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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1286/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei Parte_1
difensori avv. Teodoro Venceslao Rodin, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza, ai sensi della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal mese di febbraio 2022, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel gennaio 2022; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., definita positivamente con decreto di omologa del 2 ottobre 2023; di CP_ aver notificato all' il suddetto decreto il 4 ottobre 2023; di aver altresì comunicato il 23 ottobre 2023 il modello AP70, e di aver inutilmente atteso il pagamento nei 120 giorni successivi. CP_ L' ha resistito in giudizio, rilevando di aver provveduto a definire la procedura con atto di liquidazione dell'8 aprile 2024 (spedito all'indirizzo del beneficiario in pari data a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restituito al mittente per “indirizzo
pagina 1 di 3 insufficiente”), seguito dal pagamento di quanto dovuto nel maggio dello stesso anno. Ha quindi domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
2. E' pacifico che l' convenuto abbia provveduto ad erogare il pagamento CP_1
richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere interamente compensate, come richiesto dal convenuto.
CP_ Nel caso di specie è pacifico che l' avesse riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al pagamento di quanto richiesto in causa con provvedimento dell'8 aprile 2024.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 38, comma
5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n.
122, la parte ricorrente avrebbe potuto prendere contezza della definizione del
CP_ procedimento mediante i servizi telematici dell' che comunque ha documentato di aver spedito l'8 aprile 2024, a mezzo posta raccomandata, la comunicazione di liquidazione e che il plico gli è stato restituito per “indirizzo insufficiente”, benché si tratti dello stesso indirizzo (via Schiavazzi n. 4, Cagliari) riportato nel documento di identità del beneficiario e dichiarato anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio (la prova della
CP_ spedizione dell'atto e della sua restituzione all' è ricavabile dalla copia del plico stesso, recante l'esplicitazione da parte dell'agente postale delle ragioni della mancata consegna).
Il pagamento è stato pacificamente eseguito in data 2 maggio 2024 (come ricavabile anche dalla ricevuta di pagamento prodotta dal convenuto).
Il ricorso introduttivo del giudizio è del 16 aprile 2024, allorquando la liquidazione delle spettanze dovute e l'avvio del procedimento di pagamento erano conoscibili dal ricorrente, il quale non ha atteso i tempi tecnici ormai necessari all'Istituto e preannunciati nell'atto di liquidazione.
Il presente procedimento è stato introdotto quando ormai non era necessario alcun
CP_ provvedimento giudiziario e pertanto può dirsi causato dal ricorrente e non dall'
Le spese processuali non seguono tuttavia la soccombenza, avendo il convenuto pagina 2 di 3 domandato la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1286/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei Parte_1
difensori avv. Teodoro Venceslao Rodin, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza, ai sensi della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal mese di febbraio 2022, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola nel gennaio 2022; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., definita positivamente con decreto di omologa del 2 ottobre 2023; di CP_ aver notificato all' il suddetto decreto il 4 ottobre 2023; di aver altresì comunicato il 23 ottobre 2023 il modello AP70, e di aver inutilmente atteso il pagamento nei 120 giorni successivi. CP_ L' ha resistito in giudizio, rilevando di aver provveduto a definire la procedura con atto di liquidazione dell'8 aprile 2024 (spedito all'indirizzo del beneficiario in pari data a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restituito al mittente per “indirizzo
pagina 1 di 3 insufficiente”), seguito dal pagamento di quanto dovuto nel maggio dello stesso anno. Ha quindi domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
2. E' pacifico che l' convenuto abbia provveduto ad erogare il pagamento CP_1
richiesto dalla parte ricorrente.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere interamente compensate, come richiesto dal convenuto.
CP_ Nel caso di specie è pacifico che l' avesse riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al pagamento di quanto richiesto in causa con provvedimento dell'8 aprile 2024.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 38, comma
5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n.
122, la parte ricorrente avrebbe potuto prendere contezza della definizione del
CP_ procedimento mediante i servizi telematici dell' che comunque ha documentato di aver spedito l'8 aprile 2024, a mezzo posta raccomandata, la comunicazione di liquidazione e che il plico gli è stato restituito per “indirizzo insufficiente”, benché si tratti dello stesso indirizzo (via Schiavazzi n. 4, Cagliari) riportato nel documento di identità del beneficiario e dichiarato anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio (la prova della
CP_ spedizione dell'atto e della sua restituzione all' è ricavabile dalla copia del plico stesso, recante l'esplicitazione da parte dell'agente postale delle ragioni della mancata consegna).
Il pagamento è stato pacificamente eseguito in data 2 maggio 2024 (come ricavabile anche dalla ricevuta di pagamento prodotta dal convenuto).
Il ricorso introduttivo del giudizio è del 16 aprile 2024, allorquando la liquidazione delle spettanze dovute e l'avvio del procedimento di pagamento erano conoscibili dal ricorrente, il quale non ha atteso i tempi tecnici ormai necessari all'Istituto e preannunciati nell'atto di liquidazione.
Il presente procedimento è stato introdotto quando ormai non era necessario alcun
CP_ provvedimento giudiziario e pertanto può dirsi causato dal ricorrente e non dall'
Le spese processuali non seguono tuttavia la soccombenza, avendo il convenuto pagina 2 di 3 domandato la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3