
, industria tessile;
[...]
b) di aver svolto, presso le unità di di Iseo e Ceto (Bs), le mansioni di: addetto alle rocche Pt_2
(processo produttivo consistente nel trasferimento del filo da dei fusi su delle rocche comportante la movimentazione di cassette del peso di 30,40 kg per cui era costretto continuamente a piegarsi); addetto alla filatura (occupandosi dello scarico delle spole presso i banchi); addetto alle pettinatrici
(occupandosi della movimentazione di tele da 25/30 kg); addetto alla carderia (occupandosi del recupero del cotone all'interno delle macchine cardatrici);
c) che in data 18 settembre 2019 il reparto di Medicina del Lavoro degli spedali civili di BR gli aveva rilasciato certificazione attestante “coxoartrosi bilaterale nella cui genesi l'attività lavorativa ha avuto un ruolo causale” (doc. 2);
d) che in pari data aveva presentato all' due domande di riconoscimento della malattia CP_1
professionale sopra citata (n. 516332242 e n. 516332243), entrambe rigettate in data 23 novembre
2019;
e) che in data 3 dicembre 2020, tramite patronato, aveva promosso ricorso, allegando certificato medico a firma del dott. con diagnosi di “coxoartrosi bilaterale da sovraccarico Persona_1 biomeccanico, microtraumi e posture incongrue degli arti inferiori nella cui genesi l'attività lavorativa ha svolto un ruolo causale” con percentuale di invalidità del 8%, (doc.5), senza tuttavia riscontrare esito positivo;
f) che la decisione dell'Istituto era illegittima posto che dalla documentazione medica prodotta era risultata la causa professionale della malattia sofferta.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso eccependo l'insussistenza del nesso CP_1
eziologico fra le mansioni svolte dal ricorrente e la patologia denunciata e ciò in quanto:
a) dall'estratto contributivo INPS e dal questionario redatto dalla ditta si evinceva che il ricorrente aveva lavorato in maniera discontinua, negli ultimi dieci anni: operaio edile dal 1980 al 1993; dal
1996 al 2017 operaio preso un'azienda di manifattura filati prima come cardatore e, successivamente come jolly (ER – FE); nel 2001 addetto al caricamento tubetti rings;
nel
2002 addetto agli stiratoi;
dal 2003 al 2017 addetto jolly nel reparto prevalentemente adibito alle
2 mansioni di carrellista/mulettista, mentre dal 2009, a causa di lunghi periodi di cassa integrazione, aveva lavorato pochi giorni: nel 2009 aveva lavorato circa 10 giorni;
dal 2010 al 2012 non aveva mai lavorato;
nel 2015 lavorava solo per il 40% ; nel 2016 lavorava solo per 10 giorni e nel 2017 non prestava alcun giorno di attività lavorativa (cfr. doc.4 e 5);
b) che dai DVR forniti dalla datrice di lavoro era emerso come per tutte le lavorazioni a cui era adibito il venivano evitati i movimenti che comportavano una compressione localizzata Parte_1
a carico dell'apparato muscolo scheletrico e venivano evitate le posture incongrue e che solo le operazioni di spostamento vasi e carichi di sesti in filature prevedevano un rischio per carichi di lavoro fisico, ma il rischio era definito con indice pari a 2, quindi era un rischio lieve, diversamente, non era indicato nessun rischio di movimentazione di carichi in azienda;
c) il libretto di lavoro e le visite periodiche di sorveglianza sanitaria non riportavano alcuna sintomatologia dolorosa a carico delle anche;
d) che già nel 1998 il ricorrente presentava segni di coxartrosi con quadro radiologico sovrapponibile a quello eseguito nel giugno del 2018, circostanza che veniva rilevata anche nella relazione della Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di BR, con segni iniziali di maggior coinvolgimento dell'articolazione coxofemorale a destra.
Per tali ragioni, posto che in caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravava sul lavoratore l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, nel caso in esame, tale prova non poteva dirsi soddisfatta, in quanto le lavorazioni svolte dal ricorrente erano saltuarie e discontinue e, pertanto, l'attività lavorativa ed il rischio connesso non erano di durata ed intensità tali da determinare l'insorgenza della malattia denunciata.
Dall'esame della documentazione prodotta non risultava provato né il rischio delle lavorazioni svolte, né l'origine professionale della malattia, al contrario, la documentazione pervenuta rendeva di tutta evidenza che le specifiche mansioni non esponevano a rischio di sovraccarico biomeccanico per il distretto specifico, essendo la patologia di origine degenerativa.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'audizione dei testi: , , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Veniva inoltre disposta CTU medico legale.
4. Così ricostruiti le posizioni delle parti e l'iter processuale, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
3 5. Giova innanzitutto rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove si controverta in tema di malattia professionale, “la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (Cass., sez. lav., sent. 27.2.2019, n. 5749).
In altri termini, sul prestatore incombe non soltanto la circostanziata allegazione e la prova della patologia contratta, ma anche la descrizione e la compiuta dimostrazione della ricorrenza di un nesso causale tra la nocività del contesto lavorativo e il danno sofferto.
Solo ove un simile onere – assertivo, prima, e probatorio, poi – stato soddisfatto dal ricorrente, sorge allora il corrispondente onere in capo al datore di lavoro circa la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del pregiudizio.
Laddove il dipendente, di contro, non assolva ai propri oneri di allegazione e di prova, non può essere ravvisata alcuna responsabilità nei confronti dell'imprenditore.
5.1. Ebbene, nel caso in esame, come confermato dai testi è escussi, è vero che il ricorrente ha svolto mansioni (attività di addetto alle rocche, addetto alla filatura, addetto alle pettinatrici, addetto alla carderia, addetto ai filatoi e carrellista) che hanno comportato movimentazione manuale di carichi, tant'è che l' gli aveva già riconosciuto una menomazione pari al 8% per sindrome CP_1
disfunzionale lombare.
Punto controverso riguarda la sussistenza, affermata da ricorrente e negata dall'istituto, di un nesso causale fra lo svolgimento di tali mansioni e la patologia di cui si discute (coxartrosi bilaterale).
Il CTU incaricato ha escluso la sussistenza del nesso di causa così argomentando: Dalla documentazione medica allegata agli atti e dalla visita peritale eseguita, risulta che il signor
è affetto da COXARTROSI DX E SIN. Poiché tale patologia è stata Parte_1 diagnosticata già nel 1998 (ossia solo due anni dopo l'assunzione nella ditta ER – FE) e nel 2018 le alterazioni presenti alle articolazioni coxofemorali sono state considerate praticamente sovrapponibili a quelle mostrate dai radiogrammi del 1998 dallo specialista radiologo (a cui la
Medicina del Lavoro di BR ha fatto valutare l'evoluzione della patologia), è evidente che
l'attività lavorativa non ha determinato nemmeno un aggravamento della stessa. Considerato, inoltre, che a causa di cassa integrazione il periziando dal 2009 ha lavorato pochissimi giorni (nel
4 2009 circa 10 giorni di presenza;
dal 2010 al 2012 assenza lavorativa;
nel 2015 ha lavorato solo per il 40% ; nel 2016 10 giorni e nel 2017 totale assenza lavorativa), si ritiene che la patologia di cui è affetto il signor alle articolazioni coxofemorali NON possa essere Parte_1 considerata in nesso di causa o concausa con l'attività professionale svolta>.
Tali conclusioni non sono state condivise dal ricorrente che ha ritenuto come non fosse corretto sostenere che le alterazioni alle articolazioni coxofemorali riscontrate nel 1998 fossero identiche e sovrapponibili a quelle riscontrate nel 2018 e ciò in quanto, come riportato nel certificato medico della Medicina del Lavoro di BR (doc.2 ricorso), l'RX al bacino eseguita nel 1998 per sospetta frattura documentava solo una “inziale coxoartrosi” mentre l'RX anca destra e sinistra del giugno
2018 evidenziava la presenza di “coxoatrosi bilaterale”.
Ne è seguita una richiesta di chiarimenti al CTU il quale ha ribadito le conclusioni già formulate così argomentando: Non si comprende per quale motivo la Medicina Legale di BR nella relazione del 18/09/2019 abbia concluso riconoscendo il ruolo causale dell'attività lavorativa svolta dal periziando nella malattia sviluppata dal ricorrente. La diagnosi di “coxartrosi” è radiologica. Se le immagini radiologiche del 1998 sono state giudicate dallo specialista sovrapponibili a quelle del 2018, a parere della scrivente, appare ovvio ed incontrovertibile che in quel lasso di tempo la patologia non sia progredita e quindi non si sia aggravata.
Lo specialista radiologo specificando che “nel 1998 i rapporti articolari coxo-femorali erano ancora conservati”, intende affermare, innanzitutto che i rapporti articolari erano conservati anche nel 2018 e, secondariamente che anche nel 1988 erano conservati, confutando quanto invece riportato nel referto radiografico di allora (“Non alterazioni ossee focali. Iniziale coxartrosi bilaterale con riduzione dello spazio articolare al versante supero - esterno un poco più evidente a destra”).
Si ribadisce pertanto che la coxartrosi bilaterale di cui è affetto il signor Parte_1
NON può essere considerata in nesso di causa o concausa con l'attività professionale
[...]
svolta, specie se si considera anche che dal 2009 al 2017 il periziando ha trascorso più tempo a casa per cassa integrazione che sul posto di lavoro a svolgere le mansioni anche dichiarate dai testimoni, per cui il periodo da considerare di esposizione all'eventuale rischio di sviluppare la patologia si riduce a 10 anni (1998 - 2008) e non 19 anni (1998 -2017)>.
Si tratta di conclusioni adeguatamente motivate, rese dopo approfondito esame del periziando, della documentazione medica agli atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni, supportate da studi scientifici in materia, che tengono conto del periodo di lavoro (contenuto) effettivamente svolto dal
5 ricorrente presso la FI ER & FE S.r.l. dal 2009 al 2017 e che, per tali ragioni, questo giudice ritiene di condividere e fare proprie.
5.2. In conclusione, quindi, va ritenuta l'insussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa e la patologia1 lamentata dal prestatore e il ricorso deve essere respinto.
6. Le difficoltà dell'accertamento consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente, come già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in BR il 29/04/2025
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto alla sentenza del Tribunale di BR, Sez. Lav. 253/2024 del 7 marzo 2024 prodotta con le note conclusive del 17 gennaio 2025 da parte ricorrente, a parte la specificità di ogni caso, si osserva che le patologie sofferte dal lavoratore erano protrusione discale ed ernia, e dunque malattie differenti da quella in esame e che l allo stesso CP_1 aveva già riconosciuto l'origine lavorativa proprio di una ernia discale con punteggio del 10% (oltre che del Parte_1 5% per ipoacusia).