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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2641/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJT19000459 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente GCF spa ha impugnato dinanzi a questa Corte, con ricorso notificato in data 23/01/2025,
l'atto di accertamento n. TJT -19000459, notificato alla GCF spa il 25.11.24 (all), per omesso versamento dell'imposta cd “ecotassa” di cui all'art 1 commi da 1042 a 1046 bis della legge 30.12.2018 n. 145 relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1 con numero telaio WF01XXTTG1KC44526 immatricolato il 06.06.2019, oltre sanzioni ed interessi per un totale di euro 1670,61 oltre spese di notifica e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Ha premesso che la GCF spa in data 17.10.2018 ha acquistato dal rivenditore autorizzato Società_2 “S.O.A. Società Orvietana Autoveicoli di Nominativo_2 € C.” (cui è successivamente subentrata la società Nominativo_2 srl), con separati contratti di acquisto, alcuni veicoli di marca Società_2 modello Società_4
105 CV, successivamente immatricolati, tra cui il veicolo targato Targa_1 con numero telaio WF01XXTTG1KC44526 immatricolato il 6.6.2019, (all contratto). Si trattava infatti di acquisti di veicoli non disponibili presso il rivenditore ma da ordinare in fabbrica, dunque immatricolati solo dopo la consegna al rivenditore.
Ha eccepito la Violazione dell'art. 1 comma 1042 della l. 145/2018 e rappresentato che la legge 145/2018 ha introdotto a decorrere dal 1 marzo 2019 e fino al 31.12.2021 l''imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2superiori a 160 CO2g/km.
Ha richiamato la risoluzione 32/E del 28.2.2019 al punto 2 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “…ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo
2019……”.
Ha evidenziato che veicolo oggetto dell'atto impugnato è stato acquistato dalla Ricorrente_1 spa in data 17.10.2018, di conseguenza, essendo l'acquisto avvenuto in data antecedente al 1 marzo 2019 non è integrato il presupposto impositivo e pertanto non può essere assoggettato all'imposta richiesta.
Ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in accoglimento del proposto ricorso, accertato e dichiarato che l'acquisto del veicolo da parte della ricorrente Ricorrente_1 spa non integra i presupposti di applicazione dell'imposta cd “ecotassa” per i motivi di cui in narrativa, Voglia annullare l'atto impugnato-atto di accertamento n. TJT -19000459-in quanto nullo e/o illegittimo, erroneo, infondato, e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
-B) Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate II di Roma che ha richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, e consequenzialmente l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
C) All'udienza del giorno 05.02.026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma nelle controdeduzioni depositate in data 21.03.202 ha dedotto quanto segue: “la società ricorrente ha stipulato l'atto di compravendita del suddetto autoveicolo in data 17/10/2018 mentre l'immatricolazione del veicolo è avvenuta in data 06/06/2019. Ai fini della debenza dell'imposta, come chiarito dalla Circolare ADE n. 8/E del 10/04/2019
e dalla Risoluzione ADE n. 32/E del 2019 l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 della L. 145/2018; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo alla data del 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019. A tal fine viene depositato in giudizio atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato”.
Considerato che l'Ufficio ha accolto i rilievi della Società ricorrente, sussistono i presupposti della cessata materia del contendere e dell'estinzione del giudizio.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio, come richiesto da parte resistente, tenuto conto delle circostanze dalla stessa dedotte con riferimento alle difficoltà incontrate nel verificare gli elementi costitutivi dell'imposta per il disallineamento tra i dati dell'immatricolazione dell'autoveicolo avvenuta in data 06/06/2019 e l'atto di vendita a mezzo scrittura privata che risale al 17/10/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJT19000459 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente GCF spa ha impugnato dinanzi a questa Corte, con ricorso notificato in data 23/01/2025,
l'atto di accertamento n. TJT -19000459, notificato alla GCF spa il 25.11.24 (all), per omesso versamento dell'imposta cd “ecotassa” di cui all'art 1 commi da 1042 a 1046 bis della legge 30.12.2018 n. 145 relativa all'anno 2019, per il veicolo targato Targa_1 con numero telaio WF01XXTTG1KC44526 immatricolato il 06.06.2019, oltre sanzioni ed interessi per un totale di euro 1670,61 oltre spese di notifica e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Ha premesso che la GCF spa in data 17.10.2018 ha acquistato dal rivenditore autorizzato Società_2 “S.O.A. Società Orvietana Autoveicoli di Nominativo_2 € C.” (cui è successivamente subentrata la società Nominativo_2 srl), con separati contratti di acquisto, alcuni veicoli di marca Società_2 modello Società_4
105 CV, successivamente immatricolati, tra cui il veicolo targato Targa_1 con numero telaio WF01XXTTG1KC44526 immatricolato il 6.6.2019, (all contratto). Si trattava infatti di acquisti di veicoli non disponibili presso il rivenditore ma da ordinare in fabbrica, dunque immatricolati solo dopo la consegna al rivenditore.
Ha eccepito la Violazione dell'art. 1 comma 1042 della l. 145/2018 e rappresentato che la legge 145/2018 ha introdotto a decorrere dal 1 marzo 2019 e fino al 31.12.2021 l''imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2superiori a 160 CO2g/km.
Ha richiamato la risoluzione 32/E del 28.2.2019 al punto 2 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “…ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo
2019……”.
Ha evidenziato che veicolo oggetto dell'atto impugnato è stato acquistato dalla Ricorrente_1 spa in data 17.10.2018, di conseguenza, essendo l'acquisto avvenuto in data antecedente al 1 marzo 2019 non è integrato il presupposto impositivo e pertanto non può essere assoggettato all'imposta richiesta.
Ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in accoglimento del proposto ricorso, accertato e dichiarato che l'acquisto del veicolo da parte della ricorrente Ricorrente_1 spa non integra i presupposti di applicazione dell'imposta cd “ecotassa” per i motivi di cui in narrativa, Voglia annullare l'atto impugnato-atto di accertamento n. TJT -19000459-in quanto nullo e/o illegittimo, erroneo, infondato, e tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
-B) Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate II di Roma che ha richiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, e consequenzialmente l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
C) All'udienza del giorno 05.02.026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma nelle controdeduzioni depositate in data 21.03.202 ha dedotto quanto segue: “la società ricorrente ha stipulato l'atto di compravendita del suddetto autoveicolo in data 17/10/2018 mentre l'immatricolazione del veicolo è avvenuta in data 06/06/2019. Ai fini della debenza dell'imposta, come chiarito dalla Circolare ADE n. 8/E del 10/04/2019
e dalla Risoluzione ADE n. 32/E del 2019 l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 della L. 145/2018; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo alla data del 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019. A tal fine viene depositato in giudizio atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato”.
Considerato che l'Ufficio ha accolto i rilievi della Società ricorrente, sussistono i presupposti della cessata materia del contendere e dell'estinzione del giudizio.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio, come richiesto da parte resistente, tenuto conto delle circostanze dalla stessa dedotte con riferimento alle difficoltà incontrate nel verificare gli elementi costitutivi dell'imposta per il disallineamento tra i dati dell'immatricolazione dell'autoveicolo avvenuta in data 06/06/2019 e l'atto di vendita a mezzo scrittura privata che risale al 17/10/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice (Margherita Mantini)