Sentenza 29 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01647/2025REG.PROV.COLL.
N. 07136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7136 del 2024, proposto da
MO TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Lavitola e Andrea Di Leo, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
C.T.A. di IA CL e IA IO s.n.c., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 109;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 29 aprile 2024, n. 8497, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Livio Lavitola, Andrea Di Leo, Umberto Garofoli e Giuseppe Militerni, quest’ultimo per delega dell’avvocato Gianluca Calistri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di accertamento di conformità del cambio di destinazione d’uso di un locale di sua proprietà da magazzino ad autofficina.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante è proprietario di un vano situato al piano seminterrato di un edificio e con accesso carrabile alla rampa che lo collega alla pubblica viabilità, edificato in base alla licenza edilizia n. 214 del 1960 e successiva variante n. 535 del 1961.
2.2. Il 26 gennaio 2017 egli ha presentato un’istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 per l’accertamento di conformità della destinazione d’uso a officina meccanica del locale, come manifestata dal conduttore dell’immobile.
2.3. Previo invio del “preavviso di rigetto” ed esame delle controdeduzioni del proprietario, con determinazione dirigenziale QI/1850/2018 del 26 novembre 2018 Roma Capitale ha respinto l’istanza per carenza del presupposto della doppia conformità, in quanto « l’avvenuto cambio di destinazione d’uso da magazzino ad autofficina determina l’inserimento del piano interrato nel computo della SUL dell’edificio con conseguente incremento di SUL, in contrasto con l’art. 48 c. 3 lett. d) delle NTA del PRG vigente ».
3. Con il ricorso di primo grado l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento della legittimità della destinazione d’uso del vano come officina prima del 1985 e prima del 2003, in applicazione dell’art. 6, comma 5, delle N.t.a. al P.r.g. (secondo cui « sono fatte salve le destinazioni d’uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente PRG »).
4. Il TAR ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite del grado, in quanto ha ritenuto che venisse in rilievo un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante realizzato senza titolo e che mancasse il requisito della “doppia conformità” posto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
4.1. L’interessato ha proposto appello contro la sentenza, chiedendo la concessione di misure cautelari.
4.2. Nel giudizio di secondo grado si è costituita Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame.
4.3. È altresì intervenuta, a supporto dell’appellante, la C.T.A. di IA CL e IA IO s.n.c., affittuaria del ramo di azienda per lo svolgimento dell’attività di autoriparazioni presso il locale in questione.
4.4. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata rinviata per la trattazione nel merito.
4.5. Nel prosieguo del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.6. All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di appello, si sostiene che il T.a.r. abbia trascurato il fatto che il vano era già utilizzato come autofficina prima del 1985, oltre che del 2003, e tale destinazione – da ritenersi legittima, perché all’epoca per il cambio senza opere non era necessario il titolo abilitativo – sarebbe salvaguardata dall’art. 6, comma 5, delle N.t.a., da interpretarsi nel senso che l’uso legittimo dell’immobile non è solo quello indicato nel titolo abilitativo della costruzione, ma può risultare anche dalla classificazione catastale e dalle autorizzazioni amministrative all’esercizio delle attività ivi insediate (nella specie, si richiamano una comunicazione dei vigili del fuoco del 1962 relativa all’autorizzazione antincendio, e autorizzazioni dell’ispettorato provinciale del lavoro rilasciate sia nel periodo dal 1963 al 1965, sia nel periodo dal 1972 al 1972, l’autorizzazione dell’Asl Roma E del 2001 e la d.i.a. del 1999 per interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulla « officina meccanica »).
6. Con il secondo motivo, si sostiene che il T.a.r. non abbia considerato come uno dei titoli richiamati non avesse una valenza solo commerciale, ma anche edilizia: il riferimento è alla d.i.a. prot. 11462 del 1999 per lavori di manutenzione straordinaria, che era stata presentata dando conto della destinazione d’uso a officina dell’immobile, e che l’amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto inefficace a distanza di oltre venti anni dalla sua presentazione, ledendo l’affidamento del privato nell’uso legittimo dell’immobile.
7. Con il terzo motivo, si sostiene che il T.a.r., così come l’amministrazione prima di esso, abbia errato nel qualificare la fattispecie come cambio d’uso da vano pertinenziale (inteso come servente il fabbricato residenziale) a vano “utile”, con conseguente aumento di SUL (anche rifacendosi alla relazione tecnica allegata all’istanza prot. 53057 del 18 dicembre 1959, citata nel provvedimento impugnato, ma di cui non vi sarebbe traccia negli atti); al contrario, il magazzino, in quanto solo parzialmente interrato e accessibile dall’esterno tramite rampa, sarebbe stato già compreso nel computo della SUL, dalla quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), delle N.t.a. sarebbero esclusi solo i locali completamente interrati e destinati a funzioni accessorie asservite al fabbricato, anche perché, secondo il P.r.g. del 1931, l’autorizzazione edilizia concerneva l’intero ingombro della superficie coperta.
8. Con il quarto motivo, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel disattendere la censura fondata sulla violazione dell’art. 23-ter del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto il mutamento funzionale rilevante a fini urbanistici è solo quello tra categorie diverse, mentre magazzino e autofficina rientrerebbero entrambi nella categoria “produttiva”.
9. I motivi di appello sono infondati.
9.1. Come la sezione ha già osservato, « la volumetria assentibile su cui si basa il calcolo degli indici edificatori è quella “abitabile”, perché consente di individuare l’estensione anche potenziale dell’insediamento umano e la pressione che lo stesso è necessariamente destinato a produrre sul contesto inteso come necessità di fruire delle opere di urbanizzazione, primaria o secondaria; le volumetrie di servizio, pur latamente intese, in quanto strutturalmente inidonee a incrementare ridetta pressione da parte della popolazione residenziale, che rimane immutata, sono inserite al solo scopo di migliorare la qualità della vita della zona anche in relazione al singolo complesso immobiliare. Esse si connotano, cioè, per una compatibilità con la categoria generale di riferimento, pur ricevendo una finalizzazione “mirata” a servizio, non convertibile in una qualunque delle altre tipizzate dal legislatore, ivi compresa quella cui accede, senza che il mutamento venga considerato “rilevante”. In sintesi, l’art. 23-ter del T.u.e. non individua un’autonoma categoria “pertinenziale”, essendo la stessa, proprio in quanto tale, quella della zona in cui si inserisce, ma mantenendo una finalizzazione d’uso diversa e mirata » (Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645).
9.2. Nel caso di specie, questo implica che il cambio d’uso del locale magazzino, già a servizio degli altri locali abitativi, in autofficina, dunque in locale produttivo, ha comportato una modifica urbanisticamente rilevante, che rendeva necessaria la previa acquisizione del permesso di costruire, ed è dunque condivisibile la tesi dell’amministrazione, e del T.a.r., secondo cui tale mutamento di destinazione ha condotto a un aumento di SUL, con conseguente mancanza della “doppia conformità” richiesta ai fini della sanatoria cui aspira l’appellante.
Sono quindi infondati il primo, il terzo e il quarto motivo di gravame.
9.3. Non conducono a una diversa conclusione le autorizzazioni richiamate dall’interessato, le quali non hanno rilevanza ai fini edilizi, con l’eccezione della d.i.a. del 1999, la quale, però, può legittimare solo le opere, di manutenzione straordinaria, per cui è stata presentata e non gli interventi preesistenti, che nel testo sono richiamati solo a fini ricostruttivi.
È quindi infondato anche il secondo motivo.
10. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
11. Novità e complessità della vicenda, anche in fatto, giustificano comunque la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO